Esiti del contenzioso tra il Comune e l'Università pescarese

24 Febbraio 2012   16:31  

“La Cassazione si è abbondantemente pronunciata sul ricorso che vede contrapposti il Comune di Pescara e l’Università ‘D’Annunzio’: addirittura ben tre anni fa, il primo luglio 2009, la Cassazione ha cassato, ovvero annullato, le sentenze precedenti, rinviando il fascicolo a una diversa sezione della Corte d’Appello de L’Aquila per effettuare verifiche che, secondo la stessa Cassazione, sono dirimenti e non sono state eseguite in precedenza, come la revisione delle vecchie delibere, volgendo a favore del Comune l’intero ‘caso’. Per il 25 maggio è prevista la nuova e, a questo punto, ultima sentenza. In altre parole a oggi il Comune di Pescara non ha alcun debito nei confronti dell’Ateneo”. Lo ha detto il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia intervenendo sull’intervista del professor Paolone e smentendo i presunti debiti dell’amministrazione comunale, debiti addirittura pari a 1milione 400mila euro, nei confronti dell’Università.

“E’ evidente che il professor Paolone non è aggiornato sugli sviluppi della vicenda giudiziaria, sviluppi che addirittura risalgono già a tre anni fa - ha detto il sindaco Albore Mascia – con la decisione della Cassazione che ha cassato la precedente sentenza della Corte d’Appello. La vicenda è rapidamente ricostruita: i Comuni di Pescara e Teramo, e le Province di Pescara, Teramo e Chieti, erano convenute su istanza dell’Università ‘D’Annunzio’ dinanzi al Tribunale per il pagamento delle somme che l’ateneo pretendeva quale contributo consortile, ordinario e straordinario, da parte degli Enti come fine dell’esercizio finanziario del 1982. Nello specifico l’Università chiedeva al Comune di Pescara il pagamento di 1miliardo 277mila 549,025 lire, deducendo che secondo la legge del 1982, che aveva soppresso la Libera Università ‘D’Annunzio’, si dovevano devolvere le competenze precedenti a favore della nuova università statale. Nel giudizio di primo grado il Tribunale ha contestato l’istanza del Comune, deducendo la violazione delle norme statutarie e il Tribunale di Chieti, con sentenza del 2004 ha condannato tutti gli Enti al pagamento dei contributi. Ovviamente il Comune di Pescara, come gli altri Enti, ha presentato appello e la Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza del 16 agosto 2007, ha confermato la decisione del Tribunale. Il Comune di Pescara, con gli avvocati Carlo Montanino e Paola Di Marco, ha di nuovo presentato appello in Cassazione nell’ottobre del 2008, e la Cassazione con sentenza del primo luglio 2009 ha completamente ribaltato la situazione cassando le precedenti sentenze e affermando che le censure sollevate dai cinque Enti coinvolti sono fondate ricordando che ‘l’articolo 21 dello Statuto della Libera Università obbligava tutti gli Enti consorziati al pagamento delle spese di impianto dell’Università, degli uffici, costruzione degli edifici necessari, attrezzature, arredamento, sempre che tali spese risultino da progetti, perizie e preventivi approvati; l’articolo 2 dello Statuto prevedeva poi l’esistenza delle sole facoltà di Economia e Commercio, Giurisprudenza e Lettere e Filosofia; l’articolo 20 dello stesso Statuto disponeva inoltre che alle spese ordinarie di gestione dell’Università stessa si provvedesse con i soli contributi ordinari’, contrariamente a quanto richiesto dalla stessa Università. La Cassazione ha ora rinviato ad altra Sezione della Corte d’Appello de L’Aquila per riformulare la sentenza tenendo conto di elementi che il giudizio di merito, come si legge nel documento, avrebbe già dovuto considerare ossia ‘accertare che le delibere aventi a oggetto il pagamento di contributi straordinari riguardassero le spese di impianto, e non di funzionamento, dell’Università; accertare che le delibere stesse riguardassero oneri relativi a facoltà universitarie previste dall’articolo 2 dello Statuto; accertare che le delibere fossero state assunte prima dell’entrata in vigore della legge del 1982’. Quindi la sentenza impugnata, ‘dalla quale non risulta che il giudice di merito abbia compiuto tali accertamenti, è stata cassata, annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello de L’Aquila affinchè vengano applicati i principi di diritto enunciati’. E per il prossimo 25 maggio è già stato previsto il pronunciamento della Corte; a oggi il Comune di Pescara non deve dunque versare alcuna somma all’Università, a differenza di quanto sostenuto in maniera affrettata dal professor Paolone”.

 


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