Giunta Abruzzo, approva legge quadro sull'artigianato

13 Luglio 2009   16:00  

La Giunta regionale nella seduta di questa mattina ha approvato la nuova legge quadro sull'artigianato, proposta dal vice presidente e assessore allo Sviluppo economico, Alfredo Castiglione. 'Da tempo, gia' dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 60 del 1996, e' stata avvertita la necessita' di procedere ad una riforma organica della normativa regionale in materia di artigianato - ha dichiarato il vice presidente Castiglione - al fine di dare risposte alle mutate problematiche del comparto'. Questa necessita' e' stata avvertita soprattutto in relazione alle difficolta' di mercato che vivono le imprese artigiane, legate alla crisi finanziaria in atto, che provoca problemi anche gravi principalmente per l'accesso al credito, nonche' nella fase di nascita, crescita, insediamento, gestione e trasmissione dell'impresa medesima, e in materia di formazione professionale. Si e' cercato, pertanto, di individuare misure idonee per sopperire a tali bisogni, sia attraverso il cambiamento e la revisione delle previsioni normative vigenti, sia attraverso il potenziamento di istituti gia' presenti nella legge regionale 60, quali la bottega scuola e l'incentivazione dell'occupazione giovanile, sia attraverso la creazione di altri interventi, come gli aiuti alla trasmissione d'impresa e alla creazione d'impresa o start up, in grado di rendere maggiormente penetrante l'azione della Regione nel settore dell'artigianato. La stesura di un nuovo testo di legge organica dell'artigianato nasce, inoltre, dal mutato quadro di riferimento normativo nato a seguito della riforma costituzionale e successiva legge di attuazione, le quali prevedono, in capo alla Regione, in materia di artigianato, una potesta' legislativa generale, prima esclusiva dello Stato. 'I fondamenti della riforma - ha spiegato Castiglione - si rinvengono anzitutto nei principi ed elementi essenziali, e cioe' nelle sole previsioni generali, rinviandosi alla Giunta Regionale l'adozione degli atti che contengano la normativa di dettaglio, ispirati a principi di imparzialita', trasparenza, buona amministrazione, parita' di trattamento, ragionevolezza e coerenza'. La riforma opera quindi un riassetto delle competenze amministrative delle Regioni e degli Enti Locali. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario. Alle Province sono affidate le funzioni amministrative relative alla formazione professionale e agli interventi diretti a favorire l'incentivazione dell'occupazione giovanile. Ai Comuni sono affidate le funzioni relative agli atti di verifica concernenti l'iscrizione delle imprese artigiane nel registro delle imprese, la modificazione e la cancellazione dal medesimo registro, nonche' quelle rivolte all'individuazione di aree attrezzate per l'insediamento di nuove attivita'. Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono delegate le funzioni amministrative attinenti l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane. Con il disegno di legge varato e' stata data applicazione ad una direttiva del Parlamento Europeo, del 2006, che ha carattere immediatamente precettivo. Tale direttiva prevede infatti che gli Stati membri non possano subordinare l'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo esercizio sul territorio, al coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni. La soluzione adottata e' stata pertanto quella della delega alle Camere di commercio delle funzioni amministrative attinenti l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane.

Nella legge di riforma del settore dell'artigianato il grande patrimonio di conoscenze e professionalita' che era proprio degli organi di autogoverno ed autotutela, le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, e' stato assorbito dall'Osservatorio Regionale per l'Artigianato. Il disegno di legge regionale produce la massima semplificazione dei procedimenti per l'avvio dell'attivita' d'impresa. Per il procedimento di iscrizione delle imprese artigiane, l'albo delle imprese artigiane e' avvicendato a tutti gli effetti di legge con il registro delle imprese, nel quale sono iscritte, sotto la denominazione di 'impresa artigiana', le imprese in possesso dei requisiti stabiliti. Restano inalterate le peculiarita' tipiche dell'imprenditore e dell'impresa artigiana. Questo procedimento si ispira ai principi della massima semplificazione, dell'azzeramento dei tempi e delle procedure per l'avvio di un'attivita' artigiana e del massimo contenimento dei costi per la Regione. Il procedimento di iscrizione e' sostituito a tutti gli effetti dalla 'comunicazione unica' che determina automaticamente l'immediata iscrizione, sussistendo tutti i presupposti di legge. Con cio' si compie un ulteriore passo in avanti, di fondamentale importanza, sulla via della semplificazione amministrativa. Resta salvo pero' il controllo successivo, in quanto le Camere di Commercio possono disporre accertamenti e controlli sulle nuove iscrizioni ed adottare conseguentemente i provvedimenti di cancellazione d'ufficio. La stessa direttiva del Parlamento europeo si applica altresi' in relazione alla libera prestazione dei servizi per il prestatore transfrontaliero e alla liberta' di stabilimento. Nel Titolo I della Parte quarta 'Interventi a sostegno dei confidi' e' stata dettata una disciplina complessivamente intesa a rafforzare il sistema dei confidi e cio' in conseguenza delle nuove regole per il calcolo del rischio di impresa previste dagli accordi di Basilea 2, che comportano il cambiamento radicale delle regole della concessione del credito e quindi del rapporto tra banca e impresa, in applicazione altresi' delle norme che hanno determinato l'individuazione del concetto di attivita' di garanzia collettiva dei fidi e delle forme giuridiche di costituzione che i confidi possono assumere, laddove gli stessi confidi possono avere operativita' territoriale regionale, sino ad ora circoscritta in ambito provinciale. Carattere di novita' hanno i contributi diretti a rafforzare patrimonialmente i Confidi, quali il contributo per consolidamento del patrimonio sociale dei confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo da distribuirsi proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo confidi, compreso quello risultante da fusione, ed il contributo a sostegno delle spese sostenute dai confidi per le operazioni di attuazione del progetto di fusione, nel limite di 50 mila euro, in favore del confidi risultante dalla fusione.

Sono infine contemplate le tipologie del contributo in conto interessi e per integrazione dei fondi rischi. 'La disciplina dettata - ha continuato il vice presidente - riveste natura transitoria, in quanto e' stato avviato il processo di riforma inteso a porre una disciplina generale della materia confidi in senso organico ed intersettoriale'. Accanto alle previsioni normative concernenti gli interventi a favore dei confidi, il Titolo II e' dedicato a 'Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione'. Sono riconfermate le previsioni normative del Testo Unico vigente in ordine alla assegnazione di conferimenti ad Artigiancassa S.p.A da utilizzare a sostegno degli investimenti delle imprese artigiane, attraverso la corresponsione di contributi per ridurre i tassi di interesse ed i canoni di locazione finanziaria. La Parte quarta, che concerne le aree artigianali e artigianali/industriali, attua una profonda modifica rispetto alla vigente disciplina. Innanzitutto, sono individuati con esattezza i soggetti che si pongono quali legittimi destinatari dei contributi, cioe' i Comuni, le Comunita' Montane, i Distretti Industriali, le Filiere, i Clusters ed i Consorzi di imprese artigiane. E' stabilito il principio che i contributi, i quali costituiscono un cofinanziamento, sono concessi per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree attrezzate che al momento della richiesta di contributo gia' devono essere parzialmente urbanizzate e fruite. La Parte Quinta del disegno di legge e' dedicata alla tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, all'Osservatorio regionale per l'artigianato ed ai Centri di Assistenza Tecnica. In proposito un grande ruolo viene assegnato all'istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'Artigianato presso la Direzione Sviluppo Economico della Giunta Regionale, in virtu' della presenza in esso di rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali e delle Associazioni di categoria. In particolare, l'Osservatorio dovra' raccogliere, attraverso l'azione sinergica delle Associazioni di categoria, le indicazioni provenienti dal territorio, monitorando la presenza dell'insediamento di nuove attivita' e le loro opportunita' di sviluppo. L'Osservatorio verra' quindi ad assumere le funzioni tipiche di promozione e sviluppo della categoria artigiana, e di indirizzo programmatico dell'artigianato sul territorio, svolgendo inoltre una funzione consultiva e propositiva nell'affiancamento all'Assessorato allo Sviluppo Economico, in particolare esprimendo pareri e formulando proposte, in qualita' di organo tecnico consultivo della Regione, su iniziative in materia di artigianato. All'Osservatorio e' affidata inoltre l'attuazione degli obiettivi di cui al Titolo I della Parte quinta, in particolare prevedendosi che lo stesso svolga compiti in ordine alla proposizione di disciplinari di produzione, all'istituzione del contrassegno di origine e qualita', forma e caratteristiche tecniche ed estetiche del medesimo e del connesso regolamento d'uso, alla concessione e revoca del 'contrassegno di origine', alla concessione dell'attestato di maestro artigiano, ad iniziative volte ad una migliore produzione ed a una piu' estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche.

 


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore