Case popolari, housing sociale, rifoma delle Ater: c'è un progetto di legge

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17 Febbraio 2012   13:44  

Housing sociale e riforma delle Ater: il Pd presenta il suo progetto di legge per snellire la macchina amministrativa e disporre di più alloggi popolari.
Il progetto di legge  mette assieme e riunisce in un’unica riforma l’attuale normativa su Ater ed edilizia residenziale pubblica nella Regione Abruzzo. E’ questa in sintesi la proposta del Gruppo Consiliare del Pd Abruzzo presentata questa mattina in una conferenza stampa a Pescara.

Il progetto di legge del Pd è composto di 46 articoli e la sua architettura interna consta dei seguenti pilastri:

A. RIORDINO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA DELL’ERP
B. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP
C. HOUSING SOCIALE

Una riforma quella del Pd che ha come ambizione quella di snellire le procedure e mettere ordine nella normativa vigente nel settore con lo specifico obiettivo di offrire ai cittadini abruzzesi una maggiore disponibilità di alloggi a canone sostenibile..

Tra le novità previste dal PD si segnalano:

1. Una sensibile riduzione dei costi e degli apparati amministrativi attraverso l’istituzione di un’unica Azienda Regionale per la Casa, denominata A.R.Ca., articolata in cinque unità operative riferite a quelle già esistenti. 

2. Il CDA: è composto da tre membri di cui due sono nominati dalla Giunta ed uno dal Consiglio regionale.Il Presidente è nominato all'interno del Cda.

3. E' previsto un unico Direttore di A.R.C.a nominato dal Cda.Presso le 5 unità operative opera una struttura con al vertice un solo Dirigente.

4. Il Revisore dei conti è unico ed è nominato dal Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo. 

Inoltre si prevedono maggiori poteri al territorio, ai Comuni ed ai Sindaci attraverso:

1. L’istituzione in ogni ambito la conferenza provinciale dei Sindaci che esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sull'attività dell'A.R.Ca.;

2. Il bando di concorso è emesso dal Comune o dall’Unione di Comuni almeno ogni tre anni. Dopo tre anni dal precedente bando, se il Comune o l’Unione dei Comuni non emettono un nuovo bando di concorso, la Giunta regionale invita l’ente locale a provvedervi.

3. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del Comune o dell’Unione di Comuni cui gli alloggi sono situati ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali.

4. La scelta di una Commissione per le graduatorie nominata dal Comune o dall'Unione dei Comuni. 

5. La scelta di una Commissione che deve essere formata da tre membri nominati dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni che ha indetto il bando di concorso e scelti tra i dirigenti e funzionari della carriera direttiva del Comune o dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni.
6.Il Sindaco comunica l’assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell’alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.

Si prevede poi il “lancio” di un’idea di edilizia abitativa sostenibile, più vicina ai cittadini, attraverso i moderni strumenti finanziari dell’HOUSING SOCIALE come:

1.La possibilità per la Regione di partecipare ai fondi immobiliari il cui oggetto sociale comprenda prioritariamente l’incremento dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale.

2.La possibilità da parte dei Comuni e di altre Istituzioni pubbliche di attivare nuovi strumenti partecipati con i privati atti a reperire fondi per il recupero e la realizzazione di nuovi alloggi.

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica e housing sociale”
Relazione

Con la presente legge si intende procedere ad un riassetto del comparto dell’edilizia
residenziale, finora regolato dalle leggi regionali 25 ottobre 1996, n. 96 e 21 luglio
1999, n. 44, allo scopo di razionalizzare il sistema nell’ottica dell’economicità e
dell’efficacia, nonché ampliare, qualificandola, l'offerta degli alloggi, mettendo a
disposizione nuove unità abitative a favore di quelle persone che, escluse per ragioni di
reddito dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non sono tuttavia in grado di
sostenere i costi del libero mercato (housing sociale). Tutto ciò a garanzia del diritto
all’abitazione quale diritto fondamentale costituzionalmente riconosciuto.
Il presente intervento legislativo si pone dunque l’obiettivo di definire politiche di social
housing (termine mutuato dall’inglese e che significa “edilizia sociale” o meglio “ciò
che attiene all’offerta sociale di abitazioni”) nel significato più ampio che il termine ha
assunto nel linguaggio europeo.
Secondo il Comitato di coordinamento europeo dell’alloggio sociale CECODHAS,
social housing significa infatti offrire “alloggi e servizi con forte connotazione sociale,
per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato (per
ragioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata) cercando di rafforzare la loro
condizione”.
In quest’ottica, dunque, rientrano nella disciplina dettata dalla presente legge non solo
gli interventi “tradizionali” di edilizia residenziale pubblica, ma tutte quelle azioni
finalizzate a “movimentare” il patrimonio edificato privato con canoni di locazione
ridotti rispetto a quelli del libero mercato, valorizzando la dimensione sociale, la
dimensione ambientale ed energetica e la dimensione di coordinamento.
In Europa non mancano esempi virtuosi di percorsi adeguati a fornire risposte
sostenibili alle nuove problematiche abitative: nel 2005 l'edilizia sociale nei Paesi Bassi,
in Gran Bretagna, in Svezia e in Francia rappresentava rispettivamente il 36, 23, 22 e
20% del mercato residenziale totale.
In Italia le realtà locali che hanno intrapreso progetti di housing sociale stanno
crescendo: dall'Umbria all'Emilia-Romagna, dalla Lombardia al Veneto.
L’intervento pubblico risulta ineludibile per l’avvio di un programma di social housing.
Un importante ruolo che la Regione può svolgere è quello di sviluppare rapporti con le
Fondazioni bancarie e le banche, costruendo alternative di percorsi standardizzati da
mettere a disposizione degli operatori interessati per la ricerca di risorse economiche
private non speculative. L’ottica è quella di definire per il rapporto pubblico-privato
regole chiare e trasparenti che assicurino la salvaguardia dei ruoli e delle legittime
aspettative degli attori in causa.
La presente legge si compone di cinque parti: 1) il Capo I (artt. 1 e 2), contenente le
disposizioni generali; 2) il Capo II (artt. 3 – 20), dedicato al riordino istituzionale ed
organizzativo del sistema regionale dell’edilizia residenziale pubblica; 3) il Capo III
(artt. 21 – 40), afferente alle modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica; 4) il Capo IV (artt. 41 – 43), relativo agli interventi di
housing sociale; 5) il Capo V (artt. 44 – 46), composto dalle disposizioni finali e
transitorie.
Al Capo I (disposizioni generali), l’articolo 1 individua l’oggetto della presente legge,
ovvero il riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale dell’edilizia
residenziale pubblica; la definizione del regime giuridico e delle modalità di
assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; la
programmazione degli interventi pubblici per le politiche abitative (housing sociale).
L’Articolo 2 definisce invece le finalità dell’intervento regionale nel settore abitativo:
rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari
categorie sociali attraverso l’incremento e la qualificazione del patrimonio degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica; aumentare l’offerta di abitazioni in locazione a canone
ridotto rispetto ai valori di mercato; assicurare il sostegno finanziario al reddito dei
nuclei meno abbienti, per consentire il loro accesso al mercato delle abitazioni in
locazione; favorire la permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica di
assegnatario che necessitano di sostegno sanitario o sociale, anche tramite
l’adeguamento degli alloggi stessi ovvero la mobilità prioritariamente in alloggio del
medesimo immobile; favorire gli interventi di manutenzione ed il recupero del
patrimonio edilizio esistente; favorire l’acquisto della prima casa di abitazione,
nell’ambito di programmi di interesse pubblico; promuovere lo sviluppo di tecniche
antisismiche, bioclimatiche, ecologiche e di bioarchitettura; raccordare la
programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie, anche
attraverso la promozione di progetti di assistenza domiciliare integrata per gli
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché con le politiche per il
lavoro e per l’immigrazione.
Nel Capo II sono raccolte tutte le norme riguardanti il riordino istituzionale ed
organizzativo del sistema regionale dell’edilizia residenziale pubblica.
All’articolo 3 si istituisce l’Azienda Regionale per la Casa (A.R.Ca.), ente pubblico
economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto, la cui
attività è finalizzata, nell’ambito della programmazione regionale, a soddisfare le
esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio – economiche
svantaggiate.
L’A.R.Ca. è articolata in cinque unità operative che assicurano l’espletamento delle
attività gestionali, amministrative e tecniche, così dislocate: sede a L'Aquila
comprendente i Comuni della Provincia dell'Aquila; sede a Teramo comprendente i
Comuni della Provincia di Teramo; sede a Pescara comprendente i Comuni della
Provincia di Pescara; sede a Chieti comprendente i Comuni della ASL Chieti; sede a
Lanciano comprendente i Comuni della ASL Lanciano – Vasto.
L’A.R.Ca., nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, svolge le
seguenti funzioni (articolo 4): realizza interventi di edilizia residenziale pubblica,
mediante il recupero, l’acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla
locazione permanente a favore delle fasce sociale più deboli, con un canone determinato
ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile
2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli
aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità
europea); realizza interventi di edilizia residenziale, eventualmente assistiti da contributi
o agevolazioni pubbliche, mediante il recupero, l’acquisto o la nuova costruzione di
immobili, destinati alla locazione permanente o temporanea, per un periodo non
inferiore a otto anni, con un canone determinato; gestisce il patrimonio di edilizia
residenziale pubblica della Regione Abruzzo; può alienare il patrimonio di proprietà, ai
sensi della normativa regionale vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta
regionale; realizza, acquista o recupera, con risorse proprie, unità immobiliari ad uso
residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, allo scopo di
soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di
unità immobiliari ad uso non residenziale; redige progetti e realizza interventi edilizi,
opere di urbanizzazione ed infrastrutture che gli vengono affidati dalla Regione, da enti
locali e da altri soggetti pubblici e privati; eroga servizi di assistenza e consulenza
tecnica ed amministrativa attribuita agli enti locali ed enti pubblici, per lo svolgimento
dell’attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la
diretta realizzazione e gestione; partecipa, quale soggetto promotore e/o attuatore, alle
iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;
esegue interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare
riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili; espleta compiti e funzioni che
gli vengono affidati dalla Regione; gestisce e valorizza il patrimonio immobiliare della
Regione destinato o destinabile alla residenza; partecipa a fondi immobiliari destinati
alla realizzazione di alloggi sociali ed alla riqualificazione urbana.
Gli organi dell’A.R.Ca. (articolo 5) sono: il Consiglio di Amministrazione (articolo
6); il Presidente (articolo 7); il Revisore dei conti (articolo 8).
Inoltre, sono previste le figure del Direttore generale (articolo 11) e dei Dirigenti
responsabili delle unità operative (articolo 12).
Il personale (articolo 13) attualmente dipendente delle ATER, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, è trasferito all’A.R.Ca. Ad esso è assicurata la
continuità del rapporto di lavoro e garantito un trattamento globale e di quiescenza non
inferiore a quello goduto alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale
che risultasse in esubero a seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche sarà
collocato presso le Amministrazioni del comparto Regione - Enti locali, mediante le
procedure previste dalle norme per la mobilità.
L’articolo 14 individua le risorse finanziarie dell’A.R.Ca.: finanziamenti assegnati
dall’ Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali; canoni di locazione
degli immobili di proprietà o in gestione; proventi derivanti dalla eventuale alienazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare; fondi provenienti dall’assunzione di mutui
o da qualsiasi altra forma di accesso al credito; eventuali altre entrate derivanti da
lasciti, legati e donazioni; ulteriori entrate derivanti dall’attività imprenditoriale.
L’articolo 15 contiene norme relative alla finanza e contabilità dell’A.R.Ca.
In base all’articolo 16, la Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli
atti e sugli organi dell’A.R.Ca., mentre l’articolo 17 dispone che, al fine di garantire
la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle
risorse, l’A.R.Ca. applica il controllo di gestione secondo le leggi vigenti, il proprio
statuto ed il regolamento di contabilità.
L’A.R.Ca. si dota di un sistema informatizzato (articolo 18), allo scopo di raccogliere
ed elaborare tutti i dati relativi al patrimonio immobiliare, ai nuclei familiari assegnatari,
nonché alla gestione dei flussi finanziari.
E’ previsto anche un osservatorio della condizione abitativa (articolo 19) presso la
Direzione regionale L.L.P.P., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e delle Costa.
L’articolo 20 istuisce in ogni unità operativa la Conferenza provinciale dei Sindaci,
che esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulle attività svolte dall’A.R.Ca.
Il Capo III contiene le disposizioni relative alle modalità di assegnazione e di
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L’articolo 21 individua i requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di
edilizia sociale riservando alla Giunta regionale, in sede di programmazione delle
risorse di edilizia sociale, la possibilità di stabilire ulteriori requisiti in riferimento a
finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini, mentre l’articolo 22 definisce
il nucleo richiedente.
Per quanto riguarda la procedura per l'assegnazione degli alloggi, l’articolo 23
dispone che l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del Comune
o dell’Unione di Comuni ed avviene a seguito di bandi di concorso emessi almeno ogni
tre anni e finalizzati alla formazione di graduatorie. La Giunta regionale, con apposito
regolamento, definisce: i contenuti del bando di concorso, con riferimento all'ambito
territoriale di competenza, i requisiti per la partecipazione previsti dalla presente legge,
le modalità ed ai termini di presentazione delle domande; le forme di pubblicità, con
riferimento alle modalità ed ai tempi di pubblicazione del bando di concorso, al fine di
garantire l'informazione ai cittadini, compresi quelli residenti all'estero; le modalità di
formazione delle graduatorie, con riferimento alle procedure ed ai tempi inerenti
all'approvazione, alla pubblicazione ed ai ricorsi.
Il Comune o l’Unione dei Comuni provvede alla verifica delle domande (articolo 24)
e nomina una Commissione preposta alla formazione delle graduatorie (articolo 25)
che verifica il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti sulla base dei
documenti richiesti dal bando di concorso.
Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, con apposito
regolamento, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle
condizioni sociali, economiche e abitative definite all’articolo 26.
Le Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o i Comuni competenti
all'assegnazione degli alloggi (articolo 28) possono far espletare in qualsiasi momento,
da organismi ed enti a ciò abilitati, l’accertamento dei requisiti (articolo 27).
I Comuni o l’Unione dei Comuni, con proprio regolamento, sono autorizzati ad
assegnare un'aliquota non eccedente il 20 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli
alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui
all'articolo 23, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste dalla Giunta
regionale con apposito regolamento (articolo 29, riserva di alloggi per emergenza
abitativa).
Gli articoli 30 e 31 regolano rispettivamente le ipotesi di subentro nella domanda e
nell’assegnazione e di mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L’articolo 32 contiene le norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Il fondo sociale di cui all’articolo 33, alimentato per una quota del 50 per cento da
finanziamenti regionali e per la restante quota del 50 per cento dai canoni percepiti
dall’ente gestore per la locazione degli immobili, è finalizzato a corrispondere contributi
agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di
locazione e dei servizi accessori. La Giunta regionale definisce le modalità di
funzionamento del fondo con apposito regolamento che individua anche le categorie dei
beneficiari.
Fatte salve le ipotesi di morosità incolpevole, la morosità superiore a 6 mesi nel
pagamento del canone (articolo 34) di locazione è causa di risoluzione del contratto
con conseguente decadenza dell’assegnazione.
Gli articoli 35 e 36 disciplinano rispettivamente le autogestioni e gestioni
condominiali e l’ospitalità, mentre gli articoli 37, 38 e 39 sono relativi a: assegnazioni
provvisorie scadute; decadenze in atto; annullamento, decadenza e procedimento
di rilascio.
Per l’attuazione delle norme del Capo III, la Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente e sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato, predispone
apposito regolamento di attuazione che trasmette, entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore delle presente legge, al Consiglio regionale per l’approvazione (articolo 40).
Il Capo IV è dedicato agli interventi di housing sociale.
L’articolo 41 (Strumenti finanziari per le politiche per la casa) individua il ruolo
della Regione Abruzzo che è chiamata ad: individuare gli strumenti finanziari innovativi
ampliandone il ricorso; creare le condizioni per incrementare i flussi finanziari destinati
agli investimenti finalizzati ad accrescere l’offerta di alloggi di edilizia residenziale
sociale; favorire lo sviluppo di forme di collaborazione e di partenariato pubblicoprivato,
massimizzando gli effetti sociali della partecipazione di soggetti pubblici agli
strumenti finanziari innovativi; fornire agli enti locali, su loro richiesta, assistenza
tecnica in ordine agli aspetti normativi, legali, urbanistici, ambientali, contrattuali ed
economico-finanziari attinenti agli strumenti finanziari per le politiche per la casa.
Il successivo articolo 42 prevede la partecipazione della Regione ai fondi
immobiliari chiusi il cui oggetto sociale comprenda prioritariamente l’incremento
dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale e di ogni altra tipologia di alloggi
accessibili dagli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. In particolare, la
Regione può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi attraverso conferimento di
risorse finanziarie e/o apporto di beni immobili.
I fondi immobiliari chiusi ai quali partecipa la Regione devono però essere istituiti da
una Società di Gestione del Risparmio (SGR) autorizzata dalla Banca d’Italia; prevedere
forme di partecipazione della Regione stessa alla definizione delle strategie di
investimento; contemplare nelle proprie “Politiche di gestione” la realizzazione di
alloggi di edilizia residenziale sociale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
prevedere forme di trasparenza tali da permettere a chiunque di avere conoscenza del
patrimonio immobiliare del fondo e dei relativi beneficiari, anche tramite la
pubblicazione sulla sezione trasparenza del portale regionale.
La selezione dei fondi immobiliari chiusi ai quali la Regione partecipa avviene mediante
procedura ad evidenza pubblica considerando, in particolare la quota del valore complessivo del fondo investita in attività immobiliare; la quota dell’investimento
immobiliare destinata all’edilizia residenziale sociale e ad altre tipologie di alloggi
accessibili agli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in percentuale
rispetto a valore totale del fondo non al di sotto del 30 per cento; le garanzie relative al
divieto di perdite; i canoni di locazione applicati agli alloggi di edilizia residenziale
sociale e alle altre tipologie di alloggi accessibili dagli utenti a condizioni più favorevoli
di quelle di mercato in percentuale rispetto al prezzo di mercato inferiore di almeno il
30 per cento; la corrispondenza al mercato dei canoni di locazione applicati ai restanti
alloggi di edilizia residenziale; la durata del fondo (in rapporto all’entità
dell’investimento); le regole di liquidazione del fondo; le regole di governo e di
gestione del fondo; a presenza nel regolamento di gestione di particolari vincoli alla
gestione volti ad assicurare la prevalente finalità sociale dell’attività del fondo.
I fondi immobiliari chiusi ai quali partecipa la Regione indirizzano la propria attività nel
territorio regionale e devono tener conto delle esigenze connesse: al contenimento del
consumo di territorio, privilegiando interventi di recupero e di riqualificazione urbana,
oltre all’utilizzo del patrimonio immobiliare invenduto, per una quota non inferiore al
50 per cento dell’investimento; all’acquisto da soggetti in difficoltà economica
attraverso strumenti che permettano a tali soggetti il mantenimento del diritto di
abitazione con l’obbligo del versamento di un canone sociale e la possibilità futura del
riacquisto; all’applicazione, migliorativa rispetto a quanto prescritto dalla normativa
vigente, di tecnologie e di tecniche costruttive a basso consumo di energia e a basso
impatto ambientale, nonché al ricorso a fonti energetiche rinnovabili, consistente in
interventi migliorativi rispetto alla classe energetica esistente, per quanto riguarda gli
interventi di riqualificazione, e alla costruzione in classe energetica A o superiore per le
nuove costruzioni; all’applicazione, anche negli interventi di riqualificazione, di
tecnologie e di tecniche costruttive antisismiche; all’ampia diffusione sul territorio
regionale degli interventi.
E’ ovviamente esclusa la partecipazione della Regione a fondi che direttamente o
indirettamente perseguano finalità meramente speculative.
Per l’attuazione del Capo IV, l’articolo 43 prevede che la Giunta regionale predisponga
apposite linee di indirizzo e che le trasmetta alla Commissione competente per la
successiva approvazione.
Infine, il Capo V contiene norme transitorie e finali.
Le abrogazioni esplicite di cui all’articolo 44 riguardano la L.R. 25 ottobre 1996, n.
96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e la L.R. 21 luglio 1999, n. 44
(Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica).
Con la norma finanziaria di cui all’articolo 45, è istituito il “Fondo sociale a favore di
assegnatari di alloggi A.R.Ca. che non sono in grado di provvedere al pagamento del
canone di locazione”. Gli oneri derivanti dall’ attuazione dell’articolo 33 della presente
legge, valutati complessivamente per l’anno 2012 in € 100.000,00, trovano copertura
nell’ambito dello stanziamento del capitolo di nuova istituzione relativo a tale fondo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
B.U.R.A. (articolo 46).
L’Aquila, 15 febbraio 2012
I Consiglieri
Camillo D’Alessandro
Giovanni D’Amico
Claudio Ruffini
Giuseppe Di Pangrazio
Giuseppe Di Luca
Marinella Sclocco

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