Fase 2 - Le Regole per gli stabilimenti balneari

15 Maggio 2020   08:41  

Il Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia

1. Premessa. Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);

c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.

IL DOCUMENTO

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori). A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. Il Presidente della Regione 2 2. Le misure organizzative presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate. Il layout complessivo della spiaggia dovrà tenere conto di alcuni criteri quali la determinazione dell’accoglienza massima dello stabilimento balneare in termini di sostenibilità, nell’ottica della prevenzione dell’affollamento, con la finalità di mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività balneari sia in acqua che sull’arenile. 3. L’accoglienza presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate. Per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, preferibilmente obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo altresì un’agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione. I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza. 4. L’accesso allo stabilimento. È fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti. La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti. La disposizione delle attrezzature all’interno dello stabilimento deve assicurare, in ogni circostanza, il distanziamento sociale di almeno un metro. Il personale addetto alla reception e all’accompagnamento dei clienti viene dotato di dispositivi di protezione che limitino il contatto con droplets e aerosol e inviterà i clienti in arrivo ad informarsi tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate all’interno dello stabilimento per prevenire e controllare i rischi. Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote, si consiglia di incentivare i clienti all’utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o mediante pagamento anticipato con bonifico. 5. La zona ombreggio e solarium presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate. Il Presidente della Regione 3 La zona ombreggio andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere in considerazione i seguenti criteri. La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere organizzata prevedendo:  la numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili;  l’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata;  l’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia;  l’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare;  le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le misure da seguire;  le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.  aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato distanziamento. Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento ed un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:  la distanza minima tra le file degli ombrelloni è di 3,50 metri e fra gli ombrelloni della stessa fila è di 3,50 metri;  l’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore a 12 mq possibilmente definita con sistemi di segnaletica a terra;  in caso di superamento delle condizioni critiche epidemiologiche e successivamente ad eventuale specifico provvedimento di analogo tenore, è possibile l’inserimento di ulteriori ombrelloni a distanza minima di 2.30 metri nella stessa fila;  in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni;  Tra la proiezione a terra dei vari tipi di ombreggio dovrà essere garantito il distanziamento di cui alle norme Covid-19;  le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,50 metri;  sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli Il Presidente della Regione 4 membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione);  i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione). 6. I servizi e gli spazi complementari presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate. Per le cabine, deve essere vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o recettiva prevedendo un’adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo. È vietata la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo (aree giochi, feste/eventi). Per quanto concerne le piscine all’interno dello stabilimento balneare, occorre inibirne l’accesso e l’utilizzo. Per le aree di ristorazione si rimanda alle indicazioni di cui agli Allegati 1) e 2) della presente Ordinanza. Per la fruizione di servizi igienici e docce deve essere rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni. Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze. Nel complesso, evitare promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, possibilmente procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura. In linea generale le attività svolte in mare aperto (ad esempio, wind-surf, attività subacquea, balneazione da natanti) non presentano a priori rischi significativi rispetto a Covid-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf, etc.). 7. L’attività ludico-sportiva. Le attività ludico sportive possono essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore e, in ogni caso, assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale. Il titolare dello stabilimento deve valutare le modalità corrette per consentire le attività ovvero il divieto delle medesime. Le aree gioco bambini possono essere allestite e utilizzate solo assicurando la costante ed ininterrotta vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore. Il Presidente della Regione 5 L’utilizzo delle piscine interne agli stabilimenti può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione adeguata a prevenire l’esposizione a infezione Covid-19 da parte dei bagnanti sia nell’area di accesso che all’interno della vasca. L’accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone. Inoltre, al fine di assicurare il distanziamento sociale è consentito, a bordo piscina, il posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciugamano/telo mare di proprietà. Ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) devono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La distanza minima tra i lettini non può essere inferiore ad 1,50 metri. L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia. In particolare per le piscine, si deve porre la massima attenzione per:  la manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;  la conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche previste;  la verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua. Sono, altresì, limitate le aree comuni di gioco e svago o destinate al pranzo al sacco dei bagnanti che dovranno essere organizzate in modo da garantire in ogni caso il rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 metro. Le aree destinate ad attività ludico-sportive, ai giochi per bambini o altre situazioni non utilizzabili, in quanto individuate come aree a rischio, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento (quali, ad esempio, zone ombreggianti, posa ombrelloni, tavoli, etc.), mediante una preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente. Gli allestimenti posizionati nelle aree con diversa destinazione di origine devono, in ogni caso, seguire le regolamentazioni sulle distanze sopra illustrate. 8. L’accesso all’area di balneazione. L’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite. Il personale abilitato quale “bagnino di salvataggio” deve essere impiegato esclusivamente per osservare lo specchio acqueo di competenza, sia per sensibilizzare l’utenza sull’obbligo di garantire il distanziamento fisico che per vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti. Le ordinarie procedure di salvataggio devono essere adeguate con tecniche di intervento che tengano conto dell’emergenza Covid-19. Anche nella fase di accesso al mare deve essere prevista da parte dell’impresa balneare una regolamentazione degli accessi in modo da mantenere sempre il distanziamento prescritto. 9. La pulizia e la sanificazione. Il Presidente della Regione 6 Si deve garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni. Inoltre, si deve procedere alla sanificazione con soluzione igienizzante a base di cloro, o comunque secondo le indicazioni del ministero della salute, delle attrezzature in dotazione quali sedie, sdraio e lettini, periodica e comunque ad ogni cambio di cliente. Nello specifico:  deve essere assicurata una sanificazione accurata e frequente dei servizi igienici comuni in relazione alla quantità di flusso di accesso;  deve essere limitato dell’utilizzo di strutture (ad esempio, cabine docce singole, spogliatoi, etc.), per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui;  si deve assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone;  all’ingresso delle aree adibite a servizi igienici deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in modo da detergersi prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita, con l’utilizzo di appositi dispenser collocati in punti facilmente individuabili;  nelle aree di accesso alle docce e/o fontanelle devono essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza. 10. La correttezza dei comportamenti. Il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare devono avere cura di sensibilizzare e richiamare i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalle presenti linee guida in particolare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle norme di distanziamento sociale. Inoltre, deve essere pianificata l’eventuale procedura per la gestione di eventi straordinari quali, ad esempio:  l’interdizione della balneazione a seguito di osservazione di reflui in mare;  l’interdizione dell’accesso in caso di eventi a rischio di esposizione al virus anche in accordo con le autorità di pubblica sicurezza. In ogni caso, sono vietate tutte le attività di animazione (ad esempio, feste, balli di gruppo, merende collettive etc..) che favoriscano assembramenti di persone. 11. I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei bagnanti. Sussiste l’obbligo di:  non accedere accedere all’area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici; Il Presidente della Regione 7  distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività sull’arenile e scogliere, e nel corso della balneazione;  rispettare le misure di distanziamento fisico da parte di coloro che passeggiano lungo la battigia devono;  rispettare del distanziamento fisico in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e servizi igienici;  utilizzare i lettini e le sedie sdraio, apponendo un telo da mare personale;  lavare i teli frequentemente, almeno a 60°C;  adottare idonee misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani anche dei bambini;  effettuare la doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di mani e viso;  non starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e limitando il rilascio di escreti in acqua (in nessun caso in acque basse e in prossimità della battigia);  effettuare il controllo parentale del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini. 12. La responsabilità del titolare dello stabilimento. Il titolare dello stabilimento pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli clienti. 13. I servizi di bar e di ristorazione. Ferma restando l’applicazione degli allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, i servizi di bar e di ristorazione forniti nell’ambito dello stabilimento balneare devono svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e in particolare secondo le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria. In caso di consumo di bevande o pasti sotto l’ombrellone e/o gazebo, devono essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza. Può essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi informatici e consegna diretta all’ombrellone. 14. Le misure igienico-sanitarie presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate. Gli utenti devono indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento. Il Presidente della Regione 8 Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento. Si devono assicurare:  la pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni;  la sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (ad esempio, cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro;  la pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia. Per quanto concerne le docce, esse devono essere previste all’aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata. In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020. 15. Le spiagge libere. L’opportunità - offerta da tali spiagge ai fruitori - di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche nell’attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell’attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale. In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza. Devono, altresì, essere:  valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti;  essere preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia), – ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) - che deve essere codificato, rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione;  essere definite turnazioni orarie, mediante la prenotazione degli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line. Al fine di favorire la prenotazione stessa può, altresì, essere valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio, prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile.  assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti; Il Presidente della Regione 9  essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di seguito, si riportano alcune indicazioni più circostanziate, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare. Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni devono garantire:  l’adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale;  l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti;  l’affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati - alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;  le procedure di pulizia e sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici;  il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge. La regolamentazione delle spiagge libere può essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente. Ove possibile deve essere favorito l’accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti. Deve essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni, lettini, sdraie, teli da mare etc..da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima di 3,50 metri da palo a palo per gli ombrelloni e di 1,50 metri tra i lettini, sdraie, teli da mare etc.. Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta. In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità sanitarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive di quanto indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino all’interdizione della balneazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o condizioni meteo marine che precludano il ricambio d’acqua. I Comuni potranno emettere ordinanze di divieto di accesso alle spiagge nelle ore notturne (dalle ore 00.00 alle ore 06.00), per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di sanificazione adottate in base alla presente protocollo di sicurezza. 16. Le misure specifiche per i lavoratori. Il Presidente della Regione 10 In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 e richiamato dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, si riportano di seguito alcune indicazioni per i lavoratori. In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione. Deve essere ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica. Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad esempio, separatore in plexiglass). Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura. Particolare attenzione deve essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi. Per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal “bagnino” o comunque di primo soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità – stante la modalità di contagio da SARSCoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite dall’Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall’European Resuscitation Council (ERC) nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell’esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza venire meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente le vittime di arresto cardiaco. Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario, quindi, considerare e valutare come proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio. Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato. In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica. Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al termine della RCP, il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per le mani a base di alcool. Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con le autorità sanitarie per ulteriori suggerimenti, se del caso. Il Presidente della Regione 11 17. Ulteriori indicazioni di informazione e comunicazione. Nel contesto sopra definito, si sono raccomandate alcune misure generali di prevenzione e di mitigazione di rischio per COVID-19 da assumere a livello nazionale. L’impresa titolare dello stabilimento balneare deve formare ed informare il proprio personale mediante momenti formativi interni che includano il presente protocollo di sicurezza e le procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid19. Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, deve rispettare rigorosamente le misure indicate nel presente protocollo di sicurezza. Tutti i dipendenti dell’impresa e gli eventuali collaboratori devono essere dotati di un tesserino/elemento di riconoscimento (ad esempio, maglietta staff o altro) esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili. Infine, si ricorda che l’Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede l’affissione di appositi dépliant informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili (citati successivamente in “Comunicazione”). È necessario comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che regolano la balneazione dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai professionisti del settore turistico-balneare che alla popolazione generale. Si devono, altresì, predisporre strumenti di comunicazione finalizzati ad informare i clienti sulle disposizioni da rispettare all’interno dello stabilimento balneare. Tra gli strumenti di comunicazione, è raccomandata l'affissione di documenti e poster in posizione ben visibile, in diverse lingue, indicanti i punti salienti (ad esempio, distanze sociali, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dello stabilimento e nei vari ambienti. Infine, bisogna comunicare l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia sia per i clienti che per il personale. 18. L’accesso dei fornitori nello stabilimento balneare. Per l’accesso dei fornitori nell’area dello stabilimento balneare è necessario osservare le egole che prevedano il rispetto del distanziamento sociale e altre misure di prevenzione. Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è dall’allegato 6, punto 3), del D.P.C.M. 26 aprile 2020.


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