Fondi borse di studio, Di Orio: aquilani doppiamente penalizzati

17 Febbraio 2011   16:55  

Sulla destinazione del fondo di intervento integrativo per la concessione delle borse di studio agli studenti universitari, che in questi giorni ha visto polemicamente contrapposti il Vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio De Matteis e l’Assessore regionale all’Istruzione Paolo Gatti, interviene il rettore dell’ Università dell’Aquila, prof. Ferdinando di Orio.

"La ratio delle disposizioni previste nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri - afferma - era chiaramente quella di venire incontro agli studenti universitari iscritti nell’Università dell’Aquila. Perché è innegabilmente nei loro confronti che il sisma del 6 aprile 2009 ha determinato le più gravi ripercussioni, con numerosi disagi legati alla carenza di residenze studentesche e alla conseguente necessità di quotidiani spostamenti dalle sedi di origine".

"Il decreto prevede – continua il rettore Ferdinando di Orio – il finanziamento delle borse di studio per gli studenti idonei e, per far questo, diminuisce proporzionalmente il finanziamento alle altre regioni, secondo un’impostazione di tipo solidaristico. Un’impostazione che evidentemente non vale per la regione Abruzzo che, con la sua decisione, finisce per penalizzare gli studenti iscritti all’Università dell’Aquila i quali, è forse il caso di ricordarlo, provengono da tutto l’Abruzzo e sono quelli che continuano ancora a subire le gravi ripercussioni del sisma del 2009".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2010 (Gazzetta Ufficiale n.90 del 19 aprile 2010), lo ricordiamo, prevede testualmente che "in relazione agli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009, al fine di garantire il conseguimento della borsa di studio agli studenti idonei iscritti nelle universita' abruzzesi ed in particolare in quella di L'Aquila, la quota del Fondo di intervento integrativo spettante alla regione Abruzzo e' incrementata, limitatamente al 2009, di un ammontare stimato pari al fabbisogno finanziario necessario. A tal fine, l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 1 e' ridotto in misura proporzionale all'incidenza dello stesso sull'ammontare complessivo del fondo al netto della quota della regione Abruzzo".

 


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