Referendum Nuova Pescara, le motivazioni del TAR

09 Maggio 2014   09:12  

 Il Tar dell'Aquila ha respinto l'istanza di sospensione riguardante il referendum per l'istituzione del nuovo Comune denominato "Nuova Pescara", sostanzialmente perche' secondo i giudici la consultazione referendaria ha natura di procedimento legislativo. E comunque, sempre secondo il Tribunale amministrativo, il Comune di Spoltore non subirebbe un danno attuale e irreparabile dallo svolgimento del referendum consultivo. "Ritenuto che - si legge nel provvedimento del Tar - la consultazione referendaria in questione, a prescindere dalla sua collocazione temporale e/o procedimentale, inerisce ineludibilmente, alla stregua del disposto di cui all'art. 133 comma 2 Cost. e 78 dello Statuto regionale, al procedimento legislativo di istituzione di nuovi Comuni (mediante fusione o modifica delle preesistenti circoscrizioni e denominazioni); considerato pertanto che l'atto di indizione impugnato sembra esulare dall'ambito del possibile sindacato del giudice amministrativo; considerato sotto diverso profilo, che neppure sembra apprezzabile un pregiudizio attuale e irreparabile conseguente alla detta indizione, stante la natura della consultazione, per questi motivi il Tar respinge l'istanza cautelare". 


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