Il consgliere regionale di Rialzati Abruzzo Antonio Prospero commenta il contenuto della legge regionale sull’edilizia che, adesso, passa all’attenzione dei vari Consigli comunali. Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione di questa legge, infatti, i Comuni possono decidere di avvalersi di queste norme o di escluderne l’applicabilità.
“Sgomberiamo subito il campo da ogni dubbio. Questa legge ha tre obiettivi: muovere l’economia della nostra Regione in ambito edilizio, agevolare i cittadini che intendono ristrutturare i loro immobili e garantire ai Comuni, attraverso la premialità, l’introito di somme importanti per i loro bilanci”.
Per favorire le azioni di riqualificazione urbana, al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, questa legge regionale prevede la possibilità di interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/ o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente. Gli interventi, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall’articolo 2 dello stesso D.M. n. 1444/1968. Gli interventi di ricostruzione con premialità che superino il 20 per cento del volume sugli edifici residenziali ed il 10 per cento di superficie per gli immobili ad uso non residenziale devono rispettare le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti.
Fermo restando il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, e di quelle relative all’efficienza energetica, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, sono in ogni caso esclusi:
a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;
b) gli edifici collocati all’interno dei centri storici individuati come zone territoriali omogenee classificate “A”, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili, come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;
c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di in edificabilità assoluta dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o 2 idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;
e) i beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e successiva ricostruzione, di immobili residenziali, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una volumetria supplementare nella misura del 20 per cento della volumetria edificata esistente, fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68, al momento dell’entrata in vigore della presente legge. L’incremento volumetrico può essere aumentato fino a raggiungere il 40 per cento, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l’ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti mediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle per le quali sussiste l’obbligo di cessione.