Il giudice del lavoro: iIllegittima la reiterazione di contratti a termine nella scuola

06 Luglio 2012   11:34  

E’ illegittima la reiterazione dei contratti di lavoro a termine nel Comparto scuola. E’ quanto ha stabilito il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di L’Aquila, Anna Maria Tracanna, che nei giorni scorsi ha condannato il M.I.U.R. al pagamento di venti mensilità a favore di ciascun precario che avesse stipulato almeno tre contratti annuali a titolo di sanzione per il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione scolastica della normativa comunitaria.

In tal senso già la Corte di Giustizia Europea ha infatti più volte affermato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato in quanto contrastanti con molti dei principi che ispirano l’ordinamento dell’Unione europea.

La peculiarità di questo contenzioso in relazione al comparto scuola, rispetto agli altri comparti del pubblico impiego, deriva dal fatto che la presenza dei supplenti è nella scuola da sempre istituzionalizzata  e pertanto nella scuola la presenza di lavoratori (docenti ed ATA) con contratto di lavoro a termine è elevatissima proprio perché fisiologica. 

Il contenzioso, dunque, ha assunto dimensioni ragguardevoli in ragione del fatto che la quasi totalità dei supplenti (docenti ed ATA) della provincia di L’Aquila ha deciso di ricorrere e molto pesanti, dunque, al momento imponderabili, saranno le conseguenze dal punto di vista economico per il Ministero dell’Istruzione.

Esprimo plauso per la sanzione irrogata al M.I.U.R. per il mancato rispetto della normativa comunitaria giacchè senza tale reazione i dipendenti della scuola avrebbero visto mortificati quei diritti che discendono direttamente dalla normativa dell’Unione.

Anche se di certo siamo consapevoli che la questione è ancora  lontana da una definitiva soluzione con il Ministero. 

Avvocato Nino Ruscitti

 


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