Il Ministero affonda legge stabilizzazione precari

E' stata tutta una sceneggiata

28 Novembre 2008   15:52  

Il Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, ha proposto oggi, al Consiglio dei Ministri, che ha approvato, l'impugnativa della legge della regione Abruzzo n. 17/2008 riguardante '' Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale'' . La famosa stabilizzazione dei precari della Giunta, del consiglio, dei gruppi politici, degli enti strumentali e delle Asl. Approvata tra le polemiche da consiglio regionale non si sa ancora da chi.

L'impugnativa della legge regionale riguarda diversi profili di illegittimità costituzionale.

In via preliminare si contesta l'esercizio della potestà legislativa da parte di una Regione il cui Consiglio regionale e' sciolto e sono imminenti le elezioni regionali, trattandosi di questioni che non rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, ne' sono atti dovuti riferibili a situazioni di estrema gravità.

Le disposizioni relative alla stabilizzazione del personale precario e dei portaborse sono state altresì ritenute illegittime  per non consentite dalla legislazione vigente. Lo stesso dicasi per le norme che stabilizzano il personale precario delle Aziende sanitarie locali, nonostante la nomina da parte del Governo di un Commissario per la realizzazione del piano di rientro nel settore sanitario.

Per tali ragioni, il Governo ha gia' impugnato in precedenza leggi di altre regioni (Lazio, Veneto e Campania ).

Considerata la straordinarietà della situazione e la delicatezza della materia, al fine di evitare che la legge produca i suoi effetti prima della pronuncia della Corte Costituzionale, il Governo ha chiesto alla Consulta di valutare l'opportunità di sospendere anticipatamente l'efficacia della legge.

Quale sarà ora il destino di questi precari?

La prossima giunta, dopo le elezioni si presume,  dovrà obbligatoriamente recepire le osservazioni del Ministero ed abrogare le parti contestate del provvedimento. Praticamente tutte.

700 precari della Sanità non saranno stabilizzati, perché a decidere doveva essere il commissario straordinario Guido Redigolo, ed è molto difficile che lo faccia perché è chiara l‘intenzione di tagliare il personale per ridurre il debito. A molti di loro difficilmente sarà rinnovato il contratto.
 
I 400 precari co. co .co della Giunta regionale, del consiglio e degli  enti strumentali non potranno essere stabilizzati perché il decreto Tremonti, per ridurre il personale,  consente l’assunzione di un numero di dipendenti pari al 15% dei dipendenti che nello stesso anno sono andati in pensione. A conti fatti potrebbero quest’anno essere assunti solo 20 dipendenti.

Nelle intenzioni di D’Amico e dei sindacati si volevano assumere almeno 70 precari storici, che lavorano in Regione da più di tre anni e hanno sostenuto un  concorso, o meglio, un quiz più un colloquio, e che sono stati inseriti, non avendo superato la prova, mediante una graduatoria ad esaurimento.

La Regione Abruzzo, a tal proposito, in base alla popolazione ha un numero di dipendenti regionali molto superiore al fabbisogno considerato ottimale e alla media nazionale.  In secondo luogo più brutalmente il bilancio regionale non consente la stabilizzazione.  L’assunzione di 1000 precari costerebbe ogni anno circa 12 milioni di euro in più. Un dipendente della regione a tempo indeterminato costa infatti 30mila euro l’anno, con stipendi che vanno dai mille ai 1.500. Un costo doppio rispetto ad un precario la decisione è anche politica: il governo è intenzionato infatti a tagliare e accorpare gli enti strumentali della Regione. Eppure in un articolo del provvedimento  c'è scritto che : “L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico della legge di bilancio relativa all’esercizio 2008”.

Niente da fare ovviamente per il personale dei gruppi politici e delle segreterie degli assessori. Una settantina anche loro, chiamati come collaboratori temporanei direttamente dai partiti e esponenti politici. La legge è chiara Pare che avrebbero avuto diritto alla stabilizzazione non solo i cosiddetti portaborse con contratto a tempo determinato, ma tutti quanti, anche quelli con contratto co.pro e  co.co.co .

A gran parte di questi precari scadrà a breve il contratto. Saranno quasi sicuramente  licenziati ed andranno ad ingrossare le fila dei disoccupati abruzzesi. Con l'impugnazione della legge che gli avrebbe regalato la chimera sognata di notte da milioni di precari, un posto fisso ed addirittura ben retribuito, e neanche troppo stressante e faticoso, le regole e il rispetto della costituzione sono state se vogliamo  ristabilite.

Ma non c'è comunque nulla da gioire. Chi da questa brutta vicenda esce malconcia e a testa bassa è una classe politica cinica, irresponsabile e rigorosamente tripartisan (destra-centro-sinistra),  che ha preso in giro centinaia di ragazzi , per un pugno di voti che forse neanche avranno.

FT

 

UNA LETTERA-ESPOSTO INVIATA AL MINISTRO DA UN DIPENDENTE DELLA  REGIONE ABRUZZO


Sono molte le lettere ed esposti inviati da dipendenti regionali, ma anche da rappresentanti sindacali ed esponenti politici. Contrari per varie ragioni alla stabilizzazione di massa.

Eccone un interessante esempio :

On. Ministro,

Il sottoscritto  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  si vede  costretto a  segnalare alla Sua cortese attenzione i seguenti articoli, (intrusi !!??), contenuti nella L.R. n 17 del 24.11.2008, pubblicata sul Bura n. 8 Straordinario del 26.11.2008, recante: “Norme regionali contenenti l’attuazione della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale ”.

all’art. 24, comma 1
Nonostante il (falso !) richiamo espresso all’art. 1, commi 557 e 558 della L. 26.12.2006, n. 296 ( Finanziaria dello Stato 2007) ed all’art. 3, commi 94 e 95 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria dello Stato 2008), con modalità poco trasparenti, per la stabilizzazione del personale precario si fa riferimento ai (secondo loro previgenti e perciò fatti salvi ??) principi contenuti in atti amministrativi, in particolare a due deliberazioni, una della Giunta regionale (n. 38 del 21.01.2001) ed una dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (n. 36 del 27.3.2008). Si evidenzia come la norma in questione rinvii espressamente al “Piano straordinario per il superamento del precariato nella Giunta regionale d’Abruzzo”, approvato con la deliberazione medesima. Tale piano, frutto di un accordo sindacale in cui parte pubblica e parte sindacale sono stati eccessivamente coinvolti per la presenza tra gli stabilizzandi di parenti stretti, prevede requisiti per la stabilizzazione del personale precario che contrastano sia con le disposizioni della Legge finanziaria dello Stato 2007 sia con quelle della Legge finanziaria dello Stato 2008.
Infatti, al punto 1 a) del Piano, con riferimento alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a seguito di procedure selettive pubbliche, in servizio a tempo determinato presso l’ente, che consegua almeno tre anni di servizio al 31 dicembre 2008, è palese il contrasto con l’art. 1, comma 558 L. 296/2006; mentre al punto 2 a), con riferimento ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 29 settembre 2007 e che maturino tre anni di attività nel triennio 2008/2010, è palese il contrasto con l’art. 3, comma 94, lett. b L. 244/2007. Il richiamo, dunque, ai principi statuiti con il succitato Piano, allegato ad un atto amministrativo, consente di prevedere termini e condizioni per la stabilizzazione del personale precario difformi rispetto a quelli stabiliti dalle norme statali, senza farne espressa menzione nella norma regionale. Tali norme estensive comporteranno l’assunzione di circa 300 dipendenti
per un costo di circa 9.000.000 euro l’anno.

all’art. 24 comma 2
La previsione della stabilizzazione per il personale a tempo determinato e per i co.co.co. delle Aziende Sanitarie Regionali risulta in palese contrasto sia con le norme statali sopra richiamate che, soprattutto, con i poteri sostanziali e sostitutivi conferiti al Commissario ad acta nominato dal Governo per perseguire un piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanitario della Regione Abruzzo. Il Consiglio regionale non ha più nessuna competenza in campo Sanitario né tanto meno può perpetrare assunzioni partitocratiche a danno dello stesso Bilancio di Settore.
all’art. 24 comma 3  
La disposizione prevede che la Giunta regionale provveda a bandire corsi-concorsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e riservati alle progressioni verticali per ciascuna delle categorie non dirigenziali, nel rispetto delle programmazioni del fabbisogno del personale annualità 2001/2007 e che a tal fine sono fatte salve le graduatorie formate in seguito a selezioni interne in essere alla data del 3 agosto 2005. Da un lato forse anche giustamente si escute qualsiasi accesso dall’esterno e dall’altro viene delineata una reviviscenza di graduatorie di fatto scadute.

all’art. 24 comma 4  
La disposizione prevede che in attesa del completamento della procedura di stabilizzazione il Consiglio, la Giunta regionale, le ASL e gli Enti Regionali e Strumentali continuano ad avvalersi del personale precario di cui ai commi 1 e 2  (quindi sia tempo determinato che co.co.co) fino alla stabilizzazione dello stesso.
 Le circolari emesse in materia di stabilizzazione dalla Funzione Pubblica (n. 3 del 19 marzo 2008 e n. 5 del 18 aprile 2008) hanno chiarito quali siano i requisiti richiesti per le stabilizzazioni del personale assunto a tempo determinato e dei co.co.co., nonché per la proroga dei relativi contratti ed hanno fatto chiarezza anche rispetto alle tipologie di rapporti di lavoro esclusi. La circolare n. 5, infatti, oltre a ribadire quanto già espresso dalla circolare n. 3, con riferimento alla proroga, specifica che ”…….Riguardo alla possibilità di proroga del contratto di co.co.co., anche nelle more della conclusione del percorso di stabilizzazione, è il caso di precisare che, secondo quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001, la prestazione oggetto del contratto è strettamente correlata agli obiettivi ed ai progetti specifici determinati in sede di conferimento dell’incarico. Ne deriva che la durata del contratto diventa un elemento strettamente dipendente dall’incarico affidato e non si concilia con l’istituto della proroga, salva la necessità di proseguire il contratto per il completamento dell’incarico medesimo o per la realizzazione del progetto assegnati. Non è contemplata, invece, la possibilità di proroga dei co.co.co. neppure in relazione al percorso di stabilizzazione. Va infine evidenziato che al di là della tipologia di contratto ogni volta evocata  (solo per ragioni di capitolo finanziario !), tutti i contratti a termine sono stati assunti in violazione dei parametri numerici,finanziari ma anche funzionali e di fatto sono espletati in un rapporto fisso,ordinario con la Regione e “sulle stesse scrivanie”.

all’art. 25 (LA PARTITOCRAZIA RAGGIUNGE L’APICE CLIENTELARE IN VIOLAZIONE DI NORME FINANZIARIE ,ISTITUZIONALI E SINDACALI PER ASSICURARE UN VANTAGGIO ILLECITO A FIDUCIARI APPARTENENTI ALLO STESSO SCHIERAMENTO  COSI’ CONFIGURANDO UN VERO E PROPRIO REATO PENALE CONE STATUITO DALLA STESSA CASSAZIONE)
L’articolo dispone l’estensione della stabilizzazione ai soggetti impiegati presso le segreterie politiche della Giunta e del Consiglio regionale.
La disciplina delle segreterie politiche è stabilita rispettivamente per il Consiglio dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell’Abruzzo autonomia e organizzazione) e per la Giunta dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale). In virtù di tali leggi (già illegittime e incostituzionali !!), è possibile per la partitocrazia far accedere, senza alcuna selezione, persone di propria fiducia alla Pubblica Amministrazione ed avvalersene non a beneficio della Amministrazione stessa, sebbene a carico del bilancio regionale, ma solo ed unicamente per organizzare e gestire la segreteria politica personale o del Gruppo di riferimento. Occorre anche chiarire che è vero che le leggi in questione sono un aborto giuridico tutto abruzzese che consente di far formalmente sottoscrivere i contratti di collaborazione politica all’Amministrazione, ma ciò non toglie che la chiamata diretta “intuitu personae” resti l’elemento qualificante del rapporto tra il politico ed il suo collaboratore di fiducia, rapporto che come disposto dalle citate leggi regionali ha termine contestualmente alla cessazione dall’incarico del proponente e può essere revocato su iniziativa dello stesso. Le strutture politiche, dunque, non hanno dignità di struttura amministrativa, ma rappresentano una dotazione di personale assegnato alla politica (fuori dalla dotazione organica della Struttura del Consiglio e della Giunta) per i propri interessi e per un periodo di tempo limitato.
Le citate circolari emesse in materia dalla Funzione Pubblica (n. 3 del 19 marzo 2008 e n. 5 del 18 aprile 2008) hanno infatti chiarito che gli incarichi dirigenziali ed i contratti di lavoro che nascono intuitu personae restano esclusi dall’applicabilità della disciplina sulla stabilizzazione in quanto contratti di natura speciale, specificando che tali rapporti hanno natura di per sé limitata nel tempo in relazione alla durata del mandato politico, ovvero in ragione della scadenza prevista per il contratto dirigenziale e che pertanto la specialità dell’incarico, la durata temporanea ed il rapporto fiduciario sono elementi che prevalgono sull’elemento contrattuale del termine, escludendo la precarietà del rapporto e possibili aspettative di stabilizzazione da parte del personale interessato. Al riguardo, la circolare n. 3 chiarisce, inoltre, che, pur in assenza di un esplicito riferimento della norma statale, l’esclusione dalle procedure di stabilizzazione riguarda anche i contratti riferibili agli organi politici delle Regioni, al pari di quanto espressamente sancito per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri, per quelli alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori (vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 2005).
Particolare attenzione merita anche la disposizione contenuta al comma 5 dell’articolo in esame che prevede che, dall’entrata in vigore della legge, alla copertura dei posti destinati alla stipulazione dei contratti fiduciari si provvede unicamente con personale regionale di ruolo, circostanza che darebbe luogo ad una commistione tra struttura politica e struttura amministrativa che non trova fondamento in alcuna norma sull’accesso al pubblico impiego!
Si segnala infine al comma 7 l’ulteriore violazione delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie dello Stato con la previsione della estensione delle disposizioni del Piano straordinario adottato dalla Giunta ai titolari di co.co.co con contratto in essere alla data del 1 gennaio 2008 (art. 3, comma 94, L. 244/2007).
Va infine sottolineato che si tratta di circa 70 dipendenti per un costo complessivo annuo di 2.100.000 euro .

all’art. 26
L’articolo  prevede una procedura di verticalizzazione per il (SOLO ??) personale di categoria B e C assunto a tempo indeterminato che presta servizio presso il Consiglio regionale almeno da dieci anni, attraverso un corso-concorso per soli titoli. Si segnala, al riguardo anzitutto la illogicità e contraddittorietà in termini di una procedura selettiva per corso-concorso per soli titoli! Si evidenzia, inoltre, che una procedura di verticalizzazione del personale del Consiglio potrebbe essere attuata nel rispetto delle norme contrattuali, qualora vi sia disponibilità di posti in dotazione organica e copertura finanziaria della relativa spesa. La disposizione in oggetto non tiene conto delle due citate condizioni ed appare oltre che irragionevole e contraria ai principi costituzionali di buona amministrazione anche inapplicabile.

all’art. 27
In un contesto normativo generale nel quale le leggi finanziarie sollecitano o addirittura impongono la riduzione della spesa di personale, la norma finanziaria contenuta nell’art. recita paradossalmente (e falsamente !) “L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico della legge di bilancio relativa all’esercizio 2008”.
La citata norma finanziaria dunque, se tale può considerarsi, potrebbe eventualmente valere solo per le retribuzioni del personale già previste nel bilancio 2008, ma non garantisce la copertura finanziaria delle procedure di stabilizzazione e di quelle di verticalizzazione previste dagli articoli 24, 25 e 26!
Una valutazione realistica della portata delle disposizioni contenute negli articoli sopra segnalati dunque non trova risposte in una norma finanziaria che non da conto dell’impatto che ci sarà sui bilanci dei futuri esercizi finanziari della regione.
Peraltro le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 sono in contrasto con l’art. 76, comma 5, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 che recita: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.
Si segnala come a parere della Corte dei Conti (deliberazione 120 del 26 settembre  2008), “a tale nuova disposizione, che impone un ulteriore limite di spesa con riferimento a un nuovo parametro (spese correnti) e preferibilmente nell’ambito della contrattazione collettiva, va riconosciuto carattere di (immediata) obbligatorietà per quanto attiene alla riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti”.
Si segnala, peraltro, che la Corte Costituzionale con sentenza 386 del 2008 ha ribadito il principio espresso ex plurimis con le precedenti sentenze n. 213 del 2008, 359 del 2007 secondo cui le leggi regionali istitutive di nuove spese debbono recare una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura.
Ci si chiede, dunque, come il legislatore regionale e coloro che saranno chiamati ad applicare la legge che qui si segnala intendano rispettare i vincoli di finanza pubblica.
Forti perplessità si esprimono inoltre, come sopra anticipato, sull’onere (di circa 11.000.000 di euro/anno)  che la stabilizzazione dei co.co.co, peraltro incaricati con modalità analoghe ai portaborse, comporterà per il bilancio regionale e sulla procedura che dovrà essere attuata per la loro stabilizzazione, tenuto conto che alcune di queste collaborazioni sono oggi a carico di finanziamenti comunitari e, in quanto tali, non computabili nella spesa del personale.

*  *  *  *  *

In conclusione, si segnala come gli articoli e i commi sopra segnalati si pongono in palese contrasto con i principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione incuneandovi tutta una serie di nuovi dipendenti filtrati dalla partitocrazia e a questa asserviti.
 In particolare si ribadisce la palese violazione non solo delle Leggi finanziarie statali, le quali introducono norme di coordinamento della finanza pubblica (cfr. comma 1362 dell’art. 1 della L. 296/06 e comma 162 dell’art. 3 della L. 244/07), ma anche dei principi e criteri generali sanciti in materia di pubblico impiego dalla Costituzione (art. 97, secondo cui agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede solo mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge) e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (art. 36 sull’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile).

Per completezza di informazione riguardo alla questione della stabilizzazione dei precari della Regione Abruzzo, si fa presente che è in corso un’indagine da parte della Procura della Repubblica di L’Aquila aperta non solo a seguito di vari esposti anonimi, ma anche della segnalazione effettuata dal Consigliere regionale Giuseppe Tagliente riguardo alla assunzione per chiamata diretta dei co.co.co. e sui rapporti di parentela esistenti tra alcuni degli stessi con politici e dirigenti/dipendenti regionali e sindacalisti (cd. Parentopoli).
 La stessa Stampa locale e addirittura “ANNOZERO” si sono fatti carico di stigmatizzare l’abnorme degrado partitocratrico imposto da una CASTA arrogante ,prevaricante fin’ora impunita
Il sottoscritto chiede, infine, che quanto sopra segnalato riguardo i rilievi degli articoli della Legge regionale n. 17/2008, vengano esaminati anche sotto il profilo costituzionale in ragione dell’art.127 della Costituzione, ritenendo che le norme in questione ledono il valore universale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle leggi dello Stato e che si tenga anche conto del regime attuale di prorogatio in cui operano gli organi regionali e della qualificazione di norme intruse assunte con una maggioranza inadeguata.

Distinti saluti.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


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