I residenti di san Silvestro ancora in sciopero della fame contro le antenne

16 Luglio 2013   16:59  

Continua lo scipoero della fame dei cittadini di San silvestro Colle per le rimozione delle antenne televisive collocate a pochi metri dalle loro abitazioni.

A seguire il comunicato stampa dei portavoce Barbara Brunella ed Enio Marino:


''Andremo avanti con il digiuno continuo fino a quando non verrà’ riportata la llegalità’ nel nostro quartiere. Aspettiamo che di deve faccia il proprio dovere.

Questo perchè 700 ragazzi minori di eta’ meritano rispetto. Meritano di essere tutelati e non (mal)trattati come cavie umane.

La Corte Costituzionale con varie sentenze ha stabilito che:

la salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela”, sentenza n. 399 del 1996.”

E' mai possibile che quanto accertato da Gianluca Vacca sia vero?

E' possibile cioè che nessuno abbia chiesto al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni rilasciate ai titolari degli impianti siti in San Silvestro colle?

L’omissione se confermata sarebbe gravissima. E su questa vicenda chiediamo che venga fatta luce pubblicamente.

Continueremo a ripetere sino alla morte che l’assenza di autorizzazioni per gli impianti installati ed eserciti nel “non” sito di San Silvestro Colle comporta delle sanzioni sia di natura penale che di natura amministrativo.

Le nostre certezze derivano dalla legge. Quella legge che è violata e calpestata da anni.

Lasciamo alla vostra interpretazione quello che a noi appare chiaro e cioè: il d.lgs 177/2005 testo unico televisione all’art.28, 8 comma così recita:

''la titolarità' di autorizzazione o di altro legittimo titolo perla radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.”.

E questa è solo una delle norme violate.

Riportiamo, in sintesi, alcune sentenze che confermano quanto da noi affermato:

''piano regionale di risanamento o delocalizzazione poteri della p.a.. l’autorità amministrativa ha tutti i poteri e le possibilità per coordinare e regolare le modalità di trasmissione di tutti gli impianti televisivi e radiofonici che operano in una determinata località, anche in assenza di un piano regionale di risanamento o delocalizzazione, in quanto le singole emittenti debbono essere munite dei decreti di concessione del ministero delle comunicazioni (ora ministero dello sviluppo economico), i quali devono contenere l’analitica esposizione di tutti i parametri tecnico operativi.

nella specie l'ordinanza impugnata non ipotizza né che la ricorrente trasmettesse in assenza del provvedimento di concessione né che avesse violato le prescrizioni ivi contenute.

Inoltre, la procedura prevista dal d.m. 381/1998 e dai successivi d.p.c.m. 8 luglio 2003, oltre che dalle leggi speciali, prevede la previa verifica di tutti gli impianti esistenti in sito e delle loro condizioni tecnico operative, eventualmente riportando quelli difformi alle condizioni di concessione e disattivando quelli abusivi;pres. lupo, est. franco, ric. abbaneo. corte di cassazione penale, sez. iii, 15/04/2009 (ud. 09/01/2009), sentenza n. 15707

Altra sentenza:consiglio di stato, sez. vi - 9 marzo 2010, sentenza n. 1387

''l’art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 assoggetta a regime concessorio tanto l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva quanto l'installazione dei relativi impianti. nel settore della radiodiffusione, il regime pubblicistico di concessione appare un ragionevole strumento utilizzato dal legislatore al fine di regolamentare lo sviluppo ed esercizio del servizio e dell’attività stessa. tale ratio, sottesa alla norma, e al più generale impianto della legge, postula che l’attività edilizia di costruzione degli impianti non possa essere considerata funzionalmente autonoma ma accessoria all’attività di radiodiffusione. (cfr. art 25 d. lgs. 259/2003). deve pertanto evincersi che l’art. 4 della stessa legge n. 223/1990, nel richiamare espressamente l’art. 16, pone la concessione alla radiodiffusione quale necessario titolo di legittimazione all’istanza edilizia (cass. pen., iii, 06 novembre 2007, n. 172). pres. barbagallo.''

Leggete ancora e mantenetevi forti:

''Ai sensi dell’art.30 della legge 223/1990...

1.chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.

2. se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

3. se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. la pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

4. chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. ..

Questo articolo è proprio difficile da interpretare.. Pazienza! Anche se ogni pazienza ha un limite.

Noi in attesa della Legalità continueremo a lottare con la ferma speranza che presto quanto dichiarato dal Procuratore di Taranto Franco Sebastio trovi finalmente applicazione anche a San Silvestro:

''Il diritto che non accetta contemperamenti o compressioni di sorta e' il diritto alla vita e quindi alla salute perche' di fronte a un fondamentale diritto tutti gli altri devono cedere il passo”

Ha anche affermato un principio che dovrebbe essere valido per tutti i magistrati e cioè”Il nostro compito è quello di far rispettare e applicare le Leggi.”

 


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