Centro storico ancora abbandonato

L' Avvocato risponde e le nostre rubriche

21 Luglio 2009   10:00  

Francesca Aloisi  nella sua rubrica settimanale L'avvocato risponde' ' affronta un tema molto importante per noi aquilani, ovvero il finanziamento per la ricostruzione delle case E e del centro storico. Prosegue intanto con successo anche la rubrica di Giovanna Di Carlo Anima e Società e il Diario di un critico di Francesco Balzano, oramai due colonne portanti di Abruzzo24ore.tv.

Centro storico ancora abbandonato

Ultimo aggiornamento: Oggi 09:50 

E’ datata 9 Luglio l’ordinanza della Presidenza dei Ministri n. 3790, ma solo da un paio giorni è stata resa pubblica tramite il sito internet del Comune di L’Aquila. Tale ordinanza riguarda la ricostruzione delle case classe “E” , case che hanno subito le massime lesioni dal sisma del 6 Aprile 2009, che hanno cioè riportato danni che le rendono inagibili o distrutte.

Innanzi tutto salta all’occhio che la ordinanza in oggetto non è applicabile al cosiddetto centro storico, per il quale dovrà essere redatto un altro documento che necessita di una organizzazione più capillare.

Questo perché si dovranno studiare accuratamente delle linee guida che rendano di nuovo la città fruibile sia sotto il profilo dell’abitabilità sia sotto quello della viabilità, nonché garantire la ripresa socio-economica. Per questo bisognerà fare ed organizzare piani di ricostruzione del centro storico della città con la diretta collaborazione delle istituzioni locali, le uniche che conoscevano la città come era strutturata e che possono tutelare le future esigenze. Questo in teoria, in pratica per come stanno andando le cose e per come sta operando il Sindaco di L’Aquila mi viene da dire “ che Dio ce la mandi buona”.

Ma vediamo i tratti salienti del documento.

L’ordinanza inizia con il riconoscimento di un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione (con miglioramento sismico) di edifici danneggiati, oppure alla ricostruzione di edifici distrutti. In quest’ultimo caso si dà al proprietario dell’immobile distrutto l’ulteriore possibilità di acquistare un’altra abitazione sostitutiva equivalente a quella principale rovinata. Tutto ciò è valido unicamente per l’abitazione principale, la cui definizione secondo l’art. 8 del decreto legislativo 1992 n. 504 è: “… quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Il contributo che dovrà, come vedremo, essere richiesto al Comune entro 90 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale, è riconosciuto per una sola unità immobiliare. C’è possibilità di cumulo solo ed esclusivamente se è richiesto un ulteriore contributo per l’unità immobiliare adibita ad uso non abitativo ed utilizzata per un’attività professionale o per l’esercizio d’impresa.

Fondamentale poi per i condomini risulta essere l’amministratore, spetterà infatti a tale figura professionale, laddove sia esistente altrimenti ad un rappresentane del condomino, chiedere la contribuzione per le parti comuni dell’edificio ed inoltre l’amministratore sarà tenuto a “preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata con l’ausilio dei condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi della proprietà, le spese sostenute”.

L’Amministratore, laddove i condomini lo ritengano fidato ed all’altezza, potranno affidargli il coordinamento delle richieste dei contributi per una gestione del lavoro più veloce ed efficace.

Il documento prosegue con delle deroghe al Codice Civile in tema di condomini sia per quanto riguarda le regole per la convocazione delle assemblee ( può essere fatta direttamente a mano) sia per ciò che concerne la maggioranza prevista per prendere decisioni condominiali (è sufficiente la maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà dell’edificio).

E’ chiaro che qualunque tipo di lavoro o di ristrutturazione non potrà provocare un cambiamento di destinazione d’uso dell’unità immobiliare né modifiche concernenti l’estetica ed i parametri edilizi dell’edificio originario. (Riferimento normativo decreto Ministero Infrastrutture 14 Gennaio 2008 e circolare applicativa n. 617/2009).

Una nota dolente ed importante è quella che si legge subito dopo: non saranno ammessi al contributo gli immobili o porzioni di essi costruiti in violazione delle norme urbanistiche e d edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che siano state oggetto di sanatoria ex L. 47/1985.

Per ciò che concerne i termini entro cui fare la domanda e quelli entro cui il Sindaco ha l’obbligo di rispondere, essi risultano molto stretti e perentori. Ma vediamo nello specifico. Per accedere al contributo, l’interessato dovrà presentare, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del documento che stiamo analizzando, al Sindaco del Comune del luogo dove è situata la casa da riparare o ricostruire o da acquistare, la domanda che si trova allegata all’ordinanza.

Da precisare che, nel caso in cui il contributo sia richiesto per l’acquisto di una casa, nella domanda va dichiarata “l’equivalenza a quella distrutta i cui limiti di metratura e cubatura ed il valore commerciale al momento del sisma non possono essere superati, nonché la conformità della vigente regolamentazione igienico sanitaria e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008 recante “ Nuove norme tecniche per le costruzioni” e la circolare applicativa 2 Febbraio 2009, n. 617”.

Tornando con l’attenzione alle modalità di presentazione delle domande, l’ordinanza prevede che le stesse devono contenere una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti, l’ubicazione, le caratteristiche dell’unità immobiliare da riparare o da ricostruire o da acquistare ed i riferimenti catastali, il numero identificativo dell’aggregato strutturale e l’indicazione di erogazione del contributo.

E’ necessario allegare alla domanda anche un preventivo di spesa ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale che attesti l’entità del danno subito e, nel caso l’immobile sia posto in un luogo non ricompreso dall’art. 1 del decreto 39/2009 convertito nella L.77/2009, anche lo stretto nesso di causalità fra il danno e l’evento sismico.

Spetterà poi al Comune svolgere l’istruttoria e, nel caso in cui la domanda del cittadino sia incompleta, il Comune darà 30 giorni di tempo per colmare le lacune presenti; pena l’inammissibilità della stessa.

Il Sindaco ha 60 giorni di tempo dalla presentazione della domanda per autorizzare gli interventi necessari, dopo di che il Comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande con la richiesta di trasferimento delle somme necessarie, con contestuale comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Altra incombenza a carico del beneficiario, prima dell’inizio dei lavori, è quella della informazione al Genio Civile della Provincia. Nella comunicazione deve essere indicato il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d’opera (Decreto legislativo n. 81/2008).

Sempre presso il Genio Civile deve essere depositato anche il progetto di miglioramento sismico.

Finiti i lavori, il proprietario ha 30 giorni di tempo per depositare presso l’Ufficio tecnico comunale e presso il Genio Civile una dichiarazione di ultimazione dei lavori, nella quale sia attestato da un professionista iscritto all’albo il rispetto delle caratteristiche edilizie di tutti i lavori svolti e dell’avvenuto ripristino dell’agibilità sismica.

E’ chiaro che laddove il proprietario di un appartamento del condominio, anche a seguito di diffida, non si dimostri solerte nei lavori, il Sindaco, messo a conoscenza dall’amministratore del condominio o da chi per lui , ha un potere sostitutivo. Le relative spese saranno poi a carico del condomino inadempiente.

L’ordinanza prevede all’art. 5 che “ I Comuni devono garantire la più ampia informazione alla popolazione in relazione all’attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni strumento utile di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande”.

Per qualunque ulteriore informazione contattate il sito del Comune di L’Aquila dove troverete anche il modulo per la richiesta di contributi.

Francesca Aloisi



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