Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Chi può esercitarlo e quando?

16 Aprile 2010   15:59  

Il diritto di accesso, introdotto con la l. 241/90, è definito nell'articolo 22 come istituto a carattere generale con la duplice finalità di assicurare, da una parte trasparenza e imparzialità all'azione amministrativa e dall'altra l'effettività al diritto degli interessati di partecipare al procedimento amministrativo. La conoscenza degli atti è necessaria, infatti, per poter meglio tutelare gli interessi delle parti nell'ambito del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione procedente.

In particolare:

L' art. 22, come novellato dalla legge n. 15/2005, alla lettera b), definisce gli interessati come " tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e, alla lettera c), intende come controinteressati "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

Sempre nello stesso articolo, lettera d, si trova la definizione dell'oggetto del diritto di accesso, ossia del documento amministrativo. Esso è "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni e non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Come si evince dall'art. 22, lettera b, per l'esercizio del diritto il soggetto attivo deve avere un interesse rilevante ossia:

- attuale, con riferimento non solo all'interesse ad agire in giudizio per la tutela della posizione sostanziale vantata, bensì anche alla richiesta di accesso ai documenti;

- diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato (e non ad altri soggetti, come ad es. alle associazioni sindacali che spesso pretendono di agire facendo valere diritti dei singoli);

- concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento; non basta, ad esempio, il generico interesse alla trasparenza amministrativa, occorrendo un quid pluris, consistente nel collegamento tra il soggetto ed un concreto bene della vita.

I soggetti nei cui confronti il diritto può venire esercitato sono:

tutte le pubbliche amministrazioni (non più solo statali); le aziende autonome e speciali (in tal modo ricomprendendo espressamente le aziende previste dal l'art. 22 1. 142/1990); gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi.

Per ciò che concerne le modalità di esercizio, esse variano a seconda che ci sia o meno la presenza dei controinteressati. Avremo così un tipo di accesso formale, in cui la Pubblica Amministrazione, cui è indirizzata la richiesta di accesso, individuando soggetti controinteressati, invita l'interessato a presentare formale richiesta di accesso. Deve, inoltre, dare comunicazione agli stessi, inviando copia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono tipizzati tenuto conto anche del contenuto degli atti connessi. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, tali soggetti possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione provvede sulla richiesta, una volta accertata l'avvenuta ricezione della comunicazione. Oppure un tipo di accesso informale. Quando dalla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto d'accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'Amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. In tal caso il richiedente deve - indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, o gli elementi che ne consentano l'individuazione; - specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso alla richiesta; - dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.

Esistono però delle materie in cui l'esercizio dell'accesso risulta limitato. L'art. 24, al primo comma, lo esclude per tutti i documenti coperti dal segreto di Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge o dal regolamento governativo di attuazione.

A tali materie, per le quali già il vecchio art. 24 prevedeva l'esclusione, la legge n. 15/2005 ha aggiunto nuove materie, onde l'accesso è stato ulteriormente escluso:

nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

nei confronti delle attività della PA dirette all'emanazione di atti normativi, atti amministrativi generali, di programmazione e pianificazione, che restano soggette alla loro disciplina particolare;

nei procedimenti selettivi, quando vengono in rilievo documenti contenenti informazioni di natura psico-attitudinale relativi a terzi.

Fuori da queste ipotesi (quelle cioè indicate dal nuovo art. 24 co. 1), il nuovo comma 6 dell'art. 24 enuncia la regola di principio secondo cui il diritto di accesso può essere ulteriormente escluso per l'esigenza di salvaguardare: la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria; l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con particolare riferimento agli interessi di natura epistolare, sanitaria, finanziaria, industriale e commerciale;l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

Un'ultima annotazione riguarda il d.P.R. 184/2006 che attribuisce alla PA uno specifico potere discrezionale: quello di differire l'accesso ai documenti richiesti, ossia di negare l'accesso per un periodo di tempo determinato, quando l'Amministrazione ne ravvisi la necessità.

 

Francesca Aloisi

 

 

 

 


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