Coronavirus, stretta alla circolazione in Lombardia e 14 province del nord

Scuole chiuse fino al 3 aprile. Stop a discoteche e pub in tutta Italia. Bar e ristoranti aperti se garantita la distanza di un metro

08 Marzo 2020   08:32  

"Vincolo di evitare ogni spostamento" nell'intera Lombardia e in quattordici province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, MarcheGiuseppe Conte firma un decreto del presidente del Consiglio che limita le possibilità di movimento nelle zone più colpite dal contagio Coronavirus.

Non è un "divieto assoluto", spiega, "non si ferma tutto", non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori dove la crescita dei casi di contagio porta il governo a disporre misure mai così restrittive.

"Mi assumo la responsabilità politica" delle decisioni che vengono prese in queste ore: "Ce la faremo", dice Conte a notte fonda. E lancia un appello alla "auto responsabilità": per fermare il contagio non si può più "fare i furbi", dice invitando i ragazzi a stare in casa a leggere e tutelare così la salute dei loro nonni.

La firma del decreto del presidente del Consiglio, frutto dell'accorpamento di due dpcm inizialmente previsti, arriva dopo una lunga giornata di contatti con le Regioni e dopo una fuga di notizie ("irresponsabile" e "rischiosa per la sicurezza", dice Conte) che porta al diffondersi della bozza non ancora ultimata. I presidenti di Regione su quella bozza dichiarano perplessità, dubbi. Ma milioni di cittadini del centro nord, dopo la diffusione della notizia, iniziano a interrogarsi sulla portata delle misure: "Si è creata confusione", accusa Conte.

E sono passate le due di notte quando scende nella sala stampa di Palazzo Chigi a illustrare le misure. Nel dpcm finale ce ne sono alcune generalizzate per tutta Italia, tra cui lo stop a pub, discoteche, sale gioco e manifestazioni di cinema e teatro. E ce ne sono altre, molto più rigorose, che riguardano un'ampia fascia del nord Italia.

"Non c'è più una zona rossa - spiega il premier - scomparirà dai comuni di Vo' e del lodigiano. Ma ci sarà una zona con regole più rigorose che riguarderà l'intera Lombardia e poi le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia. Qui fino al 3 aprile - per fare solo due esempi - saranno limitati i movimenti, salva la possibilità di rientrare a casa propria, e i bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e per il resto della giornata garantire distanze di almeno un metro.

Chi ha 37,5 di febbre è invitato a restare a casa, chi è in quarantena ha il divieto assoluto di uscire.

Restano chiuse intanto le scuole in tutta Italia.

E Conte assicura che si lavora anche sul fronte delle misure economiche: lunedì o martedì non appena sarà pronta una bozza del decreto da 7,5 miliardi annunciato dal governo, incontrerà le opposizioni Ma, sottolinea, è il governo a gestire. L'altro fronte su cui il governo opera è quello sanitario: il premier annuncia la firma di un contratto per la produzione tutta italiana di 500 dispositivi al mese di rianimazione, con l'obiettivo di fare di più. E anche l'incremento della linea produttiva dei dispositivi di protezione come le mascherine. Ma poiché nelle aree dove il contagio è più forte gli ospedali fanno fatica, il presidente del Consiglio annuncia anche la possibilità di ridistribuire i pazienti tra le regioni.

Intanto, l'appello ai cittadini è "entrare nell'ottica della responsabilità, senza furbizie" ma accettando qualche restrizione: il governo, assicura Conte, sta facendo la sua assumendo decisioni "coraggiose".

 

Aggiornamento misure di sicurezza Coronavirus stabilite per la zona rossa allargata e per l’intero territorio nazionale nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri approvato Domenica 8 Marzo

  • sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

  • sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con applicazione di specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto;

  • sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

  • svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

  • è fortemente raccomandato che il gestore di esercizi commerciali diversi da attività di ristorazione e bar, all’aperto e al chiuso, garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

  • sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte

chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

  • le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.

  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 

  • sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

  • si raccomanda fortemente a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

  • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

  • si raccomanda a tutti di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari;

  • chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

 

 

 

Il nuovo decreto, invece, per le zone maggiormente colpite dalla diffusione del virus,estende le aree interessate e irrigidisce fortemente le misure urgenti previste per il contenimento del contagio limitando significativamente la mobilità. La nuova zona rossa allargata consiste nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria. 

Queste in sintesi le più rilevanti misure per tali aree:

  • evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

  • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

  • sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie;

  • chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;

  • sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro

  • sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

  • sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

  • sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse); 

  • sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

  • sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

 

 


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