Legge terremoto: l'on. Mantini fa il punto della situazione sulle tre proposte alla Camera

11 Ottobre 2011   09:58  

Sono attualmente tre le proposte di legge per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 alla studio della Commissione ambiente della Camera. 

Gianni Lolli del Pd è proponente della proposta AC 4107, sempre dal Pd a firma di Elisabetta Zamparutti è la AC 3993 e la proposta AC 3811 è dell'onorevole Mauro Libè dell'Unione di Centro per il Terzo Polo.

Fa il punto della situazione l'on. Pierluigi Mantini (Unione di Centro per il Terzo Polo)

IL CONTENUTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE

Le proposte di legge AC 3811 dell’On. Mauro Libè ed altri, AC 3993 dell’on. Elisabetta Zamparutti ed altri, AC 4107 dell’on. Gianni Lolli ed altri, assegnate alla Commissione ambiente della Camera, sono tutte finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione dell'Aquila e delle zone colpite dal terremoto attraverso un ruolo attivo alle amministrazioni locali nell'opera di programmazione ed attuazione degli interventi stessi, anche se con strumenti e risorse finanziarie diversi.

Si ricorda preliminarmente che gli interventi avviati dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 si sono articolati in tre fasi: l'emergenza immediata, con ordinanze, per far fronte ai primi bisogni, l'emergenza ordinaria, e quindi la ricostruzione, principalmente attraverso il decreto-legge 39/2009. Il decreto, modificato dal Parlamento, ha inteso assicurare un'abitazione a coloro che l'hanno persa, riavviare le attività pubbliche (scuola, sanità, giustizia, fino al recupero del patrimonio storico-artistico) e incentivare la ripresa delle attività produttive. Successivamente, l’art. 1 del D.L. 195/2009 ha previsto una serie di disposizioni per l'avvio della fase post emergenziale, affidando al Presidente della Regione le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, al fine assicurare che gli interventi di ricostruzione siano posti in essere dalle amministrazioni locali, le quali possono assicurare il migliore coordinamento delle azioni finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita. Con DPCM del 17 dicembre 2010 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2011.

 

L’articolo 1 della pdl (proposta di legge ndr) 3811 e della pdl 4107 prevedono una dichiarazione di preminente interesse nazionale per l’opera di ricostruzione delle zone colpite dal sisma.

L’articolo 1 della pdl 3993 individua, invece, le finalità nelle risorse e negli strumenti necessari per far fronte alle straordinarie esigenze abitative delle popolazioni abruzzesi, indicando poi, all’articolo 2, i principi generali che i soggetti istituzionali devono seguire nel processo di ricostruzione.

 

L’articolo 2 della pdl 3811 e della pdl 4107 e l’articolo 3 per la pdl 3993 individua l’ambito di applicazione nei comuni interessati dal sisma e le seguenti finalità:

  • ricostruzione del patrimonio edilizio privato e pubblico, storico-monumentale e nella riorganizzazione morfologica e architettonica delle aree danneggiate dal sisma;

  • ricostruzione del tessuto economico-sociale;

  • riduzione della vulnerabilità sismica.

 

Per quanto riguarda le risorse economiche per la ricostruzione, la pdl 3811 prevede, all’articolo 3, l’istituzione di un fondo speciale con una dotazione di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la cui copertura è assicurata da maggiori entrate statali (redditi da capitale e di natura finanziaria e misure di carattere fiscale in materia di giochi previste dall’articolo 13).

La pdl 3993 prevede, anch’essa, all’articolo 4, comma 9, l’istituzione di un apposito Fondo per la ricostruzione con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dal 2011, il cui finanziamento è assicurato dal “Fondo per interventi strutturali di politica economica” di cui all’art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004. Lo stesso articolo 4 (commi 1-5) prevede una serie articolata di fonti di copertura finanziaria che vanno dalle erogazioni liberali all’individuazione, da parte della regione, all’interno del DPEF, di una quota di risorse economiche da destinare alle aree colpite dal sisma, anche con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti Spa.

Da ultimo, la pdl 4107, all’’articolo 17, prevede che le risorse per la ricostruzione provengano:

  • dagli stanziamenti pluriennali straordinari alimentati dai fondi già istituiti, anche utilizzando le risorse destinate a tal fine dal decreto legge 39/2009;

  • da un contributo di solidarietà pari al 2% del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF eccedente i 100.000 euro.

Viene poi contemplata l’istituzione di un Fondo permanente per la prevenzione e l'emergenza utilizzato esclusivamente per fare fronte alle emergenze ambientali, nonché per integrare le risorse necessarie per gli interventi previsti dalla proposta di legge.

 

Vengono introdotte forme di controllo della programmazione e del buon andamento degli interventi, attraverso la costituzione prevista dall’articolo 4 della pdl 3811 e della pdl 4107, di un apposito Comitato istituzionale, composto prevalentemente dai rappresentanti degli enti e delle comunità locali, nonché di redigere un’apposita relazione sul corretto svolgimento dei piani di intervento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7 della pdl 3811, l'opera di ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di trasparenza e di partecipazione della popolazione, nonché della normativa antisismica e in materia appalti pubblici, sulla cui regolarità dovrà vigilare la competente Autorità (articolo 9, comma 13, della pdl 4107). Gli stessi criteri di trasparenza vengono richiamati anche all’articolo 15 della pdl 3993 e 18 della pdl 4107 che prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un apposito Osservatorio per la ricostruzione con poteri di accesso, vigilanza e controllo, nonché di un sito internet.

 

La regione Abruzzo ha istituito, con la legge regionale del 12 maggio 2010, n. 19, l'Osservatorio sulla ricostruzione. Esso svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dei piani approvati dalla Regione, dei programmi di recupero predisposti dai comuni, degli interventi di ricostruzione e di riparazione eseguiti da enti e soggetti privati, al fine di valutare gli effetti della programmazione regionale, i tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali, il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, l'impiego delle risorse finanziarie. L'osservatorio si avvale di un proprio sito internet che fornisce dati e informazioni relative allo stato di attuazione della ricostruzione e di tutte le fasi della tracciabilità del finanziamento.

 

L’articolo 5 della pdl 3811 prevede che sia la regione Abruzzo a definire gli interventi per la ricostruzione, mentre la pdl 4107, all’articolo 3, individua nell’intesa istituzionale di programma (tra Governo, regione e comuni del cratere) lo strumento per la programmazione degli interventi di ricostruzione e, a sua volta, nell’accordo di programma quadro lo strumento attuativo dell’intesa stessa (articolo 6).

 

L’articolo 5 della pdl 3993 e della pdl 4107 indica, quindi, le competenze del Commissario delegato, Presidente della Regione Abruzzo, volte a ricondurre progressivamente la ricostruzione nell’ordinaria amministrazione.

Tutte le pdl affidano alla regione Abruzzo compiti in materia di programmazione degli interventi:

  • la pdl 3811 (articolo 6, comma 1) e la pdl 4107 (articolo 8) attraverso la predisposizione di uno specifico piano strategico per il territorio colpito dal sisma, previa indicazione dei criteri generali che devono essere seguiti nella ricostruzione stessa (articolo 7 della pdl 4107);

  • la pdl 3993 (articolo 6) attraverso l’adeguamento ed aggiornamento dei propristrumenti di programmazione e pianificazione regionale.

Gli articoli 7 ed 8 della pdl 3993 recano, quindi, disposizioni per l’attuazione della pianificazione territoriale, anche attraverso la costituzione di apposite conferenze permanenti di pianificazione, al fine di valutare la coerenza degli assetti proposti e la compatibilità degli stessi. Alla programmazione e pianificazione è inoltre dedicato un intero Capo - il IV - con gli articoli 10 e 11.

Da ultimo l’articolo 12 della pdl 4107 introduce, in capo, alla regione la predisposizione di un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma.

Tutte le pdl in esame affidano specifiche competenze in capo ai comuni colpiti dal sisma.

Ai sensi dell’articolo 6 della pdl 3811 e dell’articolo 9 della pdl 4107 i comuni dovranno predisporre dettagliati piani di ricostruzione e di recupero. In caso di inadempimento è previsto un potere sostitutivo della regione (nella pdl 4107) oppure la nomina di un commissario ad acta (nellapdl 3811).

È attribuito anche un potere sostitutivo ai comuni qualora, per l'esecuzione di interventi unitari su edifici privati in presenza di più proprietari, i proprietari non si costituiscono in consorzio (pdl 4107).

La pdl 3811 dispone, inoltre, che i comuni possono prevedere premi volumetrici per gli interventi di ricostruzione, mentre la pdl 4107 prevede l’istituzione di un apposito sportello unico per le pratiche relative agli interventi.

L’articolo 9 della pdl 3993 prevede che i comuni siano tenuti ad elaborare le mappe delle demolizioni, dei crolli, degli edifici pubblici delocalizzati; delle delocalizzazioni provvisorie e definitive, nonché la perimetrazione delle aree edificabili e dei piani di ricostruzione di prevalente interesse pubblico.

Infine, sarà compito dei comuni, ai sensi dell’articolo 9 (comma 1) della pdl 3811 includere, nella predisposizione dei piani di ricostruzione, gli immobili non adibiti ad abitazione principale e quelli destinati ad attività commerciali/produttive, vincolando l’indennizzo pubblico all’obbligo, per il proprietario, di immetterle nella disponibilità del comune per la copertura del fabbisogno abitativo.

Per gli immobili adibiti, invece, ad abitazione principale, l’articolo 10 della pdl 4107 individua l’entità degli indennizzi e le modalità per la loro concessione.

L'articolo 8 della pdl 3811 reca la disciplina di alcuni interventi speciali che riguardano:

  • la deliberazione di piani di ricostruzione di edifici finanziati mediante investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici;

  • la possibilità, per la Cassa depositi e prestiti Spa, di partecipare al fondo immobiliare per finanziare interventi di edilizia sociale;

  • la possibilità, per il comune de L’Aquila, di conferire gli immobili del progetto C.A.S.E. a un fondo immobiliare, che ne permetta di utilizzare i proventi per il completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici.

Tale ultima disposizione sul conferimento degli immobili del progetto C.A.S.E. è anche prevista dall’articolo 16, comma 5, della pdl 4107.

L'articolo 14 della pdl 4107 reca, inoltre, alcune norme sul recupero degli immobili statali che prevedono l’elaborazione di un apposito piano di ripristino, elaborato dal Ministro delle infrastrutture, che includa le strutture scolastiche e universitarie. Il Ministro dovrà altresì predisporre un piano per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il Corpo forestale dello Stato.

Per quanto riguarda gli immobili di particolare valore artistico/storico di proprietà pubblica, l’articolo 9 (comma 2)della pdl 3811 dispone che essi dovranno essere indicati dai comuni nei piani di ricostruzione ove dovranno essere altresì indicate le modalità di intervento, il contributo per la ricostruzione e il restauro ed i criteri per l'assegnazione dei relativi appalti. Per gli interventi sugli immobili pubblici si applicano le disposizioni della legge 717/1949, nota come «legge del 2%», in quanto rende obbligatorio, per tutta l'edilizia pubblica di nuova realizzazione destinare all’abbellimento di tali edifici con opere d'arte, una quota non inferiore al 2 % della spesa totale prevista nel progetto.

La pdl 3993 dedica alla ricostruzione delle zone storiche l’articolo 12, prevedendo, a tal fine, procedure semplificate per il rilascio dei titoli abilitativi sia da parte dei soggetti istituzionali, che da parte delle amministrazioni comunali attraverso un potenziamento delle proprie strutture.

La pdl 4107, dispone, all’articolo 13, che sia la soprintendenza regionale, sentiti i comuni interessati, ad elaborare un apposito piano di ripristino e restauro del patrimonio culturale danneggiato. Vengono quindi, introdotte, disposizioni per il recupero degli edifici monumentali sia privati che pubblici.

Tutte le pdl presentate recano misure volte a favorire la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma. L’articolo 10 della pdl 3811e l’articolo 14 della pdl 4107prevedono una serie di misure analoghe, tra le quali:

  • la sospensione delpagamento delle rate dei mutui, dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli obblighi relativi agli adempimenti fiscali;

  • l’applicazione, ai congiunti delle vittime del terremoto, delle norme della legge 407/1998 sulle vittime del terrorismo.

Inoltre, la pdl 3811 si propone di dare piena operatività alle zone franche urbane (ZFU), già previste dall’art. 10 del D.L. 39/2009.

La pdl 4107 a sua volta:

  • riconosce un credito di imposta alla imprese che assumono personale a tempo indeterminato;

  • sospende il pagamento delle tasse universitarie;

  • concede incentivi per le fonti rinnovabili;

  • istituisce un calmiere per i prezzi delle locazioni.

La pdl 3993 reca, invece, all’articolo 4 (commi 6 e 7), le seguenti misure:

  • concessione di un credito di imposta alle categorie produttive, professionali e di servizi colpite dal sisma;

  • un più agevole accesso al credito per imprese e professionisti, attraverso l’istituzione di un consorzio di garanzia dei fidi (vedi anche l’articolo 15, comma 1, lett. e) della pdl 4107);

  • un più agevole accesso al credito per le famiglie e le micro/piccole imprese attraverso l’istituzione, da parte della regione, di un apposito fondo di garanzia (articolo 14).

Si ricorda che a livello nazionale sono state adottate una serie di misure a sostegno della ripresa economica delle zone colpite dal sisma.

La legge finanziaria 2010 reca: l’esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti effettuati dai comuni colpiti dal sisma per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale; le modalità di recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009; la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota fissata in misura pari al 20%; la destinazione di quota parte delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del MEF, al riequilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma.

Il decreto legge 2/2010, per favorire la funzionalità degli enti locali, ha attribuito una maggiorazione del 50% (dell’80% per il solo comune dell'Aquila) dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

La legge di stabilità 2011 ha previsto l’esclusione dal patto di stabilità dei comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto finanziario, per un importo massimo di 2,5 M euro annui. Da ultimo il decreto legge 225/2010 (cd. mille proroghe), reca, all’art. 2, le seguenti misure:

  • al comma 3 vengono prorogati ulteriormente, fino al 31 ottobre 2011, i termini per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi a seguito del sisma e, fino al 31 dicembre 2011, quelli relativi ad ulteriori adempimenti;

  • al comma 3-quinquies si contempla la possibilità di prorogare, fino al 30 giugno 2011, anche il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo;

  • al comma 3-sexies vengono previste norme a favore del personale degli enti pubblici, tra le quali una deroga al blocco delle assunzioni per il comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila;

  • al comma 3-septies il differimento, al 1° novembre 2012, dell'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica dell'Aquila, prorogando nel contempo l’operatività degli organi attuali; al comma 3-octies l’avvio della bonifica del sito "Bussi sul Tirino"; al comma 3-novies norme a sostegno degli impianti fotovoltaici.

Tutte e tre le pdl prevedono, infine, l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità dei comuni colpiti dal sisma (pdl 3811, articolo 10, comma 4; pdl 3993 articolo 4, comma 8, pdl 4107, articolo 16, comma 4) e la pdl 4107, all’articolo 16, anche un’anticipazione dei trasferimenti erariali a seguito delle minori entrate tributarie al fine di consentire agli stessi di offrire ai cittadini i servizi necessari per il ritorno alla normalità, nonché un contributo straordinario alle aziende di trasporto pubblico.

Per quanto riguarda, infine, misure volte a prevenire il rischio sismico:

  • l'articolo 12 della pdl 3811 e l’articolo 19 della pdl 4107 recano, entrambe, disposizioni volte a diffondere una politica di prevenzione ed educazione della popolazione esposta al rischio sismico, attraverso la predisposizione di appositi piani regionali, nonché di linee guida per la prevenzione dei danni alle persone;

  • l’articolo 13 della pdl 3993 dispone invece l’avvio, da parte della regione, di un piano di verifiche speditive sugli immobili, strutture ed infrastrutture, in collaborazione con gli enti locali, destinando ad esso 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 e prevedendo anche la concessione di un credito di imposta per la realizzazione degli interventi che si rendessero necessari a seguito delle verifiche svolte.


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore