La Gazzetta Ufficiale (n. 43 del 22 febbraio) ha pubblicato l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3923 del 18 febbraio 2011 riguardante "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009''.
In essa sono contenute importanti novità, alcune delle quali sono destinate a creare polemiche, altre rappresentano un'importante passo in avanti sul fronte della ricostruzione.
Nell'ordinanza si stabiliscono prima di tutto, e finalmente, le modalità di rimozione, smaltimento, selezione delle macerie.
Si specifica che i soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici per la ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione sono obbligati a effettuare demolizioni selettive per suddividere e conferire i rifiuti, per categorie omogenee, negli appositi cassoni nelle aree di cantiere o in aree pubbliche a servizio di più cantieri''
Secondo l'ordinanza ''non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, beni ed effetti di valore anche simbolico, coppi, mattoni, ceramiche, pietre con valenza di cultura locale, legno lavorato, metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine e conservati per il riutilizzo''. E questo è decisivo per tutelare il patrimonio architettonico dei nostri borghi storici.
Al trasporto ci dovranno pensare i vigili del fuoco e delle forze armate. I materiali selezionati possono essere trasportati dall'Asm.
La governance della filiera è accentrata nelle mani del commissario Chiodi che deve nominare un nuovo sub-commissario, chiamato ''soggetto attuatore''.
Alcuni sindaci già hanno denunciato il fatto che il loro ruolo resta marginale. Il commissario infatti, ''sentito'' il Comitato d'indirizzo (con dentro Comuni, Provincia e rappresentanti di ministeri e forze dell'ordine) ''predispone e approva il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo individuando i siti e gli impianti idonei alla gestione'', 'progetta, realizza e autorizza in via definitiva centri di raccolta, siti di stoccaggio provvisorio, gli impianti di trattamento degli stessi nonché' opere di recupero ambientale tramite l'utilizzo di rifiuti inerti.
Il commissario, si specifica nell'ordinanza, può avvalersi a seconda dei compiti assegnati, di Asm, Arta, Asl, Sogesid, Soprintendenze, struttura di missione, Università e uffici regionali e provinciali.
Il commissario è comunque tenuto ad ''incentivare il riutilizzo dei manufatti aventi valore storico, artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale mediante la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici italiani ed esteri, enti di ricerca e università, organizzazioni di volontariato e senza fini di lucro''.
E inoltre è tenuto a ''informare periodicamente la popolazione interessata sullo svolgimento delle attività''.
Si stanziano fondi per gli impianti sportivi e la ristrutturazione di scuole in numerosi comuni del cratere.
Nell'ordinanza si da poi la possibilità di nominare gli ennesimi alti consulenti, e di assumere in deroga personale apicale. Prevedendo retribuzioni per complessivamente oltre un milione di euro nel 2011
Il soggetto attuatore nominato da Chiodi percepirà un compenso annuo di 72mila euro. Inoltre ''per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività' operative, si può avvalere di tecnici e funzionari, fino ad un massimo di cinque unita' di personale, nel limite massimo di euro 300mila euro annui.
Il commissario Chiodi può assumere poi ''sei coordinatori dei tavoli istituzionali'', per un esborso di 120mila euro l'anno. Questi i profili: un esperto giuridico, uno informatico e quattro laureati da scegliere tra i co.co.co. già impiegati per l'assistenza alloggiativa.
Il sindaco dell'Aquila può istituire una Struttura speciale composta da quattro esperti di chiara fama in discipline urbanistiche, tecniche, economiche e sociali, per un esborso di 400mila euro complessivi. Affiancati da uno staff di cinque laureati per un esborso di euro 220mila euro.
Si impegnano poi 3,3 milioni di euro per i presidi militari delle zone rosse e il controllo del territorio da parte dei militari, presidi prorogati al 31 marzo.
Infine, buona notizia, il commissario deve attuare le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località' Pontignone-Paganica comune dell'Aquila, come già sottoscritto in un protocollo d'intesa.
Gli articoli dell'ordinanza 3923. Buona lettura...
Art. 1
1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati causati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, quelli
derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici
pericolanti disposte con ordinanze della pubblica amministrazione o
comunque svolte su incarico della medesima, sono considerati rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99 ai sensi del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009
n. 77, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso i
centri di raccolta comunali, i siti di deposito temporaneo e di
stoccaggio provvisorio.
2. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a
carico della pubblica amministrazione per le attivita' di
ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione
immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 sono
obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e
conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli
appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero
in aree pubbliche a servizio di piu' cantieri.
3. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva di cui al comma 2 sono attribuiti, tra gli
altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER
17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07; al legno il codice
CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07,
codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso
contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui
alla voce 17.08.01*, il codice CER 17.09.04 rifiuti misti della
attivita' di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle
voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il
codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice
CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure
CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli
accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01. 34. Ai
rifiuti non altrimenti riciclabili e' attribuito il codice CER
20.03.99 ovvero qualora derivanti da selezione meccanica il codice
CER 19.12.12. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non
costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e
storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i
mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il
legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e
separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti
Autorita', e vengono conservati per il loro riutilizzo.
4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1, nonche' dei
rifiuti inerti da costruzione e demolizione, derivanti dal
conferimento differenziato, da avviare a recupero o smaltimento e'
operato a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze armate. Per il trasporto delle frazioni di cui al comma 3 e'
autorizzata anche l'A.S.M. S.p.A. Societa' Aquilana Multiservizi.
Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212
(iscrizione all'albo nazionale), 193 (FIR) e 188-ter del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate
senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di
Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i Raee di cui al comma 3 nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a
proprio carico.
5. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al
trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei
Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonche' di quelle prodotte nell'ambito
degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati
con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11
del 17 luglio 2009.
6. Il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, le Forze Armate e
l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'articolo 2, comma
227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'utilizzo di
autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo1, comma 3, lettera
b) del D.M. 16 maggio 1991, n. 198.
Art. 2
1. Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, opera in via
sostitutiva in materia di organizzazione delle attivita' di gestione
dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni
individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile
2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. A tal fine il Commissario delegato,
per il tramite del soggetto attuatore e sentito il comitato di
indirizzo e pianificazione di cui al comma 2, predispone e approva il
piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e
rocce da scavo derivanti dagli interventi di prima emergenza e
ricostruzione di cui all'articolo 1, individuando i siti e gli
impianti idonei alla gestione dei rifiuti.
2. Il Commissario delegato si avvale di un Comitato di indirizzo,
coordinamento e verifica per la pianificazione delle attivita' di
rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 1, costituito con decreto
dello stesso Commissario delegato, presieduto dal Sindaco del comune dell'Aquila e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle province dei comuni individuati con i predetti decreti di cui al comma 1, nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche
di Lazio, Abruzzo e Sardegna, del GICER, del Comando Carabinieri per
la tutela dell'ambiente - NOE di Pescara, del Corpo Forestale dello
Stato, di ISPRA e di ISS. I componenti operano a titolo gratuito e ad
essi non spetta alcun compenso o rimborso spese.
Il Soggetto attuatore, nominato dal Commissario delegato per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attivita' operative definite all'articolo 1, si avvale di tecnici e funzionari, fino ad un massimo di cinque unita' di personale, provenienti da pubbliche e posti in posizione di comando o distacco, previo
assenso degli interessati, nel limite massimo di euro 300.000,00 annui.
Il Soggetto attuatore, inoltre, si avvale:
a. di A.S.M. Spa, che puo' effettuare anche nel territorio degli
altri comuni di cui al comma 1, in deroga all'articolo 23-bis, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, la gestione dei siti di
raccolta e cernita dei rifiuti di cui all'articolo 1 ed il loro
smaltimento e avvio a recupero e/o riutilizzo, nonche' l'attivita' di
vigilanza sull'attivita' di conferimento differenziato presso i
cantieri. I termini fissati per le gestioni dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis, comma 8,
lettera a) ed e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, sono
prorogati per la durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto
disposto dallo stesso articolo 23-bis per i territori dei comuni di
cui al comma 1;
b. di ARTA, ASL e per le competenze di cui agli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici dell'Abruzzo e della Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo, per le attivita' di
vigilanza e la corretta gestione di cui alla lettera b;
c. di SOGESID Spa, per le attivita' di valutazione, studio e
progettazione delle infrastrutture e della logistica occorrente, ai
sensi della Convenzione stipulata in data 12 novembre 2010;
d. della Struttura di missione di cui all'articolo 4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del
17 settembre 2010 per le procedure amministrative connesse alle
occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute
necessarie al generale perseguimento delle finalita' dell'articolo 1,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
e. dell'Universita' degli Studi dell'Aquila per le valutazioni e
le prove tecniche attinenti alle frazioni merceologiche valorizzabili
derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 1;
f. degli Uffici regionali e provinciali per l'emanazione dei
provvedimenti autorizzativi, senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore,
attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2
dicembre 2010, concernente le azioni di recupero e riqualificazione
ambientale della cava ex Teges in localita' Pontignone - Paganica comune dell'Aquila.
4. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore:
a. acquisisce in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 57 del
decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, mezzi idonei alle attivita' di carico, scarico e
trasporto delle macerie, da assegnare al Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco e alle Forze armate;
b. progetta, realizza e autorizza in via definitiva centri di
raccolta, prioritariamente presso le aree di cui al comma 2, lettera
a, del presente articolo, gia' utilizzate dai comuni per la raccolta
separata dei rifiuti di cui all'articolo 1 nonche', se ritenuto
necessario, presso altre aree individuate sentiti i comuni competenti
per territorio;
c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'articolo 208 del
decreto legislativo n.152/2006 e sentiti i comuni competenti per
territorio, da costruzione e demolizione non pericolosi che, a
seguito di trattamento, anche attraverso miscelazione con altri
rifiuti non pericolosi, ivi compresi terre e rocce da scavo non
riutilizzate in sito di cui al precedente articolo 1, comma 5, o
materiali non aventi proprieta' diverse ai sensi dell'articolo 181,
comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non
superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso
dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e
risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed
in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
d. predispone bandi di gara finalizzati all'avvio a recupero
delle frazioni merceologiche che, a seguito di valutazioni
qualitative e quantitative, non sono destinabili a recupero
ambientale;
e. incentiva il riutilizzo dei manufatti aventi valore storico,
artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale,
mediante la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici
italiani ed esteri, enti di ricerca e universita', organizzazioni di
volontariato e senza fini di lucro.
5. Il Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore, attiva
processi di consultazione in materia di localizzazione e
realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui
all'articolo 1 e in materia di individuazione e attuazione degli
interventi di recupero ambientale, ispirandosi ai processi di Agenda
21 locale.
6. Il Commissario delegato, sulla base delle relazioni predisposte
dal Soggetto attuatore, informa periodicamente la popolazione
interessata sullo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 1
e 2 della presente ordinanza, anche avvalendosi di strumenti di
comunicazione multimediale.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della
presente ordinanza, fino ad un massimo di euro 20.110.141,34, di cui euro 72.000,00 per compenso annuo per il Soggetto attuatore, euro 300.000,00 per il trattamento economico delle 5 unita' di cui
all'articolo 2, comma 2 ed euro 6.766.680,00 destinati all'impiego
annuo del personale e dei mezzi e attrezzature del Dipartimento dei Vigili del fuoco nonche' per l'acquisto dei previsti automezzi, si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 del
decreto-legge n. 39/2009 ed il Commissario delegato per la
ricostruzione provvede affinche' le spese relative allo smaltimento
dei rifiuti di cui all'articolo 1 siano escluse dalle voci dei
capitolati progettuali delle ristrutturazioni immobiliari ammissibili
a finanziamento pubblico.
Art. 4
1. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo,
Lazio e Sardegna, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, accertata la
compatibilita' tecnica dei materiali, assicura che nella
realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche
amministrazioni nel territorio della regione Abruzzo vengano
impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non
pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c. della presente
ordinanza, nonche' le terre e rocce da scavo, secondo la normativa
vigente, derivanti dai Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP.
2. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere nella
regione Abruzzo che richiedono la realizzazione di ripristini
ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate a
richiedere al Provveditore di cui al comma 1 il quantitativo
occorrente di tali materiali.
Art. 5
1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuita' la gestione
delle emergenze in atto sul territorio, di competenza della
Prefettura dell'Aquila, il termine previsto all'articolo 6
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del
30 dicembre 2009 e' prorogato al 31 dicembre 2011, per tre unita' di personale e con oneri a carico del Fondo della protezione civile.
Art. 6
1. Al fine di attuare in regime di somma urgenza gli interventi di
edilizia scolastica finalizzati alla ricostruzione e funzionalita'
degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di
competenza della provincia dell'Aquila e dei comuni di Avezzano,
Vittorito e Raiano, il Commissario delegato per la ricostruzione, in
deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 39/2009, puo'
avvalersi dei predetti Enti territoriali, quali soggetti attuatori,
nei limiti delle risorse umane e strumentali gia' disponibili a
legislazione vigente, che possono provvedere ove necessario con le
deroghe riconosciute allo stesso Commissario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in euro 30.990.000,00, si provvede a valere sulle risorse di
cui alla deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009, gia' nella
disponibilita' del Commissario delegato.
Art. 7
1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in
esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del Territorio, anche al fine
di favorire la ripresa delle attivita' sportive nel territorio
abruzzese, e' autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma
complessiva di € 64.286,88, al comune di Barisciano la somma
complessiva di € 31.200,37, al comune di Bugnara la somma complessiva di € 4.745,02, al comune di Calascio la somma complessiva di € 7.582,25 al comune di Castel del Monte la somma complessiva di € 88.791,46, al comune di Gagliano Aterno la somma complessiva di € 58.299,00, al comune di Goriano Sicoli la somma complessiva di € 101.206,00, al comune di Lucoli la somma complessiva di € 117.972,36, al comune di Montereale la somma complessiva di € 201.809,80, al comune di Molina Aterno la somma complessiva di € 135.095,00, al comune di Navelli la somma complessiva di € 109.460,00, al comune di San Pio delle Camere la somma complessiva di € 99.570.02, al comune di Villa Santa Lucia la somma complessiva di € 2.653,00, al comune di Villa Sant'Angelo la somma complessiva di € 109.547,64 al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a € 1.132.228,80, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilita' di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.
3. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 ed all'articolo
7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3917 del 30 dicembre 2010 le parole: "di cui all'articolo 14,
comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14,
comma 1".
Art. 8
1. Per assicurare, senza soluzione di continuita', il presidio
dell'ordine pubblico nei centri storici e piu' in generale la
vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori
dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della
difesa e' autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2011 l'impiego di personale di cui all'articolo 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di
275 unita'.
2. Il Ministero della difesa e' autorizzato altresi' a prorogare
fino al 31 marzo 2011 l'impiego di personale gia' impegnato negli
interventi di soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento
della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6
aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite
di 97 unita'.
3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e
comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo
dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite
massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro
3.376.728,00, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del
decreto-legge n. 39/2009.
Art. 9
1. All'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, dopo le parole:
"popolazione colpita dal sisma," sono aggiunte le seguenti parole:
"ovvero da acquisire, ".
Art. 10
1. All'articolo 15, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, il primo periodo
e' soppresso.
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 e'
prorogato fino al 31 dicembre 2011, con oneri, quantificati in euro
80.000,00 a carico del Fondo della protezione civile.
Art. 11
1. Al fine di assicurare un'alta consulenza e il necessario
supporto scientifico, tecnico e organizzativo, nonche' l'efficace
coordinamento delle iniziative per la ricostruzione e
riqualificazione del centro storico dell'Aquila e delle frazioni e
per la individuazione delle linee di indirizzo e delle priorita' per
assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione e
l'armonico sviluppo del tessuto urbano e produttivo, il Sindaco del
comune dell'Aquila e' autorizzato a costituire con proprio
provvedimento una speciale struttura.
2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da quattro esperti di
chiara fama in discipline urbanistiche, tecniche, economiche e
sociali e con qualificata esperienza maturata nelle predette
discipline, di cui almeno due in situazioni post emergenziali e di
cui uno con funzioni di coordinatore della struttura. II Sindaco
provvede ad affidare gli incarichi mediante contratto di consulenza
in deroga all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001 e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo 46,
commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso degli
esperti, nel limite complessivo di euro 400.000,00, e' determinato
dal Sindaco dell'Aquila, secondo criteri preventivamente definiti.
Agli esperti, ove non residenti nel Comune dell'Aquila, e'
corrisposto il trattamento di trasferta dal luogo di residenza.
3. Alla struttura di cui al comma 1 e' assegnato un contingente di
personale non superiore a 5 unita' con contratto a tempo determinato, di cui almeno tre laureati, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, previo avviso pubblico di selezione per titoli. Al predetto personale puo' essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 620.000,00, di cui euro 400.000,00 inerenti al
comma 2 ed euro 220.000,00 relativamente al comma 3, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39
del 2009.
Art. 12
1. Per assicurare il supporto al coordinamento dei tavoli
istituzionali presieduti dal Commissario delegato per la
ricostruzione o dal Commissario vicario ed al fine di coordinare e
controllare i processi e le attivita' poste in essere da tutti i
soggetti coinvolti nell'opera di ricostruzione e di assistenza alla
popolazione, il Commissario e' autorizzato ad avvalersi di 6 unita'
di personale, di cui uno ad alta qualificazione in campo giuridico,
individuato tra magistrati ordinari o amministrativi ovvero tra
avvocati dello Stato, anche in quiescenza ed uno ad alta
qualificazione in campo informatico, da assumere con contratto a
tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, nell'ambito delle unita' e con le modalita' di cui
all'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e seguenti integrazioni e 4
laureati da individuarsi tra il personale con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa attualmente impiegato per le attivita' di assistenza alloggiativa alla popolazione, ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, della citata ordinanza n. 3833 del 2009.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,
nel limite massimo di euro 120.000,00 annui, si fa fronte con le
risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del
2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2011