Da oggi il DDL anticorruzione è legge

31 Ottobre 2012   15:17  

 Il ddl anticorruzione oggi e' diventato legge, dopo un iter parlamentare a dir poco accidentato, che lo ha modificato e che ha rischiato quasi di bloccarsi in Senato, per lo stallo segnato nella maggioranza dalla norma sulle toghe fuori ruolo.
"Si puo' sempre fare di piu', sembra quasi un ritornello", ha detto oggi il ministro della Giustizia, Paola Severino, che con il collega della Pubblica amministrazione, Patroni Griffi, ha condotto in prima persona le 'trattative' parlamentari che hanno portato all'approvazione del ddl.
Ma "non c'e' stato alcun compromesso politico al ribasso", ha poi aggiunto difendendo la bonta' del testo.
Certo non ci sono materie come il falso in bilancio, il voto di scambio o l'autoriciclaggio, ma ha sottolineato il Guardasigilli, non solo sono questioni su cui l'esecutivo ha intenzione di dare il proprio contributo, ma soprattutto il disegno di legge mirava inannzitutto a regolare il fenomeno della corruzione.
E poi, per dirla con il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, il rischio e' che "il meglio sia nemico del bene".
Diviso, di fatto, in due parti, il ddl contiene norme di prevenzione e norme sulla repressione,  e' su queste che il percorso in Parlamento e' stato piu' complicato.
 Queste le norme contenute nel testo, a partire da quelle penali:
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE. Chi sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente, fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita. 

   CORRUZIONE TRA PRIVATI: Si sostituisce l'articolo 2635 del codice civile : Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Le pene sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. 
   Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO. La pena e' il carcere da 4 a 8 anni ( oggi si va da 2 a 5 anni). 
 CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni
PECULATO. La pena va da quattro a dieci anni di carcere
ABUSO D'UFFICIO. Non piu' reclusione da 6 mesi a 3 anni ma da 1 a 4 anni. 

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI. E' punita con la reclusione da 4 a 10 anni.  CONCUSSIONE. Reclusione da 6 a 12 anni per il pubblico ufficiale che costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilita'. 
CONCUSSIONE PER INDUZIONE sono puniti il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio ( con una pena che va da 3 a 8 anni) e il privato che da' o promette utilita' ( con un apena che arriva a 3 anni). 
   Il ddl amplia, intervenendo sull'articolo 317 bis, il numero di reati per i quali se si viene condannati si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Vi rientrano il peculato, la concussione, la corruzione propria e la corruzione in atti giudiziari. 
VIA I CONDANNATI DAL PARLAMENTO. IL Ddl delega il governo a disciplinare l'incandidabilita' dei condannati con sentenza definitiva per reati gravi e per reati contro la p.a.. Il Governo si e' impegnato a riempire la delega in un tempo utile alla sua applicazione alle prossime politiche.
FUORI RUOLO TOGHE. Tetto massimo di dieci anni per i fuori ruolo con deroghe per i membri del governo, per chi ricopre cariche elettive (Parlamento e Authority), per chi ha incarichi presso organi di autogoverno (come il Csm) e ai componenti delle Corti internazionali. 

   Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 
   Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo.
Questa la parte sulla prevenzione:
ARRIVANO I DIRIGENTI 'ANTICORRUZIONE' Chi ha la responsabilita' di controllare il fenomeno della corruzione ha l'obbligo, sotto la propria responsabilita', di predisporre un piano delle aree a rischio e il livello di esposizione. Il responsabile sara' un dirigente di prima fascia, e negli enti locali, di norma, il segretario comunale o provinciale. Il responsabile puo' essere chiamato a rispondere per danno erariale ma anche per un danno all'immagine della P.A. 
 LISTA BIANCA DELLE IMPRESE. in ogni prefettura viene istituito l'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'. 
 VIA DAGLI APPALTI I CONDANNATI. Via dagli appalti della P.A. coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati gravi, come il 416 bis. 
 BANCA DATI APPALTI ON LINE Pubbliche e on line le informazioni sulle opere e gli appalti. 
ARRIVA IL CODICE di COMPORTAMENTO PER DIPENDENTI P.A. 
   Arriva il codice etico del dipendente pubblico con sanzioni che giungono fino al licenziamento per i casi piu' gravi.
NIENTE REGALI PER I PUBBLICI DIPENDENTI Vietato accettare compensi, regali o altre utilita', in connessione con le proprie funzioni. Disco verde solo ai regali cosiddetti d'uso ma devono essere all'interno delle normali relazioni di cortesia. 
 INCARICHI DIRIGENTI. Le P.A. Devono comunicare al Ministero tutti i dati dei dirigenti individuati in modo discrezionale dall'organo di indirizzo politico, senza espletare procedure pubbliche. Le informazioni verranno inviate alla Autorita' nazionale anticorruzione. 
EX ELETTI FERMI UN ANNO. Chi e' stato eletto in un organo politico dovra' poi aspettare un anno, dal termine del mandato elettivo, prima di poter aspirare a ricoprire un incarico dirigenziale nella P.A. 
COPERTURA A DIPENDENTI 'SPIA'. Anonimi restano i dipendenti pubblici che segnalano illeciti compiuti da colleghi
NO ARBITRATI A MAGISTRATI. I magistrati di ogni ordine e gli avvocati dello Stato non possono partecipare agli arbitrati. Serve, inoltre un'autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, affinche' lepubbliche amministrazioni ricorrano ad arbitrati per le controversie su lavori, servizi, forniture, etc


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