Diffamazione, Cassazione, direttore mai esente da controllo notizie

12 Maggio 2014   16:20  

Il direttore di una testata giornalistica ha sempre l'obbligo di controllare le notizie pubblicate, non solo con una verifica "preventiva", ma anche con un vaglio 'ex post', concentrato sulla "verita' dei fatti o la attendibilita' delle fonti" per evitare episodi di diffamazione.

Lo sottolinea la terza sezione civile della Cassazione, rigettando il ricorso di un giornalista, all'epoca dei fatti direttore responsabile di una rivista, condannato, assieme all'autore dell'articolo, dalla Corte d'appello di Roma a un risarcimento danni pari a 25mila euro per un pezzo pubblicato e ritenuto diffamatorio.

Infatti, "la preminenza del direttore responsabile - osservano i giudici della Cassazione - gli consente e gli impone di intervenire tempestivamente richiedendo le modifiche adeguate per evitare di esporre un terzo ad un discredito ingiustificato e la configurabilita' di una responsabilita' risarcitoria in capo all'autore, al giornale e a se stesso".

E questo, perche' "la indiscussa professionalita' del giornalista che firma l'articolo e la sua esperienza della particolare materia approfondita - si legge nella sentenza - non possono in ogni caso esimere il direttore responsabile dall'esercizio di questi poteri".

Il "controllo spettante al direttore responsabile - conclude la Corte - non puo' esaurirsi in una mera 'presa d'atto', ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l'assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti".

Infatti, "la preminenza del direttore responsabile - osservano i giudici della Cassazione - gli consente e gli impone di intervenire tempestivamente richiedendo le modifiche adeguate per evitare di esporre un terzo ad un discredito ingiustificato e la configurabilita' di una responsabilita' risarcitoria in capo all'autore, al giornale e a se stesso".

E questo, perche' "la indiscussa professionalita' del giornalista che firma l'articolo e la sua esperienza della particolare materia approfondita - si legge nella sentenza - non possono in ogni caso esimere il direttore responsabile dall'esercizio di questi poteri".

Il "controllo spettante al direttore responsabile - conclude la Corte - non puo' esaurirsi in una mera 'presa d'atto', ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l'assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti".


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