Nuova ordinanza ricostruzione: via l'SGE, prorogato il CAS. Tutte le novità

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23 Marzo 2012   13:35  

ll presidente del Consiglio Mario Monti ha firmato la nuova rodinaza che introduce grandi novitànella governace della ricostrzuione e nella gestione dell'assitenza post-sismica.Tra queste segnaliamo la soppressione della Struttura per la gestione dell'emergenza, il 60% massimo del personale passerà però alla Struttura tecnica di missione. Fintecna, Reluis e Cineas restano fino al 31 dicembre 2012.Prorogati anche i cnotrati per il personale a tempo in servizio presso i Comuni.

Il contributo di autonoma sistemazione è prorogato fino al 30 giugno 2012 per chi abitava in una casa  B o C, e fino al 31 dicembre 2012 per chi era in casa E. Prorogati anche gli affitti concordati. 

Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione degli immobili di edilizia privata, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria.
Le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici dovranno essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché di almeno tre offerte acquisite da progettisti, stipulare o prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il sindaco del Comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi anche per l'anno 2012 della struttura di consulenti per un costo massimo di euro 620.000. Verranno pagati gli espropri ai cittadini. 

L'ORDINANZA

ART. 1
(Snellimento delle strutture)

1. Al fine di semplificare e accelerare il processo di ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e tenuto conto dell'avvenuto trasferimento delle competenze in materia di assistenza alloggiativa ai predetti enti locali, la Struttura operativa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, denominata "Struttura per la Gestione dell'Emergenza" è soppressa alla data del 31 marzo 2012.

2. Le funzioni ancora esercitate dalla struttura di cui al comma 1, nonché le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite alla Struttura tecnica di missione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, che assume la denominazione di "Ufficio Coordinamento Ricostruzione". Le relative risorse umane sono temporaneamente trasferite all'Ufficio Coordinamento ricostruzione fino a scadenza dei contratti in essere che non possono essere rinnovati in numero superiore all'60%. 

3. Il Vice Commissario nominato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009 cessa dall'incarico alla data del 31 marzo 2012 ed entro la medesima data fornisce al Commissario delegato per la ricostruzione ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo del Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sullo stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, con la relativa situazione contabile.

La predetta Direzione, che subentra nei rapporti attivi e passivi discendenti dai contratti stipulati dal Vice Commissario, garantisce massima efficienza e celerità nello svolgimento di ogni attività relativa alla fase post-sismica concernente il patrimonio culturale, rispondendone direttamente al Ministro. Alla medesima Direzione sono trasferite le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.

4. Alla data del 31 marzo 2012 cessano le funzioni della struttura a supporto del Vice Commissario ai Beni Culturali di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009.

5. Il Vice Commissario vicario nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3905 del 10 novembre 2010, cessa dall'incarico alla data del 31 marzo 2012. Le relative funzioni ancora esercitate, nonché le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite all'"Ufficio Coordinamento Ricostruzione". 

6. A decorrere dalla data del 31 marzo 2012 la Commissione tecnico-scientifica e la relativa Segreteria di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, sono soppresse. Il Commissario delegato per la ricostruzione si avvale di una Commissione consultiva nominata con proprio decreto e composta da tre esperti di comprovata ed elevata professionalità di cui due con competenze giuridico amministrative e uno con competenze nel settore finanziario e contabile. La Commissione consultiva, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale di due unità di personale con funzioni di segreteria.

7. L'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, secondo cui il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6 commi 2 e 3 dell'OPCM 3772 del 19 maggio 2009, è abrogato.

ART. 2
(Razionalizzazione della gestione commissariale)

1. Il Commissario delegato per la ricostruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza adotta un piano finalizzato alla ridefinizione delle competenze dell'Ufficio Coordinamento Ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, ed alla riduzione dei costi annui di funzionamento complessivamente sostenuti in una misura non inferiore al 30% rispetto ai corrispondenti costi complessivi sostenuti per l'anno 2011.

2. Nelle more dell'adozione del piano di cui al comma 1, per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il Commissario delegato è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 ed i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, nel limite massimo di sessantanove unità di personale fino al 31 maggio 2012 e di complessivi euro 367.000,00.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato è autorizzato altresì a prorogare i rapporti in essere di cui agli articoli 3, comma 1, 4, comma 4 e 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, nel limite massimo di 31 unità di personale fino al 31 maggio 2012 e di complessivi euro 1.365.911,25, a copertura del fabbisogno dall'1 gennaio al 31 maggio 2012.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, al personale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il Commissario delegato può essere riconosciuto, fino al 31 maggio 2012, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale e di euro 2.174,00. Per il personale dirigenziale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il Commissario delegato può essere riconosciuto, fino al 31 maggio 2012, un compenso aggiuntivo pari al 30% dello stipendio, nei limiti di euro 14.510,00.

5. Per garantire la continuità di funzionamento della relativa struttura di segreteria, il Commissario Delegato per la Ricostruzione continua ad avvalersi della Struttura Attuazione del Programma di Governo del Segretariato Generale della Presidenza, potendone altresì, completare l'organico anche con le modalità di cui all'articolo 5 della Legge Regionale Abruzzo n. 17/2001 e senza tener conto dei limiti ivi fissati, nonché avvalersi della collaborazione di tre unitá di personale, ulteriori rispetto a quelle individuate dal comma 1, che già prestano servizio presso la Struttura per la Gestione dell'Emergenza, nel limite massimo di spesa di euro 147.000 euro annui.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.896.595,25 si provvede a carico dell'articolo 28.

Art. 3
(Uffici territoriali per la ricostruzione)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1 del'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2011, n. 3978, al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, i comuni che ricadono nelle aree omogenee individuate con decreto del Commissario delegato devono costituire entro il 30 giugno 2012 un Ufficio territoriale per la ricostruzione, unico per tutta l'area omogenea.

2. TITOLO II
(Comunicazione)

ART. 4
(Struttura per la comunicazione)

1. Al fine di garantire l'adeguato coordinamento delle attività di comunicazione istituzione, interistituzionale e di servizio al cittadino, con lo scopo di facilitare l'accesso degli interessati alle informazioni relative allo stato dei processi amministrativi che li riguardano, il Commissario Delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a costituire una struttura di comunicazione, nel limite massimo di cinque unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino alla cessazione dello stato d'emergenza, nell'Ufficio coordinamento ricostruzione.

2. Il Commissario Delegato per la ricostruzione- Presidente della regione Abruzzo, d'intesa con gli uffici del Ministro per la coesione territoriale, individua i cinque componenti della struttura sulla base di una procedura selettiva pubblica.

3. La struttura di comunicazione attiva un servizio di sportello con funzione di relazioni con il pubblico per il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere che ne fanno richiesta, anche al fine di diffondere e di rendere accessibili i dati relativi alle pratiche di ricostruzione per edilizia privata, utilizzando due unità di personale da individuare tra quelle cessate dalla Struttura di Gestione dell'Emergenza.

4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 190.000,00 annui, quantificati in euro 142.500,00 fino al 31 dicembre 2012, si provvede a carico dell'articolo 28.

ART. 5
(Condivisione delle informazioni)

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi disponibili e sui processi attuati per l'emergenza, l'assistenza e la ricostruzione, il Commissario Delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo attua le iniziative necessarie alla realizzazione di un database integrato nel quale far convergere tutti i dati utili.

2. ll Commissario Delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo rende pubblici attraverso la rete Internet i dati raccolti, organizzati e presentati secondo i principi dell'open data e dell'open government; in particolare provvede mensilmente ad aggiornare le tavole 1 e 3 e a redigere e a aggiornare le tavole 4 e 5 di cui alla relazione del Ministro per la coesione territoriale del 16 marzo 2012., dando altresì mensilmente conto dello stato di rimozione delle macerie e dello stato di avanzamento delle opere pubbliche, anche con riferimento all'utilizzo delle donazioni pubbliche e private.

TITOLO III
(Rigore)

ART. 6
(Penali, sanzioni per ritardo conclusione lavori, compensi amministratori di condominio)

1 Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione degli immobili di edilizia privata, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria, pena una riduzione del 5% del contributo per il primo mese di ritardo. Per ogni mese di ritardo successivo al primo il contributo si riduce di un ulteriore 2% dell'importo complessivo fino ad una decurtazione massima del 25%.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, come modificato dall'articolo 14, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nonché all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, come modificato dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il ritardo superiore ad un mese della conclusione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati ammessi a contributo, comporta una riduzione del contributo concesso pari al 10% della rata per il pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento dei lavori. Per ogni mese di ulteriore ritardo si applica un'ulteriore riduzione dell'1% fino ad un massimo del 50% della rata predetta

3 I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo dello 0,2% della somma ammessa a contributo.

ART. 7
(Acquisizione offerte)

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 giugno 2009 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché di almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi negli elenchi di cui al successivo articolo 8 al fine di consentire valutazioni comparative e risparmi di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli affidamenti di lavori e gli incarichi professionali successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

ART. 8
(Pubblici elenchi di operatori economici)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di favorire un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, il Commissario delegato emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici definendo con proprio decreto i criteri di iscrizione in un elenco da pubblicare sul sito web della struttura commissariale. Presso le Prefetture dell'Aquila, Pescara e Teramo è reso disponibile copia di tale elenco.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il Commissario delegato stabilisce le tipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e di affidabilità tecnica definiti dal commissario delegato con il citato decreto.

4. Con il supporto tecnico-amministrativo del Commissario delegato le Prefetture sopra indicate effettuano, con l'osservanza delle modalità dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011, le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.

TITOLO IV
(Misure per assicurare la continuità degli interventi)

ART. 9
(Fabbisogno 2012 funzionamento struttura espropri e RUP Progetto C.A.S.E.)

1. Per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, il Commissario delegato è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni, relativi alle 15 unità di personale attualmente impiegato presso la citata Struttura, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010.

2. Per assicurare il funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 è autorizzata la spesa di complessivi euro 834.000,00 per l'anno 2012, comprensivi degli oneri di cui al comma 1.

3. Il termine previsto all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2012, per due unità di personale e con oneri di missione, nel limite complessivo di euro 10.000,00, posti a carico del Fondo della protezione civile, nell'ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione del Progetto C.A.S.E. di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 39/2009.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite massimo di euro 834.000,00 si provvede a carico dell'articolo 28.

ART. 10
(Collaborazione università)

1. Ai fini dello svolgimento di attività di studio e ricerca connesse alla ricostruzione dei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 39/2009, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad avvalersi delle Università degli studi italiane e degli enti di ricerca pubblici, a cui può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione.

ART. 11
(Proroghe per comuni cratere e provincia dell'Aquila)

1. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare o prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 5, commi 2 e 2-bis nei limiti del contingente assegnato a legislazione vigente, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di spesa di euro 4.350.000,00.

2. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle attività di competenza dell'amministrazione provinciale dell'Aquila, in particolare degli Uffici del Genio civile, nel processo di ricostruzione del territorio, il Presidente della provincia dell'Aquila, è autorizzato a stipulare o prorogare i contratti di lavoro di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con durata fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 612.000,00.

3. Al fine di continuare ad assicurare il tempestivo adempimento delle attività di controllo delle asseverazioni del nesso di causalità rilasciate dai professionisti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, delle valutazioni dell'esito di agibilità effettuate dagli stessi professionisti secondo la disciplina dettata dalla circolare del Vice-Commissario delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009 relativa alla conclusione delle valutazioni di agibilità sismica degli edifici, nonché per garantire l'istruttoria dei progetti di competenza del Genio civile, la provincia di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2012 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, nel limite massimo di euro 600.000,00.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 5.562.000,00, si provvede a carico dell'articolo 28.

ART. 12
(Proroghe per il Comune dell'Aquila)

1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con particolare riferimento alle unità immobiliari con esito E ed il conseguente controllo della corretta esecuzione dei lavori, il comune dell'Aquila è autorizzato a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in luogo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, fino al 31 dicembre 2012, nel limite di trenta unità e nel limite massimo di spesa di euro 787.500,00.

2. Al fine di ottimizzare le procedure e le attività di controllo della corretta esecuzione dei lavori di cui al comma 1, il Commissario delegato è autorizzato ad affidare due incarichi di consulenza ad esperti nelle materie di gestione amministrativo-contabile e di opere edili pubbliche e private, anche in quiescenza, designati rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della protezione civile, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di spesa di euro 120.000,00, oltre al rimborso delle spese di missione.

3 Al fine di consentire la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con cui si autorizza il Sindaco del comune dell'Aquila a stipulare non più di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, è prorogato sino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 2.377.500,00.

4. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dallo stato emergenziale ed in particolare per far fronte agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla ricostruzione dei centri storici, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i 12 contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nonché a porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, fino al 31 dicembre 2012, i costi per 6 unità di personale assunto ai sensi del medesimo articolo dell'ordinanza n. 3784/2009, nel limite massimo di euro 432.000,00. Il previsto utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti, può riguardare anche le graduatorie ancora valide del comune di L'Aquila.

5. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, in particolare dei centri storici, il personale del comune dell'Aquila, può essere autorizzato ad effettuare, fino al 31 dicembre 2012, fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario, effettivamente reso, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 600.000,00.

6. Al fine di assicurare la continuità della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 gli otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, nel limite massimo di euro 202.500,00.

7. Al fine di continuare a garantire un costante ed efficace controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune di L'Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del capoluogo è autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile pro capite di 30 ore e complessivo di 210 ore, sino al 31 dicembre 2012, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale. L'erogazione del relativo corrispettivo è effettuata solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate, nei limiti dell'importo massimo di euro 45.000,00.

8. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 31 dicembre 2012, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 2.850.000,00.

9. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, nonché quelle pertinenti alla gestione dei finanziamenti per i lavori di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 6 aprile 2009, il Sindaco di L'Aquila ed il Commissario delegato sono autorizzati a prorogare la convenzione stipulata con la società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 600.000,00.

10. Al fine di consentire al comune dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali e le ulteriori competenze affidate per far fronte al contesto emergenziale in rassegna, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad Uffici del predetto Ente gravemente danneggiate dal sisma, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare al medesimo comune le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 637.500,00.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 8.509.500,00 euro, si provvede a carico dell'articolo 28.

ART. 13
(Struttura di consulenti per il periodo di ricostruzione)

1. Il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi anche per l'anno 2012 della struttura di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 620.000,00, di cui euro 400.000,00 per i 10 esperti ed euro 220.000,00 per le 5 unità di personale, di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 11, si provvede a carico dell'articolo 28.

ART. 14
(Proroga CAS e assistenza in alberghi)

1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, è prorogato al 30 giugno 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C, ed al 31 dicembre 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 45.000.000,00, si provvede, in via di anticipazione, a carico dell'articolo 28.

ART. 15
(Proroga affitti concordati)

1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, fino al 30 giugno 2012 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C e fino al 31 dicembre 2012 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, o sia ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 7.425.000,00, si provvede, in via di anticipazione, a carico dell'articolo 28.

ART. 16
(Proroga assistenza alloggiativa inquilini)

1. I Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, sono autorizzati a prorogare i benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 300.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, in via di anticipazione, a carico dell'articolo 28.

ART. 17
(Proroga Vigili del Fuoco)

1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato a garantire il necessario supporto operativo, fino al 31 dicembre 2012, assicurando una struttura operativa di 74 unità di personale, con turni da 12 ore anche a supporto dell'attività di ricostruzione nei territori colpiti.
2. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1 è corrisposta, fino al 31 dicembre 2012, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione.
3. Agli oneri connessi all'applicazione dei commi precedenti, comprensivi anche delle spese di missione e di funzionamento dei mezzi, quantificati in massimo euro 6.189.894,00, si provvede a carico dell'articolo 28.

ART. 18
(Proroga risorse Provveditorato OO.PP)

1. Al fine di continuare ad assicurare l'assolvimento delle attività di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, il personale del Provveditorato, nei limiti di 47 unità, può essere autorizzato ad effettuare fino al 31 dicembre 2012, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite di straordinario, effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti dell'importo di euro 127.500,00.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i rapporti di lavoro posti in essere ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 18 giugno 2010, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2012, nei limiti dell'importo di euro 86.208,75.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 213.708,75 si provvede a carico dell'articolo 28.

ART. 19
(Proroga Forze Armate da aprile 2012)

1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 135 unità.
2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.
3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 7.650.000,00, si provvede a carico dell'articolo 28.

ART. 20
(Proroga convenzioni Fintecna, ReLuis e Cineas)

1. L'attività relativa all'istruttoria amministrativa, tecnica e di congruità economica svolta rispettivamente da FINTECNA, RELUIS e CINEAS ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, come modificato dall'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, continua fino alla data del 31 dicembre 2012. Entro tale data FINTECNA, RELUIS e CINEAS completano l'esame di tutte le richieste, comprese quelle presentate dopo il 31 agosto 2011, finalizzate all'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati ubicati fuori dai centri storici e supportano i Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nell'esame delle richieste finalizzate all'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati ubicati nei centri storici dei comuni, sulla base di criteri di unitarietà degli aggregati. Entro il 31 dicembre 2012 RELUIS e CINEAS concludono anche l'attività di formazione di adeguato personale tecnico dei comuni, secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 7, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803; entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza i comuni dovranno comunicare i nominativi del suddetto personale tecnico selezionato per competenze e titoli.

2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, nel limite di euro 12.000.000,00, si provvede, in via di anticipazione, a carico dell'articolo 28.

ART. 21
(Liquidazione indennizzi espropri)

1. Al fine di assicurare il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni, di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, è autorizzata la spesa di euro 90.000.000,00 per l'anno 2012.

2. Per l'attuazione del presente articolo, nei limiti di euro 90.000.000,00, si provvede a carico dell'articolo 28 e il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento delle relative risorse sul Fondo della protezione civile.


ART. 22
(Completamento opere Provveditorato Opere Pubbliche)

1. Al fine di completare gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, in qualità di soggetto attuatore, è autorizzato all'ulteriore spesa, nel limite massimo di euro 300.000,00.
2. Al fine di completare gli interventi di cui all'articolo 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 e all'articolo 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 di competenza del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, è autorizzata l'ulteriore spesa, nel limite massimo di euro 760.000,00.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 1.060.000,00 si provvede a carico dell'articolo 28.

ART. 23
(Proroghe Forze Armate 4° trim 2011)

1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2011 l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 230 unità.
2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare fino al 31 dicembre 2011 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.
3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 3.180.110,00, si provvede a valere sulla contabilità speciale n. 5281, su cui il Commissario delegato ha accertato la necessaria disponibilità.

ART. 24
(Proroga delle Forze Armate 1°trim 2012)

1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 230 unità dall'1 al 9 gennaio 2012 e nel limite di 135 unità dal 10 gennaio al 31 marzo 2012.
2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.
3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 2.582.800,00, si provvede a carico delle risorse per l'anno 2012 di cui all'articolo 14, comma 5, decreto-legge n. 39/2009.


ART. 25
(IVA assistenza alloggiativa in vagoni Ferrovie dello Stato)

1. All'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, dopo le parole: "di euro 875.807,94" sono aggiunte le seguenti: ", oltre IVA, come per legge,".


ART. 26
(Proroga termini per determinazione indennità esproprio Agenzia del Territorio)

1. In ragione delle persistenti difficoltà tecnico-operative connesse all'espletamento delle complesse e numerose attività affidate all'Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attività finalizzate al riconoscimento dell'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonché in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operatività dell'aeroporto dei parchi in località Preturo (L'Aquila) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il termine previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 39/2009.


ART. 27
(Copertura mancato gettito TARSU comuni cratere 2011)

1. Al fine di concorrere ad assicurare a tutti i comuni di cui ai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, il contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2011 previsto all'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, l'importo ivi previsto in favore dei comuni del cratere, escluso il comune dell'Aquila, è incrementato di ulteriori euro 814.657,69.
2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulla contabilità speciale n. 5281, su cui il Commissario delegato ha accertato la necessaria disponibilità.




TITOLO V
(Disposizioni finali)


ART. 28
(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 4, 9 commi 1 e 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente ordinanza, quantificati complessivamente in euro 187.403.198,00, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.


ART 29
(Redazione di un Testo Coordinato)

1. Entro il 30 aprile 2012 è redatto un testo coordinato ed aggiornato di tutte le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi di protezione civile", da adottare con successiva Ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri


La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 
Il Presidente 
del Consiglio dei Ministri


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