Cicchetti, un condannato dalla Corte dei Conti per la ricostruzione

La Sentenza

14 Settembre 2010   13:40  

"Se è molto discutibile la scelta di nominare un altro vice-commissario alla ricostruzione  appare ancor di più inopportuna la scelta della persona di Antonio Cicchetti. Ci pare indispensabile un minimo di esercizio della memoria collettiva".
E' quanto scrivono Maurizio Acerbo e Enrico Perilli di Rifondazione Comunista.
"Ricordiamo agli smemorati - proseguono - che Antonio Cicchetti è stato condannato dalla sezione giurisdizionale abruzzese della Corte dei Conti per la 'avvilente vicenda' (dalla sentenza) della Perdonanza" (come Abruzzo24ore.tv ha più volte scritto da quando il nome di Cicchetti è iniziato a circolare come probabile nuovo vice commissario).
"La lettura della sentenza della Corte dei Conti n.77 del 2008 è alquanto istruttiva - continuano Acerbo e Perilli - :
'il Presidente del cda Antonio Cicchetti...costruisce la propria posizione difensiva sull’assunto che TUTTA LA MALAGESTIONE SI ERA SVOLTA SENZA CHE LUI SE NE POTESSE RENDERE CONTO. Si tratta di un assunto cui non può esser dato credito' scrivono i giudici.
'E’ infatti del tutto ragionevole ritenere che una MEDIA attenzione allo svolgimento del proprio incarico avrebbe dovuto determinare dubbi e stimoli all’approfondimento degli aspetti più problematici della gestione...E’ così impossibile ammettere che PER ANNI parte dei verbali e delle delibere del Consiglio rimanesse priva della firma del Presidente senza che questi nelle numerose riunioni che si sono succedute ne abbia avuto contezza. Anche con riguardo ai meri adempimenti formali un minimo di diligenza avrebbe reso possibile (...) il minimo di controllo necessario ad ostacolare molte delle irregolarità gestorie'.
La sentenza - aggiungono Acerbo e Perilli - è davvero lapidaria nel definire il ruolo svolto dal Cicchetti in qualità di Presidente del cda: 'inescusabile negligenza', 'mancato svolgimento dei compiti di vigilanza', insomma in capo al Cicchetti viene ravvisata una responsabilità per 'culpa in vigilando'.
I giudici descrivono 'una dimensione davvero inusuale di violazione di norme cogenti e principi ineludibili' e un’ 'impressionante elenco di inescusabili, e non smentite mancanze'.
Per quanto riguarda le conseguenze penali dello scandalo ricordiamo che fu condannato Michele Gentile, ma secondo quanto scrivono i giudici 'la memoria del Sindaco Tempesta ha evidenziato che la nomina di Gentile a Direttore dell’Istituzione è seguita da favorevole segnalazione di Antonio Cicchetti'.
Vi pare possibile che chi non è stato capace di vigilare sulla correttezza della gestione di una manifestazione come la Perdonanza possa offrire garanzie rispetto all’immane compito della ricostruzione?" si domandano Acerbo e Perilli.
"I cittadini aquilani e abruzzesi e l’opinione pubblica nazionale si aspettano legittimamente scelte fondate sulla trasparenza e la competenza. La nomina di Cicchetti suonerebbe come un’offesa e una beffa.
Non abbiamo compreso quali siano le competenze e le esperienze specifiche che hanno spinto Chiodi e Berlusconi a individuare la figura di cicchetti per un compito così strategico.
Non crediamo che la vicinanza alle gerarchie vaticane possa essere considerato un attestato rassicurante visto che Balducci e la “cricca” contavano solidissime entrature proprio da quelle parti.
Un terzo commissario, se serve e noi ne dubitiamo - concludono i due esponenti di Rifondazione - dovrebbe avere delle competenze e delle esperienze ben diverse da quelle di Cicchetti".

 

 

Sentenza n. 512/2009/A

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe DAVID Presidente

Dott. Rocco DI PASSIO Consigliere

Dott.ssa Piera MAGGI Consigliere

Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Consigliere

Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere relatore

 

ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A

sull'appello iscritto al n. 32544 del registro di segreteria, proposto dal dr. Antonio CICCHETTI, difeso dagli

avv.ti Federico Tedeschini e Michele Damiani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,

largo Messico n. 7, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo n. 77/08 del 25.2.2008.

 

VISTI gli atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 14 luglio 2009, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, il Vice

Procuratore generale dr. Mario Condemi e l'avv. Pierluigi Giammaria per l'appellante;

 

Ritenuto in F A T T O

La sentenza appellata ha condannato l'interessato, in qualità di presidente del Consiglio

d'amministrazione della Istituzione Perdonanza Celestiniana (IPC) presso il comune dell'Aquila, unitamente

ad altri (il direttore dell'Istituzione, l'assessore alla cultura pro-tempore del comune dell'Aquila, i componenti

del collegio dei revisori dello stesso comune dell'Aquila) al risarcimento, in favore del comune medesimo,

per il danno conseguente all'indebitamento dell'Istituzione a seguito di ripetuti, gravi episodi di anomalia

gestionale e contabile relativa agli anni 2002 e 2003. Secondo il Giudice territoriale, il comportamento dei

condannati è stato connotato, nella specie, da colpa grave e l'evento dannoso è risultato essere la diretta

conseguenza del loro illecito comportamento.

In particolare, il direttore dell'IPC (sig. Michele Gentile) è stato condannato in via principale al

pagamento, in favore del comune di L'Aquila, della somma di € 600.000 (seicentomila); l'assessore alla

cultura Pierluigi Tancredi al risarcimento, sempre in favore del Comune di L'Aquila della somma di € 100.000

(centomila) in via principale, ed in via sussidiaria fino alla concorrenza di ulteriori € 100.000 (centomila); i

revisori Riccardo Vespa, Francesco Stringini e Vincenzo Merlini sono stati condannati, in via sussidiaria, fino

alla concorrenza di € 10.000 (diecimila) ciascuno; l'odierno appellante dr. Antonio Cicchetti, quale presidente

del Consiglio d'amministrazione, è stato infine condannato, sempre in via sussidiaria, fino alla concorrenza di

€ 25.000 (venticinquemila). Sono inoltre state poste, a carico dei soli condannati in via principale, le spese

del giudizio, quantificate in € 23.268,74.

Avverso la citata sentenza, il dr. Cicchetti ha interposto appello, deducendo la propria mancanza di

responsabilità e chiedendo altresì, in via principale, l'accesso alla definizione agevolata di cui all'art. 1,

commi 231-233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante pagamento del 10% del danno quantificato

nella sentenza appellata.

 

Con decreto n. 32/2009 del 16.2.2009, questo Giudice - non ravvisando ragioni particolari, che potessero obiettivamente

far ritenere l'inopportunità dell'accesso alla definizione agevolata - ha accolto l'istanza, determinando l'importo a

carico dell'interessato nella somma di € 2.500,00 (pari al 10% della condanna in prime cure), senza nulla disporre in

merito alle spese del giudizio di primo grado (che non erano state addebitate all'interessato, condannato solo in via

sussidiaria); il Collegio si è poi riservato di statuire in ordine alle spese del presente grado unitamente al provvedimento

che definisce il giudizio d'appello.

E' stato fissato in sessanta giorni, dalla data di notifica del decreto, il termine per il versamento dell'importo di

condanna a favore del comune di L'aquila; l'originale della ricevuta di versamento, entro dieci giorni dal termine di cui

sopra, sarebbe stato da depositare presso la segreteria di questa Sezione prima giurisdizionale centrale, per la

definizione del giudizio d'appello.

 

L'interessato ha provveduto, nei modi e nei termini fissati, al pagamento delle somme indicate, così

come risulta dalla documentazione depositata nella Segreteria della Sezione.

Il Procuratore generale, nelle proprie conclusioni, recentemente depositate, ha chiesto che questo

Giudice dichiari l'estinzione del giudizio e la conseguente caducazione della prima sentenza, con condanna

dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio.

 

All'odierna pubblica udienza, sia il PM che l'avv. Giammaria hanno confermato le rispettive

conclusioni.

 

D I R I T T O:

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, commi 231, 232 e 233, prevede che gli amministratori

pubblici ed i dipendenti della pubblica amministrazione - i quali siano stati condannati in primo grado dal

Giudice contabile e che abbiano presentato ricorso in appello, per fatti avvenuti prima del primo gennaio

2006 - possano chiedere alla competente Sezione d'appello, in sede di impugnazione, che il procedimento

venga definito mediante il pagamento di una somma compresa tra il 10% e il 20% del danno quantificato dal

primo Giudice nella sentenza impugnata; la Sezione, con decreto assunto in camera di consiglio, sentito il

Procuratore generale, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina una somma

dovuta in misura non superiore al 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado. Il giudizio è

dichiarato estinto alla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di

appello della somma prevista.

Nel caso di specie, si sono realizzate le predette condizioni in quanto, a seguito dell'istanza

formulata dall'interessato, la Sezione, con proprio decreto, ha stabilito la somma che lo stesso avrebbe

dovuto versare per usufruire dei benefici previsti dalla predetta normativa. E' stato poi verificato l'avvenuto

versamento, da parte dell'appellante, della somma indicata nei termini assegnati ed il deposito della relativa

quietanza nella Segreteria della Sezione. Il giudizio di appello deve quindi essere dichiarato estinto.

Per quanto riguarda le spese connesse alla procedura di condono ed alla conseguente definizione

del giudizio di appello, reputa questo Giudice, in ragione della conclusione positiva agevolata del relativo

procedimento, che sussistano giusti motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 comma 2°, c.p.c., la

compensazione delle stesse.

 

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunziando, ogni

contraria istanza ed eccezione reiette:

DICHIARA

l'estinzione del giudizio di appello in epigrafe, con riforma della sentenza di primo grado, in applicazione

dell'art. 1, comma 233, della legge n. 266/2005, per intervenuto pagamento delle somme di cui al decreto di

condono innanzi specificato;

CONFERMA

la sentenza di primo grado per la sola parte relativa alla statuizione sulle spese del giudizio;

COMPENSA

le spese del giudizio relative al procedimento di condono ed all'appello, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009.

 

L'ESTENSORE

F.to Piergiorgio Della Ventura

IL PRESIDENTE

Giuseppe David


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