C.a.s.e e Map, proroga contratti automatica per chi ha requisiti

26 Gennaio 2011   12:37  

L'Assistenza alla popolazione ricorda che sono prorogati automaticamente i contratti di comodato, sottoscritti da coloro che hanno ottenuto l'alloggio del progetto Case, che siano scaduti o siano in scadenza. La stessa funzione rammenta, in proposito, che, per quanto il contratto di comodato di tali alloggi abbia un anno di validita' e' previsto il rinnovo automatico fino alla permanenza dei requisiti. In questo senso, la possibilita' di rimanere nel progetto C.A.S.E. e nei M.A.P. e' subordinata alla mantenimento delle caratteristiche che hanno portato all'assegnazione di tali abitazioni (circostanza valida anche per il Fondo immobiliare), e cioe' avere l'abitazione principale classificata E, F oppure situata ancora in zona rossa. Pertanto, coloro che, dopo l'assegnazione di un alloggio Case, Map o del Fondo, abbiano avuto la modifica dell'esito di agibilita' della loro casa - ad esempio, rimozione del rischio esterno che ha portato al cambiamento dell'esito da F ad A, B o C - oppure abbiano visto uscire la loro abitazione dalla zona rossa e abbiano visto pubblicare un conseguente esito differente da E o F, dovranno comunicare tempestivamente tali variazioni. I proprietari delle case estromesse dalla zona rossa, in particolare, se queste sono classificate B o C, conservano il diritto alla casa antisismica o del fondo solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Qualora dovessero essere scoperte situazioni irregolari nel corso dei controlli che vengono normalmente eseguiti dall'Assistenza alla popolazione, al titolare dell'alloggio sara' applicata una penale di 40 euro per ogni giorno di occupazione indebita dell'appartamento assegnato, come previsto dal contratto. Naturalmente, sara' obbligatorio rilasciare l'alloggio entro 30 giorni, cosi' come dall'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3784 del 2009 e come peraltro scritto nei contratti firmati dagli assegnatari.

AFFITTI CONCORDATI, COME OTTENERE LA PROROGA

In considerazione della scadenza prossima - o gia' avvenuta - dei contratti di affitto concordato previsti dall'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3769/2009 (che avevano un limite massimo di 18 mesi dalla stipula), il servizio Assistenza e Politiche abitative del Comune dell'Aquila ha reso noto le modalita' per ottenere le eventuali, ulteriori proroghe. Seguendo le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917, occorrera' innanzitutto l'assenso del proprietario a proseguire il rapporto di locazione. Mancando questo, il contratto non potra' essere rinnovato. Tale assenso si intende prestato con la firma di un modello - congiuntamente con l'affittuario - a disposizione dell'ufficio di via Rocco Carabba n. 6. In tale ufficio, aperto dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 12, il martedi' e il mercoledi' anche dalle 15,30 alle 17.30, proprietario e affittuario dovranno recarsi insieme per sottoscrivere tale modulo. A questo punto, in presenza di tutti gli altri presupposti di legge, la proroga verra' confermata dal Comune con un'annotazione in fondo alla copia dei contratti. Una volta sottoscritta la proroga, l'affittuario puo' comunque recedere dal contratto di locazione, anche prima del ritorno all'agibilita' della propria abitazione principale.
   Sia che non voglia piu' dar seguito al contratto, sia nel caso in cui, successivamente, voglia recedere, l'affittuario ha diritto solo al contributo per la autonoma sistemazione, se possiede i requisiti, con esclusione di ogni altro beneficio, compreso quello legato alla possibilita' di richiedere in locazione uno degli appartamenti del Fondo immobiliare.
   L'ordinanza n. 3917, inoltre, ha comunque previsto due limiti ai contratti di affitto concordati, il 30 giugno per coloro che al 6 aprile 2009 abitavano in una casa classificata B o C, il 31 dicembre per chi, sempre fino al giorno del terremoto, viveva in un'abitazione classificata E. Stesso termine e' stato stabilito per casi particolari, previsti dall'articolo 13 dell'ordinanza. Naturalmente, tale proroga vale solo per chi ha ancora i requisiti per poter ottenere l'assistenza. L'ufficio, infine, sta procedendo alla risoluzione dei contratti per coloro che provengono da case B e C, laddove e' scaduto il termine rispettivamente di sei o sette mesi, in ragione di quanto previsto dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3827 e 3851. Di tale risoluzione viene data comunicazione alle rispettive parti (affittuario e proprietario), con lettera raccomandata. Il servizio Assistenza e Politiche abitative ricorda inoltre che la stessa ordinanza n. 3917 ha limitato al 30 giugno il contributo di autonoma sistemazione per coloro che hanno le abitazioni classificate con esito di agibilita' B o C, salvi i casi delle unita' immobiliari comprese in aggregati edilizi o situate all'interno delle perimetrazioni dei centri storici, oppure ancora con esito di agibilita' reso noto dopo la pubblicazione dell'ordinanza stessa. In questo caso, la cessazione dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione e' stata fissata al 31 dicembre di quest'anno, come per tutti coloro che abitavano in alloggi classificati E in seguito al sisma. Anche in questo caso, va verificata la permanenza dei requisiti. Anche l'ufficio del c.a.s. si trova in via Rocco Carabba n. 6 ed e' aperto dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 12, il martedi' e il mercoledi' anche dalle 15.30 alle 17.


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