A rammentare la nota ministeriale è la prefettura dell´Aquila. Tutto ciò premesso - spiega una nota - si precisa che l´spressione "pubbliche amministrazioni" dev´essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni politiche o amministrative, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell´esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.
In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l´efficacia giuridica degli atti amministrativi.
L´ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato art. 9 - prosgeue la nota - sembra nascere dall´opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.
In tal senso vanno lette, a parere del ministero dell´Interno, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilita´" dell´attivita´ di comunicazione per l´assolvimento delle funzioni proprie.
(AGI)