ELEZIONI: P.A., MINISTERO SU ATTIVITA´ COMUNICAZIONE

19 Febbraio 2008   10:36  
In vista delle prossime elezioni del 13 e 14 aprile prossimi, il ministero dell´Interno rammenta che l´art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l´efficace assolvimento delle proprie funzioni.

A rammentare la nota ministeriale è la prefettura dell´Aquila. Tutto ciò premesso - spiega una nota - si precisa che l´spressione "pubbliche amministrazioni" dev´essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni politiche o amministrative, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell´esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l´efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L´ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato art. 9 - prosgeue la nota - sembra nascere dall´opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

In tal senso vanno lette, a parere del ministero dell´Interno, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilita´" dell´attivita´ di comunicazione per l´assolvimento delle funzioni proprie.

(AGI)


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