Ordinanza 3923: macerie da rimuovere, alti consulenti da piazzare

23 Febbraio 2011   20:07  

La Gazzetta Ufficiale (n. 43 del 22 febbraio) ha pubblicato l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3923 del 18 febbraio 2011 riguardante "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009''.

In essa sono contenute importanti novità, alcune delle quali sono destinate a creare polemiche, altre rappresentano un'importante passo in avanti sul fronte della ricostruzione.

Nell'ordinanza si stabiliscono prima di tutto, e finalmente, le modalità di rimozione, smaltimento, selezione delle macerie.

Si specifica che i soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici per la ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione sono obbligati a effettuare demolizioni selettive per suddividere e conferire i rifiuti, per categorie omogenee, negli appositi cassoni nelle aree di cantiere o in aree pubbliche a servizio di più cantieri''

Secondo l'ordinanza ''non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, beni ed effetti di valore anche simbolico, coppi, mattoni, ceramiche, pietre con valenza di cultura locale, legno lavorato, metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine e conservati per il riutilizzo''. E questo è decisivo per tutelare il patrimonio architettonico dei nostri borghi storici.

Al trasporto ci dovranno pensare i vigili del fuoco e delle forze armate. I materiali selezionati possono essere trasportati dall'Asm.

La governance della filiera è accentrata nelle mani del commissario Chiodi che deve nominare un nuovo sub-commissario, chiamato ''soggetto attuatore''.

Alcuni sindaci già hanno denunciato il fatto che il loro ruolo resta marginale. Il commissario infatti, ''sentito'' il Comitato d'indirizzo (con dentro Comuni, Provincia e rappresentanti di ministeri e forze dell'ordine) ''predispone e approva il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo individuando i siti e gli impianti idonei alla gestione'', 'progetta, realizza e autorizza in via definitiva centri di raccolta, siti di stoccaggio provvisorio, gli impianti di trattamento degli stessi nonché' opere di recupero ambientale tramite l'utilizzo di rifiuti inerti.

Il commissario, si specifica nell'ordinanza, può avvalersi a seconda dei compiti assegnati, di Asm, Arta, Asl, Sogesid, Soprintendenze, struttura di missione, Università e uffici regionali e provinciali.

Il commissario è comunque tenuto ad ''incentivare il riutilizzo dei manufatti aventi valore storico, artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale mediante la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici italiani ed esteri, enti di ricerca e università, organizzazioni di volontariato e senza fini di lucro''.

E inoltre è tenuto a ''informare periodicamente la popolazione interessata sullo svolgimento delle attività''.

Si stanziano fondi per gli impianti sportivi e la ristrutturazione di scuole in numerosi comuni del cratere.

Nell'ordinanza si da poi la possibilità di nominare gli ennesimi alti consulenti, e di assumere in deroga personale apicale. Prevedendo retribuzioni per complessivamente oltre un milione di euro nel 2011

Il soggetto attuatore nominato da Chiodi percepirà un compenso annuo di 72mila euro. Inoltre ''per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività' operative, si può avvalere di tecnici e funzionari, fino ad un massimo di cinque unita' di personale, nel limite massimo di euro 300mila euro annui.

Il commissario Chiodi può assumere poi ''sei coordinatori dei tavoli istituzionali'', per un esborso di 120mila euro l'anno. Questi i profili: un esperto giuridico, uno informatico e quattro laureati da scegliere tra i co.co.co. già impiegati per l'assistenza alloggiativa.

Il sindaco dell'Aquila può istituire una Struttura speciale composta da quattro esperti di chiara fama in discipline urbanistiche, tecniche, economiche e sociali, per un esborso di 400mila euro complessivi. Affiancati da uno staff di cinque laureati per un esborso di euro 220mila euro.

Si impegnano poi 3,3 milioni di euro per i presidi militari delle zone rosse e il controllo del territorio da parte dei militari, presidi prorogati al 31 marzo.

Infine, buona notizia, il commissario deve attuare le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località' Pontignone-Paganica comune dell'Aquila, come già sottoscritto in un protocollo d'intesa.

Gli articoli dell'ordinanza 3923. Buona lettura...


Art. 1
 
  1. I materiali  derivanti  dal  crollo  degli  edifici  pubblici  e privati causati  dall'evento  sismico  del  6  aprile  2009,  quelli
derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici
pericolanti disposte con ordinanze della pubblica  amministrazione  o
comunque svolte su incarico della medesima, sono considerati  rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99 ai sensi del decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24  giugno  2009
n. 77, limitatamente alle fasi  di  raccolta  e  trasporto  presso  i
centri di raccolta comunali, i  siti  di  deposito  temporaneo  e  di
stoccaggio provvisorio.

  2. I soggetti beneficiari a qualsiasi  titolo  di  finanziamenti  a
carico  della  pubblica   amministrazione   per   le   attivita'   di
ricostruzione totale o parziale e gli interventi di  ristrutturazione
immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al  comma  1  sono
obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e
conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli
appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero
in aree pubbliche a servizio di piu' cantieri.
 
  3. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita  delle  macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva di cui al comma  2  sono  attribuiti,  tra  gli
altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER
17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07; al legno il codice
CER 17.02.01, ai materiali da costruzione  il  codice  CER  17.01.07,
codice CER  17.08.01*  materiali  da  costruzione  a  base  di  gesso
contaminati da sostanze pericolose, oppure  il  codice  CER  17.08.02
materiali da costruzione a base di gesso diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 17.08.01*, il  codice  CER  17.09.04  rifiuti  misti  della
attivita' di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui  alle
voci 17.09.01*, 17.09.02* e  17.09.03*,  ai  rifiuti  ingombranti  il
codice CER 20.03.07, ai  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER  20.01.35*  e  codice
CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER  17.06.03*,  oppure
CER  17.06.04,  ai  cavi  elettrici  il  codice  CER  17.04.11,  agli
accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER  20.01.  34.  Ai
rifiuti non  altrimenti  riciclabili  e'  attribuito  il  codice  CER
20.03.99 ovvero qualora derivanti da selezione  meccanica  il  codice
CER 19.12.12. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non
costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico  e
storico, i beni ed effetti di valore  anche  simbolico,  i  coppi,  i
mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di  cultura  locale,  il
legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e
separati  all'origine,  secondo  le  disposizioni  delle   competenti
Autorita', e vengono conservati per il loro riutilizzo.

  4. Il trasporto dei materiali  di  cui  al  comma  1,  nonche'  dei
rifiuti  inerti  da  costruzione   e   demolizione,   derivanti   dal
conferimento differenziato, da avviare a recupero  o  smaltimento  e'
operato a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze armate. Per il  trasporto  delle  frazioni  di  cui  al  comma  3  e'
autorizzata anche l'A.S.M.  S.p.A.  Societa'  Aquilana  Multiservizi.
Tali  soggetti  sono  autorizzati  in  deroga   agli   articoli   212
(iscrizione all'albo nazionale), 193  (FIR)  e  188-ter  del  decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. Le predette  attivita'  di  trasporto  sono  effettuate
senza  lo  svolgimento  di   analisi   preventive.   Il   Centro   di
Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i  Raee  di cui al comma 3 nelle condizioni  in  cui  si  trovano,  con  oneri  a
proprio carico.

  5. I Vigili del  Fuoco  e  le  Forze  Armate  sono  autorizzati  al
trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione  dei
Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonche' di quelle prodotte nell'ambito
degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere  individuati
con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n.  11
del 17 luglio 2009.
 
  6. Il Corpo Nazionale del Vigili  del  Fuoco,  le  Forze  Armate  e
l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in  deroga  all'articolo  2,  comma
227,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   all'utilizzo   di
autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo1, comma 3,  lettera
b) del D.M. 16 maggio 1991, n. 198.


Art. 2

1.  Il  Commissario  delegato,  ai   sensi   di   quanto   disposto
dall'articolo  19,  comma  1,  dell'ordinanza  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3797 del  30  luglio  2009,  opera  in  via
sostitutiva in materia di organizzazione delle attivita' di  gestione
dei rifiuti  di  cui  alla  presente  ordinanza  in  tutti  i  comuni
individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del  16  aprile
2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. A tal fine il Commissario  delegato,
per il tramite del  soggetto  attuatore  e  sentito  il  comitato  di
indirizzo e pianificazione di cui al comma 2, predispone e approva il
piano per la gestione delle macerie, dei  rifiuti  e  delle  terre  e
rocce da scavo  derivanti  dagli  interventi  di  prima  emergenza  e
ricostruzione di cui  all'articolo  1,  individuando  i  siti  e  gli
impianti idonei alla gestione dei rifiuti.

  2. Il Commissario delegato si avvale di un Comitato  di  indirizzo,
coordinamento e verifica per la  pianificazione  delle  attivita'  di
rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 1, costituito  con  decreto
dello stesso Commissario delegato, presieduto dal Sindaco del  comune dell'Aquila e composto dai Sindaci e dai  Presidenti  delle  province dei comuni individuati con i predetti decreti  di  cui  al  comma  1, nonche'  da   un   rappresentante   rispettivamente   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, del Ministero per i beni e le attivita' culturali,  del
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche
di Lazio, Abruzzo e Sardegna, del GICER, del Comando Carabinieri  per
la tutela dell'ambiente - NOE di Pescara, del Corpo  Forestale  dello
Stato, di ISPRA e di ISS. I componenti operano a titolo gratuito e ad
essi  non  spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese. 

Il  Soggetto attuatore, nominato dal Commissario delegato per la  predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attivita'  operative  definite all'articolo 1, si avvale di tecnici e funzionari, fino ad un massimo di   cinque   unita'   di   personale,   provenienti   da   pubbliche e posti in posizione di comando  o  distacco,  previo
assenso degli interessati, nel  limite  massimo  di  euro  300.000,00 annui.

Il Soggetto attuatore, inoltre, si avvale:

    a. di A.S.M. Spa, che puo' effettuare anche nel territorio  degli
altri comuni di cui al comma 1, in deroga all'articolo 23-bis,  comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, la gestione dei siti di
raccolta e cernita dei rifiuti di  cui  all'articolo  1  ed  il  loro
smaltimento e avvio a recupero e/o riutilizzo, nonche' l'attivita' di
vigilanza  sull'attivita'  di  conferimento  differenziato  presso  i
cantieri. I termini fissati per  le  gestioni  dei  servizi  pubblici
locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis,  comma  8,
lettera a) ed e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133  e  seguenti  modificazioni,  sono
prorogati per la durata dello stato di emergenza, in deroga a  quanto
disposto dallo stesso articolo 23-bis per i territori dei  comuni  di
cui al comma 1;

    b. di ARTA, ASL e per le competenze di cui agli articoli 18 e  19
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e   successive
modificazioni  della  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici dell'Abruzzo e della Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici  dell'Abruzzo,  per  le  attivita'  di
vigilanza e la corretta gestione di cui alla lettera b;

    c. di SOGESID Spa, per le  attivita'  di  valutazione,  studio  e
progettazione delle infrastrutture e della logistica  occorrente,  ai
sensi della Convenzione stipulata in data 12 novembre 2010;

    d.  della  Struttura  di   missione   di   cui   all'articolo   4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898  del
17 settembre 2010  per  le  procedure  amministrative  connesse  alle
occupazioni  d'urgenza  e  le  espropriazioni  delle  aree   ritenute
necessarie al generale perseguimento delle finalita' dell'articolo 1,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

    e. dell'Universita' degli Studi dell'Aquila per le valutazioni  e
le prove tecniche attinenti alle frazioni merceologiche valorizzabili
derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 1;

    f. degli Uffici regionali  e  provinciali  per  l'emanazione  dei
provvedimenti autorizzativi, senza ulteriori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.

  3. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto  attuatore,
attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato  con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila  in  data  2
dicembre 2010, concernente le azioni di recupero  e  riqualificazione
ambientale della cava ex Teges in  localita'  Pontignone  -  Paganica comune dell'Aquila.

  4. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore:
    a. acquisisce in via d'urgenza  ai  sensi  dell'articolo  57  del
decreto  legislativo  n.163/2006  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, mezzi  idonei  alle  attivita'  di  carico,  scarico  e
trasporto delle macerie, da assegnare al Corpo Nazionale  dei  Vigili
del Fuoco e alle Forze armate;
    b. progetta, realizza e autorizza in  via  definitiva  centri  di
raccolta, prioritariamente presso le aree di cui al comma 2,  lettera
a, del presente articolo, gia' utilizzate dai comuni per la  raccolta
separata dei rifiuti di  cui  all'articolo  1  nonche',  se  ritenuto
necessario, presso altre aree individuate sentiti i comuni competenti
per territorio;
    c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'articolo 208 del
decreto legislativo n.152/2006 e  sentiti  i  comuni  competenti  per
territorio, da costruzione e demolizione non pericolosi che,  a
seguito di  trattamento,  anche  attraverso  miscelazione  con  altri
rifiuti non pericolosi, ivi compresi  terre  e  rocce  da  scavo  non
riutilizzate in sito di cui al precedente  articolo  1,  comma  5,  o
materiali non aventi proprieta' diverse ai sensi  dell'articolo  181,
comma  4,  del  decreto  legislativo   n.   152/2006   e   successive
modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non
superiori a quelli stabiliti  per  la  specifica  destinazione  d'uso
dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del  decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni  e
risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo  ed
in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
    d. predispone bandi di  gara  finalizzati  all'avvio  a  recupero
delle  frazioni  merceologiche  che,   a   seguito   di   valutazioni
qualitative  e  quantitative,  non  sono   destinabili   a   recupero
ambientale;
    e. incentiva il riutilizzo dei manufatti aventi  valore  storico,
artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico  e  ambientale,
mediante la stipula di  protocolli  d'intesa  con  soggetti  pubblici
italiani ed esteri, enti di ricerca e universita', organizzazioni  di
volontariato e senza fini di lucro.

5. Il Commissario delegato, tramite il Soggetto  attuatore,  attiva
processi  di   consultazione   in   materia   di   localizzazione   e
realizzazione degli  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 1 e in materia  di  individuazione  e  attuazione  degli
interventi di recupero ambientale, ispirandosi ai processi di  Agenda
21 locale.

6. Il Commissario delegato, sulla base delle relazioni  predisposte
dal  Soggetto  attuatore,  informa  periodicamente   la   popolazione
interessata sullo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli  1
e 2 della presente  ordinanza,  anche  avvalendosi  di  strumenti  di
comunicazione multimediale.

Art. 3

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2  della
presente ordinanza, fino ad un massimo di euro 20.110.141,34, di  cui euro 72.000,00 per compenso annuo per  il  Soggetto  attuatore,  euro 300.000,00 per  il  trattamento  economico  delle  5  unita'  di  cui
all'articolo 2, comma 2 ed euro  6.766.680,00  destinati  all'impiego
annuo del personale e dei mezzi e attrezzature del  Dipartimento  dei Vigili del fuoco nonche' per l'acquisto dei  previsti  automezzi,  si provvede  con  le  risorse  di  cui  all'articolo  14,  comma  1  del
decreto-legge  n.  39/2009  ed  il  Commissario   delegato   per   la
ricostruzione provvede affinche' le spese relative  allo  smaltimento
dei rifiuti di cui  all'articolo  1  siano  escluse  dalle  voci  dei
capitolati progettuali delle ristrutturazioni immobiliari ammissibili
a finanziamento pubblico.

Art. 4

  1. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di  Abruzzo,
Lazio e Sardegna, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4,
comma  2,  del  decreto-legge  n.   39   del   2009,   accertata   la
compatibilita'   tecnica   dei   materiali,   assicura   che    nella
realizzazione  di  opere  e  interventi  da  parte  delle   pubbliche
amministrazioni  nel  territorio  della   regione   Abruzzo   vengano
impiegati  i  rifiuti  inerti  da  costruzione  e   demolizione   non
pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni  di  recupero
ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  lettera  c.  della  presente
ordinanza, nonche' le terre e rocce da scavo,  secondo  la  normativa
vigente, derivanti dai Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP.

  2. Le amministrazioni pubbliche appaltanti  lavori  e  opere  nella
regione  Abruzzo  che  richiedono  la  realizzazione  di   ripristini
ambientali,  argini,  rilevati  e  riempimenti   sono   obbligate   a
richiedere  al  Provveditore  di  cui  al  comma  1  il  quantitativo
occorrente di tali materiali.
                              
Art. 5
 
1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuita' la gestione
delle  emergenze  in  atto  sul  territorio,  di   competenza   della
Prefettura  dell'Aquila,   il   termine   previsto   all'articolo   6
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836  del
30 dicembre 2009 e' prorogato al 31 dicembre 2011, per tre unita'  di personale e con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6
 
  1. Al fine di attuare in regime di somma urgenza gli interventi  di
edilizia scolastica finalizzati alla  ricostruzione  e  funzionalita'
degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,  di
competenza della provincia dell'Aquila  e  dei  comuni  di  Avezzano,
Vittorito e Raiano, il Commissario delegato per la ricostruzione,  in
deroga all'articolo 4,  comma  2,  del  decreto-legge  39/2009,  puo'
avvalersi dei predetti Enti territoriali, quali  soggetti  attuatori,
nei limiti delle risorse  umane  e  strumentali  gia'  disponibili  a
legislazione vigente, che possono provvedere ove  necessario  con  le
deroghe riconosciute allo stesso Commissario.

  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in euro 30.990.000,00, si provvede a valere sulle risorse di
cui alla deliberazione CIPE n. 47 del  26  giugno  2009,  gia'  nella
disponibilita' del Commissario delegato.

Art. 7
 
  1. Il Commissario delegato - Presidente della regione  Abruzzo,  in
esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del Territorio, anche al fine
di favorire  la  ripresa  delle  attivita'  sportive  nel  territorio
abruzzese, e' autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma
complessiva  di  € 64.286,88,  al  comune  di  Barisciano  la   somma
complessiva di € 31.200,37, al comune di Bugnara la somma complessiva di € 4.745,02, al comune  di  Calascio  la  somma  complessiva  di  € 7.582,25 al comune di Castel del Monte  la  somma  complessiva  di  € 88.791,46, al comune di Gagliano Aterno la  somma  complessiva  di  € 58.299,00, al comune di Goriano Sicoli  la  somma  complessiva  di  € 101.206,00, al comune di Lucoli la somma complessiva di € 117.972,36, al comune di Montereale la somma  complessiva  di  €  201.809,80,  al comune di Molina Aterno la somma  complessiva  di  €  135.095,00,  al comune di Navelli la somma complessiva di € 109.460,00, al comune  di San Pio delle Camere la somma complessiva di € 99.570.02,  al  comune di Villa Santa Lucia la somma complessiva di € 2.653,00, al comune di Villa Sant'Angelo la somma complessiva di €  109.547,64  al  fine  di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro dei danni e  per  il  ripristino  dello  status  quo  ante  delle  ex  aree  di accoglienza.  I  comuni provvedono  a  rendicontare  al  Commissario delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a € 1.132.228,80, comprensive dell'IVA al 10% sulle  somme  dovute  a titolo di ripristino, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.

  3. All'articolo 5,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 ed  all'articolo
7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3917 del 30 dicembre 2010 le  parole:  "di  cui  all'articolo  14,
comma 5" sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui  all'articolo  14,
comma 1".

Art. 8
 
  1. Per assicurare, senza  soluzione  di  continuita',  il  presidio
dell'ordine pubblico  nei  centri  storici  e  piu'  in  generale  la
vigilanza e la protezione degli insediamenti  ubicati  nei  territori
dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero  della
difesa e' autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2011 l'impiego  di personale di cui all'articolo 3, dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010,  nel  limite  di
275 unita'.

  2. Il Ministero della difesa e' autorizzato  altresi'  a  prorogare
fino al 31 marzo 2011 l'impiego di  personale  gia'  impegnato  negli
interventi di soccorso e nelle attivita'  necessarie  al  superamento
della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici  del  6
aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel  limite
di 97 unita'.

  3. Agli oneri connessi all'applicazione  del  presente  articolo  e
comprensivi delle spese di funzionamento dei  mezzi,  per  l'utilizzo
dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro  straordinario
effettivamente rese in  deroga  alla  vigente  normativa  nel  limite
massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro
3.376.728,00, si provvede ai sensi dell'articolo  14,  comma  5,  del
decreto-legge n. 39/2009.

Art. 9

  1. All'articolo 3,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, dopo le parole:
"popolazione colpita dal sisma," sono aggiunte  le  seguenti  parole:
"ovvero da acquisire, ".

Art. 10

  1. All'articolo 15, comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, il primo periodo
e' soppresso.

  2. Il termine di cui all'articolo 6, comma  2,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio  2009  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2011, con oneri, quantificati  in  euro
80.000,00 a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 11
 
  1. Al  fine  di  assicurare  un'alta  consulenza  e  il  necessario
supporto scientifico, tecnico  e  organizzativo,  nonche'  l'efficace
coordinamento   delle   iniziative    per    la    ricostruzione    e
riqualificazione del centro storico dell'Aquila e  delle  frazioni  e
per la individuazione delle linee di indirizzo e delle priorita'  per
assicurare  la  ripresa  socio-economica,   la   riqualificazione   e
l'armonico sviluppo del tessuto urbano e produttivo, il  Sindaco  del
comune  dell'Aquila  e'  autorizzato   a   costituire   con   proprio
provvedimento una speciale struttura.

  2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da quattro esperti di
chiara  fama  in  discipline  urbanistiche,  tecniche,  economiche  e
sociali  e  con  qualificata  esperienza  maturata   nelle   predette
discipline, di cui almeno due in situazioni post  emergenziali  e  di
cui uno con funzioni di  coordinatore  della  struttura.  II  Sindaco
provvede ad affidare gli incarichi mediante contratto  di  consulenza
in deroga all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001 e successive modificazioni e integrazioni  ed  all'articolo  46,
commi 2 e 3, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  compenso  degli
esperti, nel limite complessivo di euro  400.000,00,  e'  determinato
dal Sindaco dell'Aquila, secondo  criteri  preventivamente  definiti.
Agli  esperti,  ove  non  residenti  nel   Comune   dell'Aquila,   e'
corrisposto il trattamento di trasferta dal luogo di residenza.

  3. Alla struttura di cui al comma 1 e' assegnato un contingente  di
personale non superiore a 5 unita' con contratto a tempo determinato, di cui almeno tre laureati, in deroga  agli  articoli  35  e  36  del decreto legislativo n. 165 del  2001  e  successive  modificazioni  e integrazioni, previo avviso pubblico  di  selezione  per  titoli.  Al predetto  personale  puo'  essere  riconosciuto   un   compenso   per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso  fino  ad  un massimo di 30 ore mensili pro-capite.

  4. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 620.000,00, di cui euro 400.000,00  inerenti  al
comma 2 ed euro 220.000,00 relativamente al comma 3, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge  n.  39
del 2009.

 Art. 12

  1.  Per  assicurare  il  supporto  al  coordinamento   dei   tavoli
istituzionali   presieduti   dal   Commissario   delegato   per    la
ricostruzione o dal Commissario vicario ed al fine  di  coordinare  e
controllare i processi e le attivita' poste  in  essere  da  tutti  i
soggetti coinvolti nell'opera di ricostruzione e di  assistenza  alla
popolazione, il Commissario e' autorizzato ad avvalersi di  6  unita'
di personale, di cui uno ad alta qualificazione in  campo  giuridico,
individuato tra  magistrati  ordinari  o  amministrativi  ovvero  tra
avvocati  dello  Stato,  anche  in  quiescenza   ed   uno   ad   alta
qualificazione in campo informatico,  da  assumere  con  contratto  a
tempo determinato in  deroga  agli  articoli  35  e  36  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, nell'ambito delle unita' e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e seguenti integrazioni e 4
laureati  da  individuarsi  tra  il  personale   con   contratto   di
collaborazione coordinata e continuativa attualmente impiegato per le attivita' di  assistenza  alloggiativa  alla  popolazione,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4, della citata ordinanza n. 3833 del 2009.
 
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
nel limite massimo di euro 120.000,00 annui,  si  fa  fronte  con  le
risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39  del
2009.
 

La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2011


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