Contributi Inps nel cratere: le 12 rate del 2011 vanno pagate senza riduzioni entro il 31 dicembre?

05 Dicembre 2011   13:32  

Ci è giunta in redazione una lettera firmata di una persona esperta in materia fiscale, che si dice ''molto affezionata all'Aquila e alla situazione economica post-sisma''. Scrive per evidenziare quanto segue. L'Inps non ha ancora diramato la circolare che recepisce quanto assicurato a livello politico e mediatico relativamente alla vicenda delle tasse sospese da restituire. Un salasso che dopo mesi polemiche politiche e manifestazioni si pensava scongiurato . Gli aquilani restituiranno  infatti in centoventi rate le tasse arretrate e sospese nel dopo sisma al 40% a partire da gennaio 2012.   Contestualmente si è ottottenuta la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 1 gennaio ed il 31 ottobre 2011, e l’ulteriore sospensione della riscossione delle rate di novembre e dicembre.

La nostra fonte d'informazione mette però in guardia: questo non vale del tutto per l'Inps.  Allo stato attuale si dovranno restituire gli importi dovuti relativi alle 12 rate del 2011 al 100% entro il 31 dicembre. Solo il residuo importo sarà versato da gennaio 2012 a rate e decurtato del 60%.

''L’Inps – viene spiegato - ha previsto che gli importi delle 12 rate del piano di ammortamento decennale devono essere versate in unica soluzione entro il 31 dicembre 2011, mentre la nuova definizione agevolata, mediante pagamento del 40% di quanto dovuto in 120 rate mensili a decorrere da gennaio 2012, resta applicabile al residuo ammontare sospeso, escluse le 12 rate del 2011. ''. Ovviamente se nulla cambia, se non si paga entro l'anno, sono previste pesanti sanzioni.

La lettera

Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi a seguito del sisma, saranno recuperati con definizione agevolata al 40% e piano rateale decennale dal 2012.

Il quadro storico come è noto, ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è stata concessa, tra le altre agevolazioni, la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In funzione dei requisiti soggettivi o dell’attività svolta sono stati concessi diversi periodi di sospensione, ma i periodi di recupero sono sostanzialmente stati unificati.

Restano esclusi dall’applicazione della normativa in esame – l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3976 dell’8 novembre 2011 e la legge n. 183 del 12 novembre 2011- tutte le sospensioni per le quali il recupero è già concluso o in corso di pagamento rateale, quali ad esempio, gli Istituti di credito ed assicurativi per i quali il recupero è già avviato in 60 rate mensili da giugno 2010, o i soggetti assistiti da professionisti con domicilio professionale nei comuni terremotati per i quali il termine del versamento era fissato al 16 luglio 2009.

Le nuove disposizioni degli Istituti previdenziali

L’Inail, con istruzione operativa del 17 novembre 2011 n. 7656, e l’Inps, con messaggio del 22 novembre 2011 n. 21964 hanno recepito la normativa in esame. L’Inps ha previsto che gli importi delle 12 rate del piano di ammortamento decennale devono essere versate in unica soluzione entro il 31 dicembre 2011, mentre la nuova definizione agevolata, mediante pagamento del 40% di quanto dovuto in 120 rate mensili a decorrere da gennaio 2012, resta applicabile al residuo ammontare sospeso, escluse le 12 rate del 2011. L’Inail, invece, ha comunicato la ripresa dei versamenti dal 16 gennaio 2012.

Esame nuovo quadro normativo

Nelle premesse, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3976, emanata di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, motiva la necessità di differire ulteriormente la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 1 gennaio ed il 31 ottobre 2011, con quella di disporre l’ulteriore sospensione della riscossione delle rate di novembre e dicembre.

La citata Ordinanza dispone dunque che le prime 12 rate del 2011 previste dall’art 39, commi 3 –bis, 3 –ter e 3 – quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano versate entro il 31 dicembre 2011.

Successivamente è intervenuta la legge di stabilità 2012, n. 183 del 12 novembre 2011, che all’art. 33, comma 28, ha disposto che la riscossione di cui all’art.39, commi 3 –bis, 3 – ter e 3 – quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avvenga mediante pagamento in 120 rate mensili costanti da gennaio 2012. Occorre dunque armonizzare le due norme, che disciplinano il medesimo oggetto, cioè per i contributi e premi, i commi 3 bis e 3 quater dell’art.39 della legge n. 122 del 2010.

Modalità

I soggetti interessati dovranno calcolare l’ammontare al netto di eventuali pagamenti già eseguiti entro il 31 dicembre 2011, incluso eventuale carico iscritto a ruolo. L’importo così ottenuto sarà ridotto al 40% e le 120 rate saranno di puro capitale, visto che il piano di ammortamento non prevede l’applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Si ricorda però che le eventuali rate scadute e non pagate nei termini a far data dal 16 gennaio 2012, saranno sottoposte all’ordinario regime sanzionatorio.''


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