L'Aquila: mille ettari di aree bianche a rischio speculazione edilizia

Nasce la Rete Stop al consumo di territorio

19 Novembre 2011   13:38  

Aree bianche: ovvero, aree la cui destinazione urbanistica – solitamente verde pubblico o servizi – è scaduta, essendo trascorsi molti anni dall'entrata in vigore del Piano regolatore, e che oggi vanno rinormate.
Se non lo fa il Comune, il privato può ricorrere al Tar, che nomina un commissario ad acta che assume tutte le funzioni dell'Ente e stabilisce la nuova destinazione d'uso del sito.
Il rischio, concreto, che si paventa, è che si agisca su singole porzioni di territorio causando, di fatto, una cementificazione senza precedenti e chiudendo ogni tipo di programmazione urbanistica.

A L'Aquila, le aree bianche hanno un'estensione di 11 milioni di metri quadrati. Trascurare il problema, significa esporre il territorio alla speculazione edilizia, trattandosi di superfici che il più delle volte rappresentano le ultime aree verdi in un contesto urbano già fortemente degradato, anche a causa della massiccia edificazione causata dall'emergenza sisma.

Per scongiurare il rischio, è nata la “Rete Stop al consumo di territorio”. Ai microfoni di Abruzzo24ore.tv l'architetto Antonio Perrotti.

servizio Marco Signori
riprese e montaggio Marialaura Carducci


LA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA RETE STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO 


Determinazioni per una ridefinizione urbanistica di tutte le “Zone a vincolo decaduto” (ex DM 1444/68) del PRG di L’Aquila

Premesso

-          che il PRG attualmente vigente  fu approvato con Delibera del C. R. n.162/33 del 6.7.1979 (Pubblicata sul BURA in data 10.9.1979);

-          che nel PRG sono stati previste aree destinate a Servizi,a Verde Pubblico,a Parcheggi e ad Attrezzature Generali per circa 1120  ettari;

-          che tali vincoli,in quanto preordinati all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001  hanno una sostanziale durata di cinque anni ;

-          Che in anni precedenti già  il Duca Rivera aveva ottenuto dal Commissario TAR sulle aree adiacenti al Castello omologo un indice di Uf= 0.60 mq/mq;

-          Che,successivamente, in tal senso e al fine di tutelare i propri interessi,alcuni proprietari  (circa 13) si sono attivati  prima,ai sensi dell’art. 44 della L.R. 11/99, per ottenere l’esercizio del “Potere sostitutivo” della Provincia e che poi gli stessi si sono rivolti al TAR per la nomina di un Commissario ad Acta;

-          Che il TAR con Sentenza n. 37/2010 ha nominato il Commissario per la Ricostruzione  Chiodi o suo delegato quale Commissario ad Acta per provvedere alla ridefinizione di 13 delle aree a vincolo decaduto;

-          Che Chiodi ha conseguentemente delegato/nominato per tale adempimento l’arch. Francesco D’Ascanio Dirigente del Servizio Pianificazione della Regione;

-          Visto il perdurare di qualsiasi concreta iniziativa da parte dello stesso Comune tesa a sanare  tale annosa inadempienza;

-          Viste le Deliberazioni assunte in luglio , previa “trasparenza amministrativa”

       ex art. 35 della L.R. 18/83, dal Commissario ad Acta relative a 9 aree (…su 13….);

-          Considerato che per le stesse il Commissario ha preteso la cessione del 50 % del lotto di proprietà consentendo un’edificabilità  sulla restante pari ad un Uf=0,15/0,20;

-          Ritenute sostanzialmente congrue e praticabili le indicazioni date dal Commissario in quanto, pur essendo in contrasto con l’art. 49 delle L.R. 70/95,vanno comunque a tamponare un pericoloso contenzioso senza stravolgere la sostanza delle vecchie previsioni del PRG;

-          Considerato che tali riconoscimenti di edificabilità non saranno facilmente attivabili in quanto tali lotti sono per lo più interni ai “comparti di zone destinate a standards” e quindi sprovvisti di opere di urbanizzazione e di accessibilità;

-          Che gli stessi interventi ove realizzabili risulterebbero sicuramente episodici e disorganici con sicuro danno per una logica di piano;

-          Considerato che intorno a tali ipotesi insediative debba perciò essere recuperata una più organica azione di piano;

-          Che l’A. C. è perciò chiamata ad adottare un’organica variante di salvaguardia recuperando gran parte delle aree destinate a standards con particolare attenzione a quelle più interne al tessuto insediativo;

-          Visto, che sia rispetto al DM 1444/1968 che rispetto al PRG del  1979 sono, infatti,  triplicate le esigenze di parcheggio, aumentate le esigenze di verde attrezzato e che in particolare sono ormai obbligatorie aree aggiuntive per il Piano Emergenza comunale (per la sosta momentanea e per l’eventuale rifugio-ricovero);

-          Considerato che tali nuove esigenze impongono rispetto allo standard di legge di 24 mq per abitante dettato dal DM 1444 del 1968, uno standard aggiuntivo di almeno altri 20 mq/ab;

-          Visto e considerato che tutte le Determinazioni  monocratiche Commissariali non contengono le preliminari valutazioni  (geologiche-sismiche) come quelle di cui all’art. 13  della L. 64/74,  né ,tantomeno, le necessarieValutazioni tecnico-ambientali preventive , come quelle idrogeologiche o peggio come quelle  paesaggistiche o ambientali derivanti dalla L.1497/39 e da Direttive UE (come N.O., VAS , V di I , VIA);

-          Evidenziato e richiamato come sicuro riferimento normativo che la stessa L.R. 70/ 95 all’art. 49 ,proprio per normare il territorio anche in caso di assenza o decadenza di Piano, introduce un’opportuna norma che in caso di vincoli scaduti  ammette esclusivamente :

  • le ristrutturazioni edilizie  degli edifici residenziali,  o, gli interventi di cui all’art. 4  della L. 10/77:

Considerato che in conseguenza di tali obiezioni normative, procedurali , di merito e di praticabilità la vicenda abbisogni di un ‘organica e praticabile soluzione e che in tal senso si debba andare all’adozione immediata (entro 60 giorni) di una Variante di salvaguardia;

PROPONE:

1)      di confermare tutte le previsioni per le zone di cui agli articoli 29,30, 31,32,33,34,35,36,37, 39, 40,43 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente dando a tutte comunque un indice di edificazione ( a destinazione indifferenziata ?) pari a quello previsto dall’art.  49 della L.R. 70/95 di 0,03 mc/mq;

2)      Di stabilire che ove le proposte progettuali siano organiche e urbanisticamente vantaggiose per l’Amministrazione comunale l’indice di edificabilità  può essere elevato a 0.05 mc/mq;

3)      Di dare atto degli atti monocratici del Commissario regionale arch. Francesco D’Ascanio estendendone l’applicabilità con l’indice minimo di 0,15 ai soli commissariamenti già attivati;

4)      Di demandare all’A. C. , nel caso di irrilevanza strategica e quantitativa delle previsioni, l’evetuale valutazione di riconvertire la cessione in un contributo economico;

Resta fermo che per tale Variante l’ A. C. previa verifica di Trasparenza Amministrativa ai sensi dell’art. 35 della L.R. 18/83 e s. m. e i.,  è tenuta:

-a verificare la praticabilità di tutte le previsioni ai sensi dell’ex art 13 della L. 64/74 e con la Carta della microzonazione sismica comunale;

-a verificare la praticabilità delle stesse con il Piano stralcio Alluvioni e frane;

-a predisporre un’apposita approfondita e interdisciplinare Valutazione di ImpattoAmbientale (o VAS ?);

Resta,altresì fermo che tutte le previsioni riproposte potranno trovare una più organica collocazione zonizzativa ,normativa e di indici in una Variante generale da predisporre entro 6 mesi dall’adozione della presente Variante.


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