Consiglio di Stato ha stabilito la legittimità dell'esclusione lista "fascista"

08 Marzo 2013   20:26  

 E' un provvedimento legittimo quello che esclude dalla competizione elettorale una lista che si ispira chiaramente al fascismo. Lo ha stabilito una sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso dei rappresentanti di un piccolo comune del chietino, Montelapiano, contro la sentenza del Tar di Pescara che aveva annullato le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio per l'esclusione della lista 'Fascismo e Liberta'' capeggiata da Katia De Ritis. "Si deve concludere - scrivono nel dispositivo i giudici dell'ultimo grado amministrativo - per la legittimita' del provvedimento impugnato con cui la Commissione elettorale, facendo uso di un potere attribuito dal sistema normativo, ha disposto l'esclusione della lista sulla scorta di un'adeguata motivazione in merito al contrasto con la disciplina costituzionale, in ragione del simbolo del movimento (il fascio), della dizione letterale (acronimo di Fascismo e Liberta') e del richiamo ideologico al disciolto partito fascista". La sottocommissione elettorale di Atessa aveva infatti escluso dalla competizione per le elezioni comunali di Montelapiano, 77 abitanti, la lista Fascismo e Liberta' perche' il contrassegno presentava simboli che richiamavano chiaramente il fascismo. Il sindaco eletto, Arturo Scopino, e i consiglieri - assistiti dagli avvocati Paolo Valentino Sisti del foro di Lanciano, Vincenzo Colalillo e Antonio Boschetti - avevano presentato nel luglio scorso il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Abruzzo che aveva invece accolto l'istanza della capolista di "Fascismo e Liberta'", sostenendo che la Commissione puo' ricusare le liste solo nei casi tassativamente indicate dal Testo unico D.P.R. 570. Il Consiglio di Stato ha invece stabilito che la norma deve essere necessariamente integrata con il dettato costituzionale che "vieta la riorganizzazione del partito fascista (XII disposizione transitoria e finale della Carta Costituzionale): pertanto la Commissione elettorale ha il potere di ricusare una lista o i simboli attraverso i quali si persegue il fine originariamente vietato dall'ordinamento giuridico".


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