L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3814 firmata il 2 ottobre dispone all’art. 2, comma 1 dell’ordinanza n.
3805 del 3 settembre, come modificato dall’art. 7 dell’ordinanza n.
3813 del 29 settembre, la sostituzione delle seguenti parole: “
fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso l’adeguamento igienico sanitario e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti comuni dell’edificio” con “
fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell’edificio”.
Fonte: Sito internet del Dipartimento della Protezione Civile.