Iter breve per il disegno di legge per le Comunità Montane

Marcello De Angelis invia lettere ai presidenti

14 Ottobre 2010   13:46  

Inviata ai Sindaci ed ai Presidenti delle Comunità Montane della Provincia dell’Aquila una lettera dell’ On.le Marcello De Angelis (PDL), Componente la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, che comunicava di aver ottenuto l’adozione dell’iter legislativo breve per il disegno di legge “Disposizioni in favore dei territori di montagna” congiuntamente ad altri colleghi Parlamentari.

Nella stessa lettera l’ On.le De Angelis ha sottolineato anche alcuni importanti contenuti del testo normativo. In primo luogo la differenziazione delle quote altimetriche tra arco alpino e dorsale appenninica (metri 500 slm per i Comuni alpini, metri 400 slm per i Comuni dell’appennino) che finalmente tengono conto delle diverse realtà montane del paese e favoriscono le zone interne dell’Abruzzo. In secondo luogo il procedimento dei progetti da finanziare, attribuisce nella valutazione un ruolo primario alle Commissioni Parlamentari, rideterminando in favore del territorio un più diretto rapporto funzionale tra gli Amministratori Locali e le rappresentanze Parlamentari.

Il Disegno di Legge in questione, tra l’altro stanzia importanti risorse da impiegare nel contenimento delle criticità del territorio, in primis lo spopolamento, e nel rilancio di politiche di sviluppo in particolare nel potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici, nel sistema scolastico, nell’accesso dei giovani alle attività agricole e nello sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna.

Riportiamo in seguito i contenuti del disegno di legge.

Il testo unificato in esame, composto di 13 articoli, reca all’articolo 1 le finalità del provvedimento, ricondotte alla legittimazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che prevede espressamente che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che stabilisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali.

La proposta di legge intende pertanto salvaguardare e valorizzare le specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori e contenere la tendenza all’innalzamento dell’età media delle popolazioni.

Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle suddette finalità (comma 2).

Il comma 3 dell’articolo 1 subordina l’attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Si prevede inoltre che l'Italia si faccia promotrice, nelle sedi comunitarie, di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all’introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

L’articolo 2 reca disposizioni volte a ridefinire il quadro normativo vigente in riferimento ai criteri di individuazione dei comuni da considerare montani. In particolare viene richiesto, oltre al requisito dell’altitudine, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree ed alla limitata accessibilità dei territori montani.

L’articolo 3 istituisce, a decorrere dall’anno 2010, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

a)         potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

b)         potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c)         valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;

d)         incentivi per l’utilizzo dei territori incolti di montagna e per l’accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l’agricoltura di montagna;

e)         sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;

f)          politiche di forestazione.

I progetti ammessi al finanziamento saranno individuati con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni emanato entro il 30 marzo di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. In sede di prima applicazione, il decreto potrà essere adottato entro il 30 ottobre dell’anno di entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 13).

L’articolo 4, mediante l’inserimento del nuovo comma 7-ter all’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) amplia, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici di importo fino a 1,5 milioni di euro con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Viene inoltre consentito (comma 2) ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di provvedere al finanziamento di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70% dell’importo complessivo, con risorse derivanti dall’emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate.

L’articolo 5 prevede, al comma 1, due novelle alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). In particolare viene disposto che l’Osservatorio nazionale sul volontariato approvi, tra gli altri, progetti sperimentali elaborati da organizzazioni di volontariato per far fronte anche “ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese”. specifica, Inoltre viene estesa la platea dei soggetti gestori dei centri di servizio costituiti con fondi speciali delle fondazioni bancarie presso le regioni, e viene previsto che una quota non inferiore al 10% di tali fondi sia vincolata alla creazione di centri di servizio nei territori montani. Vengono inoltre introdotte semplificazioni ed agevolazioni fiscali (comma 2) in favore delle associazioni bandistiche, degli sci club riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), dei cori amatoriali, delle associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute.

L’articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) ed il Club alpino italiano (CAI)

L’articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno e  tutti i suoi derivati che provengano da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. I boschi possono essere già esistenti, ma possono anche essere di nuova formazione; in tale ultima ipotesi è necessario che siano utilizzate specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione.

L’articolo 8 detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell’acquirente di beni gravati da usi civici, che siano risultati solo successivamente al perfezionamento dell’atto di compravendita. Esso opera, quindi, solo in assenza di dolo o colpa dell’acquirente.

L’articolo 9 qualifica i rifugi di montagna come strutture ricettive custodite, presso zone disagiate o isolate di montagne, idonee a ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti. I requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome. Viene inoltre disposto che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione.

L’articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle due professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane.

L’articolo 11 reca un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504 del 1992, specificando che le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, non debbano considerarsi fabbricati qualora ricorrano per esse i requisiti di ruralità.

L’articolo 12 introduce nel provvedimento – con riferimento a tutte le sue disposizioni - la clausola di “compatibilità” con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.


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