MALATI DI MENTE: DIFENSORE CIVICO, NO A DIMISSIONI 'SELVAGGE'

14 Marzo 2008   10:21  

Sulle "dimissioni selvagge" di alcuni malati di mente ospitati nella casa di cura di Gignano, dipendente dalla Asl dell'Aquila, interviene con una lettera ai familiari l'avvocato Luigi Lia, difensore civico provinciale nella città di Lecco. Il legale dice subito che i pazienti non potevano essere dimessi, cosi' come avvento.

"Secondo la normativa vigente (Legge.180/78, Legge 833/78, Legge 724/94, Legge 662/96), il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le Aziende Sanitarie Locali - spiega il difensore civico - può disporre le dimissioni dai reparti ospedalieri dei malati psichiatrici soltanto garantendo loro l'accoglienza presso comunità alloggio o terapeutiche o strutture similari, gestite dal Dipartimento di Salute Mentale e valendosi di operatori professionali qualificati. Pertanto, sono da ritenere illecite tutte quelle dimissioni, con la quali i pazienti degli ex Ospedali Psichiatrici vengono abusivamente scaricati dal settore sanitario,istituzionalmente competente, al settore assistenziale, ossia in strutture di mera custodia, quali sono, ad esempio, le case di riposo, del tutto inadeguate a fornire corretti ed idonei interventi curativi e riabilitativi a tutela della salute e dei bisogni reali dei malati di mente.

Sotto questo profilo, vanno senza dubbio considerate illecite, legittimando quindi il tutore o i parenti ad aprire una vertenza legale, quelle dimissioni che determinano il trasferimento di un malato psichiatrico in una casa di riposo". In base all'art 23 della Costituzione Italiana - prosegue il legale nel suo articolato documento - "gli obblighi patrimoniali a carico delle persone possono essere posti soltanto da una legge". Pertanto siccome la legge finora non prevede alcuna retta per il ricovero qualsiasi retta per il ricovero di malati di mente, ancorchè cronici e di lunga degenza, è illegittima (pertanto occorre rifiutarsi di pagare, ovvero di sottoscrivere impegni a pagare).

Qualora, in elusione al dettato normativo, gli organi degli enti pubblici, deputati al ricovero dei malati di mente ovvero degli handicappati intellettivi dimessi dagli Ospedali Psichiatrici, dovessero costringere i familiari, magari dietro velate minacce, a sottoscrivere impegni contrattuali per impegnarsi a pagare rette di ricovero, detti impegni potranno essere disdetti sul presupposto delle seguenti argomentazioni in punto di diritto. Anche volendo ammettere l'esistenza di tali contratti - osserva il difensore civico provinciale di Lecco - si può comunque obiettarne la validità, e sostenerne la nullità per contrarietà a norme imperative di legge, ai sensi dell'art.1418 del codice civile.

Qui le norme imperative violate sono tutte di diritto pubblico, e rientrano nell'ambito delle leggi di riferimento in campo sanitario: leggi 180 e 833 del 1978. Inoltre, ai sensi dell'art.1469 bis del codice civile, si può sostenere l'inefficacia dell'impegno sottoscritto dal parente per il pagamento della retta di ricovero, attesa la natura vessatoria di siffatta clausola".

(AGI)


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore