Il testo del Decreto Legge 28 Aprile 39 modificato al Senato

26 Maggio 2009   09:58  

Pubblichiamo integralmente il testo del decreto legge 28 aprile 2009- 39, meghli conosciuto come decreto Abruzzo, con le modifiche, in corsivo, apportate in Senato, in attesa del'approvazione definitiva alla Camera. 

 

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39:

 

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

 

CAPO I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

 

Art. 1.

Modalitˆ di attuazione del presente decreto;

ambito oggettivo e soggettivo

 

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

 

2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dellÕarticolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensitˆ MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.

 

3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di un nesso di causalitˆ diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

 

Art. 1-bis.

Misure urgenti in materia antisismica

 

1. AllÕarticolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: Ò30 giugno 2010Ò sono sostituite dalle seguenti: Ò30 giugno 2009Ò e il secondo periodo  soppresso.

 

Art. 2.

Apprestamento urgente di abitazioni

 

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonchŽ delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la pi sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nellÕambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.

 

2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del Ministro della sanitˆ 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, anche elevati livelli di qualitˆ, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilitˆ ambientale.

 

3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.

 

4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilitˆ, indifferibilitˆ ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

 

5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dˆ notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitˆ, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennitˆ di provvisoria occupazione o di espropriazione  determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.

 

7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso  ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

 

8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, pu˜ essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilitˆ ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

 

9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalitˆ di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

 

10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, pu˜ procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

 

11. Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'aassegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 10 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.

 

11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui allÕarticolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui allÕarticolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui allÕarticolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entitˆ, fino a 10.000 euro, subiti da unitˆ immobiliari giˆ adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta lÕimmediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini  concesso, altres“, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unitˆ abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dellÕarticolo 1, comma 1, sono disciplinati modalitˆ e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma

 

12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

 

12-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, dÕintesa con il presidente della regione Abruzzo Ð Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.

 

13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 10 e 12, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.

 

Art. 2-bis.

Informativa annuale al Parlamento

 

1. Il Governo è tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate

 

Art. 3.

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese

 

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera  determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell''adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;

b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societˆ controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;

c) [soppressa]

d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonchŽ degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) la concessione di contributi, anche con le modalitˆ del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonchŽ di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

e-bis) nel caso di immobili condominiali, lÕassegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente allÕamministratore che sarˆ tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilitˆ separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi lÕamministratore si avvale dellÕausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali

f) la concessione di indennizzi a favore delle attivitˆ produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g) la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attivitˆ produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attivitˆ ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attivitˆ sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivitˆ produttive, nonchŽ le modalitˆ della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

 

1-bis. Ferma lÕintegrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla societˆ controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietˆ sui predetti immobili. Il prezzo della cessione  versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed  conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltˆ presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla societˆ controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietˆ sui predetti immobili  stabilito dallÕAgenzia del territorio. Al fine dellÕattuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dellÕeconomia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa, ovvero dalla societˆ controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attivitˆ economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla societˆ controllata e da essa indicata, i diritti di proprietˆ delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo  pari a quello corrisposto dalla societˆ, con la sola maggiorazione degli interessi legali.

 

1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili,  vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186

 

2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

 

3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche, operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato  concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o pi decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui  stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalitˆ di concessione della garanzia, il termine entro il quale pu˜ essere concessa, nonchŽ la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unitˆ previsionale di base [3.2.4.2] Çgaranzie dello StatoÈ, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b),  autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

4. La realizzazione di complessi residenziali pu˜ essere effettuata anche nell'ambito del ÇPiano casaÈ di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

 

5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietˆ degli immobili per i quali  stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non pu˜ essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dellÕagevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entitˆ di cui allÕarticolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcunÕaltra formalitˆ.

 

5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da pi unitˆ immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metˆ del valore dellÕedificio. In deroga allÕarticolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dellÕedificio

 

6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1,  autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.

 

Art. 4.

Ricostruzione e funzionalitˆ degli edifici e dei servizi pubblici

 

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:

a) i criteri e modalitˆ per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano pi utilizzabili o che siano dismissibili perchŽ non pi rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalitˆ di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonchŽ degli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;

b) le modalitˆ di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti allÕuso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, lÕAccademia internazionale per le arti e le scienze dellÕimmagine di LÕAquila, nonchŽ le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietˆ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) le modalitˆ organizzative per consentire la pronta ripresa delle attivitˆ degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici, per assicurare lÕesercizio delle funzioni di capoluogo di regione al comune di LÕAquila e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

 

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualitˆ di Commissario delegato ai sensi dellÕarticolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

 

3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.

 

4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo  riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo  autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, giˆ predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione  prorogato di sessanta giorni.

 

5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universitˆ e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attivitˆ didattiche e delle attivitˆ dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma  disposta con le modalitˆ previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universitˆ e della ricerca.

 

6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  riconosciuta prioritˆ nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi giˆ programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

 

7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati, dÕintesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso, nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

 

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito pu˜ essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.

 

9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

 

9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.

 

Art. 5.

Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonchŽ alle comunicazioni e notifiche di atti

 

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui allÕarticolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza  fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause giˆ iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

 

1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altres“ sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui allÕarticolo 1, comma 2È.

 

2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. é fatta salva la facoltˆ dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

 

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivitˆ lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchŽ dei termini per gli adempimenti contrattuali  sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. é fatta salva la facoltˆ di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso  differito alla fine del periodo. Sono altres“ sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchŽ i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivitˆ difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dellÕarticolo 6 del presente decreto.

 

4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltˆ degli stessi di rinunciarvi espressamente.

 

5. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonchŽ i termini per proporre querela e sono altres“ sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui allÕarticolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:

a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilitˆ o decadenza per lo svolgimento di attivitˆ difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

 

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altres“, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

 

8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonchŽ durante il tempo in cui il processo  rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

 

9. é istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

 

10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, giˆ nominati alla data del 5 aprile 2009, che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivitˆ lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullitˆ, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9, ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di LÕAquila. é fatta salva la facoltˆ per il giudice, civile ed amministrativo, di adottare i provvedimenti di cui allÕarticolo 663, primo comma, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate.

 

11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

 

Art. 6.

Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilitˆ interno, modalitˆ di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari

 

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivitˆ nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonchŽ alla Regione, nonchŽ di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonchŽ i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivitˆ degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietˆ dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonchŽ la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonchŽ di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

h) la eventuale proroga di un anno del termine di validitˆ delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonchŽ i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attivitˆ produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchŽ entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonchŽ la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto allÕAlbo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per lÕiscrizione nel registro di cui allÕarticolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonchŽ dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1¡ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonchŽ alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;

o) l'esclusione dal patto di stabilitˆ interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

p) l'esclusione dal patto di stabilitˆ interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

q) le modalitˆ di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b);

r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

r-bis) la sospensione dei procedimenti istitutivi dellÕazienda ospedaliera universitaria San Salvatore di LÕAquila e dellÕazienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;

r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui allÕarticolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
            r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dellÕapplicazione delle sanzioni previste per lÕinosservanza dellÕobbligo di identificazione degli animali.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pu˜ essere disposto il differimento dei termini per:

a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sullÕordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1¡ aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;

d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

 

3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1¡ novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi  prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

 

3-bis. Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n), possono essere attuate limitatamente allÕesercizio finanziario 2009, nellÕambito delle risorse di cui al comma 4

 

4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettere da a) ad n)  autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.

 

4-bis. Il termine per lÕapprovazione del piano di tutela delle acque della regione Abruzzo  prorogato al 30 giugno 2010. Le Autoritˆ di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani di gestione di cui allÕarticolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel piano di tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i comitati integrati delle Autoritˆ di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

 

Art. 7.

Attivitˆ urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate

 

1. Per gli interventi di assistenza giˆ realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonchŽ per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme giˆ trasferite al fondo della Protezione civile,  autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalitˆ previste dal comma 2, al personale delle Forze armate.

 

2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attivitˆ necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009,  autorizzata, a decorrere dal 1¡ giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attivitˆ indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1¡ giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa, prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili procapite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco,  autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1¡ gennaio 2009, le parole: Çe di poliziaÈ sono sostituite dalle seguenti: Çdi polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuocoÈ; a tal fine  autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dallÕanno 2009.

 

4. La regione Abruzzo  autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanitˆ e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

 

4-bis. Al fine di assicurare la piena operativitˆ del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per lÕanno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dallÕanno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

Art. 8.

Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese

 

1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:


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