Giustizia alternativa: Torna l'obbligatorietà della mediazione

Ancora gratis in CCIAA di Pescara fino al 30 settembre

19 Settembre 2013   13:42  


La CCIAA di Pescara, ancora fino al 30 settembre 2013, in esecuzione di un Progetto nazionale finanziato da Unioncamere, offre la possibilità di ricorrere gratuitamente al servizio di mediazione. La gratuità riguarda sia l'avvio della procedura che le spese dovute al completamento ed a saldo della stessa. 

Essendo da anni impegnato sui temi della giustizia alternativa con un investimento in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche di notevole entità, l’Ente pescarese, come tutto il Sistema camerale, ha accolto con estremo favore il ripristino dell’obbligatorietà contenuto nel decreto fare. “Un’occasione unica per risolvere le liti – ha dichiarato il Presidente Daniele Becci - un servizio di qualità che poggia su un’esperienza ultradecennale nel campo della soluzione alternativa delle controversie. Trattandosi di un Ente pubblico sono, inoltre, indiscusse le caratteristiche di terzietà, imparzialità ed indipendenza ed il valore del Servizio è accresciuto grazie alla presenza di Mediatori con esperienze diversificate (Avvocati, Notai, Commercialisti, Medici, figure tecniche) per cui tutte le materie oggetto di contenzioso risultano essere trattate con adeguata competenza”.

L’obbligatorietà del tentativo di mediazione è valido per le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contatti assicurativi, bancari e finanziari, condominio.

Naturalmente, con riferimento ad altre materie, resta ferma la possibilità per le parti di ricorrere alla mediazione in modo volontario o di prevedere lo svolgimento della mediazione con un'apposita clausola contrattuale. Il Legislatore, dunque, sembra convinto che l’obbligatorietà sia la strada da percorrere per produrre quell’effetto di diffusione culturale e di consapevolezza dei vantaggi e delle qualità della mediazione, effetto che con la mediazione volontaria difficilmente sarebbe stato raggiunto se non in tempi estremamente lunghi. Per questo l’obbligatorietà è tornata ma occhio alle novità introdotte. Tra le più rilevanti si segnalano:

  • la competenza territoriale: le domande di mediazione dovranno essere presentate presso un Organismo situato nel luogo in cui ha sede il Giudice territorialmente competente per la controversia;

  • la riduzione della durata massima della procedura di mediazione passata da 4 a 3 mesi;

  • l’assistenza legale obbligatoria: nei casi in cui è previsto l’obbligo del tentativo di mediazione, le parti dovranno essereobbligatoriamente assistite da un avvocato;

  • il primo incontro informativo gratuito: il primo incontro tra le parti consisterà in una sessione preliminare in cui il Mediatore avrà il compito di informare le parti sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento della procedura e verificherà insieme alle stesse ed ai loro avvocati la possibilità di iniziare la procedura di mediazione; nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso - ad esclusione delle spese di avvio e notifica – sarà dovuto all’Organismo;

  • la sanzione per la mancata partecipazione al primo incontro: nei casi di obbligatorietà della mediazione, la parte che non abbia partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, verrà condannata dal Giudice al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

  • l’esecutività immediata dell’accordo in presenza degli avvocati: nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituirà titolo esecutivo per: l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; in tutti gli altri casi l’accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale;

  • avvocati mediatori di diritto: gli avvocati iscritti all’Albo saranno di diritto mediatori, ma dovranno comunque seguire un percorso formativo in materia di mediazione oltre che percorso di aggiornamento teorico-pratici; gli Organismi di mediazione potranno, in ogni caso, autoregolamentare l’accesso dei mediatori alle loro liste.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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