Decreto Bersani-Visco: buone notizie per gli italiani residenti all&

04 Agosto 2006   11:41  
E´ stato approvato nei giorni scorsi dal Governo il Decreto Legge 4 Luglio 2006, n. 223 riguardante le disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrata e di contrasto all’evasione fiscale, meglio noto come il decreto Bersani-Visco. Con l´approvazione del Decreto è stata finalmente posta la parola fine ad un bagarre che riguardava, anche e direttamente, i diritti degli italiani residenti all´estero. Non potendo proporre emendamenti al testo di legge, vari Deputati eletti all’estero hanno presentato due ordini del giorno riguardanti l’abolizione della cosiddetta no-tax area e il cambio convenzionale fin qui applicati ai cittadini italiani risultanti nei registri anagrafici di Campione d’Italia, fra ui 1500 iscritti all´AIRE Il testo qui di seguito riguarda due ordini del giorno, accolti con parere favorevole del Governo, e che richiedono ora un impegno conseguente, affinché abbiano un seguito nella Legge finanziaria 2007. Il testo del primo ordine del giorno, presentato da Bafile, Benzoni, Bucchino, Farina, Narducci, così recita: "La Camera, premesso che, il Decreto-Legge reca varie modifiche alla normativa vigente che interessano anche i cittadini italiani residenti all’estero, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 Settembre 1986, n. 917); che senza la deduzione (no-tax area) volta a rimediare alla elevazione delle aliquote minime, i cittadini italiani residenti all’estero sarebbero discriminati rispetto ai cittadini italiani residenti in Italia e dovrebbero anche pagare imposte più elevate che in passato; che la stragrande maggioranza degli italiani residenti all’estero è interessata a questa modifica onde evitare una tassazione su immobili dal valore anche minimo, sui quali peraltro già paga l’ICI, ed anche ad evitare la tassazione delle pensioni spesso di valore assai modesto. Al riguardo occorre considerare, peraltro, che le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale non esistono con tutti gli Stati; che accanto a dubbi profili di legittimità, la norma comporterebbe: l’obbligo di compilazione della dichiarazione dei redditi anche in presenza di una modesta pensione e di una proprietà immobiliare con una piccola rendita catastale; dover pagare almeno il 23% sulla rendita della proprietà immobiliare avente, come detto, una piccola rendita catastale; una trattenuta di almeno il 23% sulle pensioni, che non sarà attivata soltanto nel caso di dichiarazioni nel Paese di residenza in cui vige l’accordo sulla doppia imposizione fiscale, operazione di difficile gestione con molti Paesi europei e a maggior ragione con quelli extraeuropei (Argentina, ecc), dove non sempre esiste una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali. Alla luce di quanto sopra, la Camera ritiene fondamentale ripristinare l’esenzione dall’IRPEF in favore di una quota base di reddito pari alla deduzione precedentemente applicata di 3mila Euro (no-tax area); impegna il Governo ad effettuare un monitoraggio della disposizione di cui all’art.36, comma 22 del provvedimento in esame al fine di adottare le opportune iniziative volte a non discriminare i cittadini italiani residenti all’estero per quanto riguarda l’applicazione degli oneri deducibili ai redditi prodotti nel territorio dello Stato". Il secondo ordine del giorno è stato presentato da Benzoni, Toltoti, Codurelli, Rusconi, Narducci, Farina: "Considerato che: nel D.L n. 223 del 4.7.2006 l’art. 36, comma 31, abroga la norma relativa al cambio convenzionale applicato per gli iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, compresi i quasi 1500 iscritti all’AIRE, norma introdotta con l’art. 18 del DL 26.5.1978 convertito nella legge 24.7.78 n.388; la norma che viene ora abrogata era fondata sulla necessità di salvaguardare la peculiare situazione dei contribuenti campionesi, che vedono il proprio reddito pesantemente esposto alle oscillazioni del tasso di cambio; infatti il tasso di cambio convenzionale, fissato in euro 0,40515 per ogni franco svizzero dal citato DM per il triennio 2005/2007 ha l’obiettivo di sterilizzare almeno per un certo periodo gli effetti della variazione di cambio sulla fiscalità, nonché di compensare la sperequazione esistente tra il costo della vita a Campione d’Italia rispetto al resto del territorio italiano (in base a una rilevazione OCDE circa il 34%). Ritenuto che: è fondata la preoccupazione che messi in difficoltà i lavoratori con fasce di reddito medio basse, soprattutto se rapportate con il locale costo della vita, e le famiglie che hanno contratto mutui per l’acquisto della casa a Campione o (per gli iscritti AIRE) in Svizzera, bene che notoriamente ha in queste realtà costi altissimi; occorre infine tener conto della peculiarità e dell’unicità della collocazione geografica e economica di tale realtà, considerata ad esempio area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica, del disagio determinato dalla caratteristica di enclave rispetto alla fruizione di una serie di servizi, e che pertanto non sono caduti i presupposti che stanno alla base dell’inserimento della norma riguardante il tasso di cambio convenzionale nel TUIR. Tutto ciò premesso, impegna il Governo ad adottare, con la necessaria gradualità in occasione della prossima sessione di bilancio e nel quadro delle compatibilità finanziarie le opportune iniziative normative volte a tutelare, ai fini del prelievo fiscale, dalle oscillazioni del cambio il reddito imponibile dei cittadini campionesi, con particolare riguardo alle fasce reddituali medio basse". Patrizia Santangelo

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