Caccia sui terreni privati, il Tar cambia tutto: Regione Abruzzo battuta ancora

12 Maggio 2026   17:21  

Una cittadina ottiene ragione davanti ai giudici amministrativi: motivazioni etiche valide per chiedere lo stop ai cacciatori, diniego regionale possibile solo se provato concretamente dall’ente.

Il Tar di Pescara ha riconosciuto la possibilità, per un proprietario, di chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno anche sulla base di ragioni etiche e morali. La decisione è contenuta nella sentenza n. 254/2026, che interviene su un contenzioso nato tra una cittadina e la Regione Abruzzo.

Il caso risale al 2021, quando, in occasione dell’approvazione del Piano Faunistico Venatorio, diversi proprietari presentarono istanza per impedire l’accesso dei cacciatori ai propri fondi. La Regione respinse quasi tutte le richieste, richiamando il superamento della soglia del 30% di territorio protetto. Una delle cittadine interessate, assistita dalla Stazione Ornitologica Abruzzese e dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone, decise però di impugnare il diniego davanti ai giudici amministrativi.

Una prima pronuncia favorevole era arrivata già nel 2021, quando il Tar aveva sospeso la determinazione regionale, imponendo un nuovo esame della domanda. La Regione, tuttavia, aveva confermato il rigetto con motivazioni ritenute sostanzialmente analoghe, aprendo la strada a un nuovo ricorso. Ora la sentenza di merito torna a bocciare l’impostazione dell’ente.

Secondo i giudici, il limite del 30% non va considerato come una soglia invalicabile, ma come un parametro minimo che può essere superato. Inoltre, la Regione non può respingere automaticamente una richiesta fondata su convinzioni personali: deve dimostrare, con elementi concreti, che l’esclusione di quello specifico terreno dalla caccia comprometterebbe gli obiettivi del Piano venatorio.

Nella decisione viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui il proprietario di un fondo non può essere obbligato a tollerare attività venatorie quando queste risultino incompatibili con le proprie convinzioni personali e morali. Il principio valorizza la sfera privata del cittadino, soprattutto considerando che la caccia viene qualificata come attività prevalentemente ricreativa.

Per Augusto De Sanctis della Soa, la pronuncia rappresenta un passaggio rilevante e si affianca alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 895/2026 sullo stesso tema. L’associazione sottolinea come le pubbliche amministrazioni dovranno ora valutare con maggiore attenzione le richieste dei proprietari, evitando dinieghi generici e non supportati da motivazioni puntuali.

La sentenza non introduce un divieto automatico di caccia nei terreni privati, ma rafforza il diritto dei cittadini a chiedere l’esclusione dei propri fondi quando vi siano ragioni etiche, morali e personali adeguatamente rappresentate.


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