Costantini (Mov139): "Ineludibile una correzione della legge elettorale regionale"

26 Giugno 2013   15:45  

Inviamo e pubblichiamo la nota stampa del Consigliere Costantini:

“Di seguito la nota inviata al Presidente del Consiglio Regionale Nazario Pagano, con la quale ho sollecitato la correzione di un errore contenuto nella nuova legge elettorale che, pur avendo eliminato la possibilità di esprimere autonomamente il voto per il consiglio ed il voto per il presidente, ha lasciato in vita il meccanismo che prevede che la soglia di sbarramento continui a computarsi sui voti di lista”, così il consigliere regionale Carlo Costantini annuncia la lettera inviata a Nazario Pagano.

“Una omissione - prosegue Costantini (Mov139) - che induce in errore l'elettore e che potrebbe pesantemente danneggiare i partiti o i movimenti che alimentano il proprio consenso non attraverso i candidati e le preferenze, ma attraverso il voto di opinione.

Per questi persino il raggiungimento di percentuali a due cifre potrebbe rivelarsi insufficiente ad assicurare l'elezione di consiglieri regionali, considerato che l'elettore impossibilitato a separare il voto dal nuovo meccanismo non avrebbe argomenti logici per supporre che il voto dato al presidente, senza preferenze per candidati o lista, possa risultare del tutto ininfluente alla attribuzione dei seggi, differentemente da quello che avviene nei sistemi che vincolano i due voti (come ad esempio avviene nel sistema elettorale dei comuni con meno di 15.000 abitanti).

L'auspicio è – conclude il consigliere regionale - che l'errore venga corretto e la volontà del corpo elettorale rispettata fino in fondo, come prescrive la nostra giurisprudenza costituzionale”.

 

La lettera integrale inviata:

Preg. Sig. Presidente del Consiglio regionale
Avv. Nazario Pagano
SEDE

Egregio Signor Presidente,

come già avvenuto in occasione dell’ultima conferenza dei Capigruppo, torno a segnalarLe una evidente anomalia della legge elettorale recentemente approvata, che rischia a mio parere di compromettere l’esito e la stessa tenuta del voto.

Come ricorderà, al termine dei lavori istruttori propedeutici alla approvazione della legge, si è deciso di eliminare la possibilità del voto disgiunto tra liste e candidato presidente, così modificando profondamente il sistema previgente, che contemplava esplicitamente la possibilità di esprimere due voti completamente autonomi, uno per il candidato presidente e l’altro per una lista, anche se collegata ad altro candidato presidente.

In pratica si è voluto riprodurre un sistema analogo a quello previsto per l’elezione di sindaci e consigli comunali in Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nel quale chi vota un candidato al consiglio (nel nostro caso una lista o un candidato) collegato ad un candidato sindaco, non può votare altro; con la conseguenza che il voto alla lista o al candidato al consiglio vale anche per l’elezione del sindaco ed il voto dato al solo candidato sindaco vale anche per la distribuzione dei seggi al consiglio.

L’errore – nel quale si e’ incorsi tutti spero involontariamente – è stato quello di aver profondamente innovato il meccanismo elettorale, lasciando tuttavia immodificato il sistema di sbarramento originariamente previsto; un sistema che l’art. 16 della L.R. 9/2013 lega ancora ai voti riportati dalle liste e non già ai voti riportati dal candidato Presidente, che non può più essere votato separatamente dalla sua (o sue) lista.

Di fatto, con la legge elettorale ora in vigore, un candidato presidente votato da un elettore impossibilitato in partenza a votare altre liste (ed anche per questo, laddove non interessato ad esprimere preferenze per candidati, totalmente disincentivato ad apporre una seconda croce, oltre a quella già apposta sul nome del candidato presidente) anche raggiungendo percentuali a due cifre, potrebbe non determinare l’elezione di alcun consigliere, laddove i voti di lista (quelli per i quali occorrerebbe la seconda croce o la preferenza) non superassero la soglia di sbarramento del 4%.

Personalmente non ricordo l’esistenza di un sistema nel quale l’impossibilità di disgiungere il voto non renda anche unico l’effetto prodotto dal voto stesso, laddove, invece, nel nostro caso il voto dato alla lista andrebbe al candidato presidente, ma il voto dato al candidato presidente sarebbe inspiegabilmente irrilevante, rispetto alla attribuzione dei seggi.

Credo sia superfluo sottolineare che trattasi all’evidenza di un sistema che penalizza oltre il lecito il voto c.d. di “opinione”; il voto per esprimere il quale l’elettore, di regola, non si preoccupa di esprimere preferenze, ma si limita a votare il candidato apicale (il sindaco o nel caso di specie il candidato presidente) il quale, stando anche ai risultati che si sono determinati nelle recenti elezioni amministrative, pur raggiungendo percentuali elevatissime, potrebbe ragionevolmente ritrovarsi del tutto privo di rappresentanza in consiglio regionale.

Di conseguenza non può affatto escludersi l’eventualità che un candidato presidente che superi lo sbarramento del 4%, senza che però lo superino le liste di candidati al Consiglio Regionale, impugni l’esito del voto e con esso anche la legge elettorale recentemente modificata, nella parte in cui ha omesso di rendere coerente la clausola di sbarramento con la eliminazione del doppio voto (disgiunto) dinanzi agli organi giurisdizionalmente competenti, per conseguire l’annullamento del voto, con tutto ciò che ne deriverebbe non solo in termine di costi, ma anche di tenuta dell’istituzione regionale.

So bene che la legge è stata valutata positivamente dinanzi agli organismi competenti ad esprimere un parere di massima in via preventiva, ma resto assolutamente convinto del fatto che un sistema che obbliga l’elettore ad esprimere due voti per poter conseguire effetti, senza che il secondo voto possa essere espresso in altro modo (come invece avveniva quando il voto era disgiunto) è un sistema che inganna l’elettore e che comunque produce effetti che non sono in alcun modo rappresentativi della sua volonta’.

Per tali ragioni La invito ad operare con l’urgenza del caso gli opportuni approfondimenti, rappresentandoLe le responsabilità specifiche che La investirebbero, laddove ritenesse di non dover attivare le procedure necessarie per la correzione del sistema e dovesse in seguito determinarsi lo scenario che ho rappresentato.

Né, per altro verso, trattandosi di correzione di un mero errore della legge e non già di modifica del sistema, ritengo preclusivo il vincolo di 6 mesi antecedenti la scadenza di 5 anni prevista dallo statuto; un vincolo che impedisce di cambiare una legge elettorale, ma non certo di correggerne errori così evidenti.

Attendo, quindi, di conoscere le Sue decisioni e la saluto con viva cordialità.

L’Aquila, 26 giugno 2013

Carlo Costantini
Consigliere regionale


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore