La Regione approva legge per favorire alternative alla vivisezione

01 Agosto 2012   13:06  

'' La legge approvata oggi è in assoluto tra le prime in Italia a regolamentare un nuovo ambito di intervento di carattere regionale, ossia quello delle alternative alla sperimentazione su animali, ponendo l’Abruzzo all’avanguardia in questo contesto scientifico”.

Questo il commento del proponente e primo firmatario Riccardo Chiavaroli, cofirmata dal consigliere dei Verdi Walter Caporale e dalle Consigliere del PDL Verì e Petri, e votata dal Consiglio Regionale all’unanimità.

 “Si tratta – affermano i firmatari – di un passo avanti nella tutela degli animali, verso il riconoscimento del loro essere soggetti senzienti. Una legge condivisa e partecipata, quindi, che prevede il coinvolgimento di università ed enti nell’applicazione, attraverso un organismo ad hoc che serva da stimolo all’innovazione e alla ricerca, senza costrizioni pregiudiziali o ideologiche ma in collaborazione con la Regione”.

“Peraltro - concludono i proponenti - il testo approvato oltre a fissare nuovi criteri di civiltà e di diritti nonchè di accoglimento di sensibilità sempre più presenti nella società, mira a tutelare la salute umana riconoscendo che la sperimentazione sugli animali spesso non ha riscontri scientifici diretti sulle persone.”

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha origine dalla sempre più generale presa di coscienza, da parte della società, dell’importanza della vita e del benessere degli animali.

Favorisce gli accordi tra Regione, Università e Istituti scientifici anche attraverso l’istituzione di comitati per la sperimentazione animale. Con la presente norma, inoltre si istituisce l’Osservatorio Regionale sulla Sperimentazione Animale (ORSA) composto da cinque membri.

Ne deriva con assoluta evidenza la necessità di un’assunzione di responsabilità da parte della Istituzione che rappresentiamo, attraverso l’emanazione di norme regionali che regolamentino l’utilizzo degli animali a fini sperimentali.

Il tutto nelle more dell’attuazione in ambito nazionale e regionale della Direttiva comunitaria 2010/63 CE, che riafferma il principio che il benessere e, di conseguenza, la vita degli animali è un valore sancito dall'art. 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce agli animali la natura di esseri senzienti.

Queste nuove disposizioni comunitarie impongono che l’impiego degli animali nella sperimentazione venga, quanto più possibile, ridotto in modo severo, evitando quelle sperimentazioni superflue e già riportate in letteratura, per limitare la sofferenza agli animali.

Siamo perfettamente consci del fatto che ci si stia muovendo sul terreno particolarmente difficile della legislazione concorrente in materia di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 117 della Costituzione;

ciò premesso, occorre prendere atto di una crescente richiesta dei cittadini che invitano sempre più spesso le amministrazioni territoriali ad impegnarsi su battaglie di grande valenza sociale;

inoltre occorre prendere ulteriormente atto dei mutamenti in senso regionale del paese che potrebbero spingere la Corte ad “ammodernare” la propria giurisprudenza consentendo ulteriori margini di manovra alle amministrazioni regionali.

I dati diffusi sui risultati ottenuti con la sperimentazione sugli animali sono quanto meno allarmanti e meritano una riflessione. Infatti, secondo il report annuale dell’associazione dell’industria, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, "Pharmaceutical Industry Profile 2002" soltanto un "candidato farmaco" su cinquemila sperimentati viene introdotto sul mercato, uno su mille supera i test "pre-clinici" (su animali) e, tra i selezionati, solo uno su cinque passa i test "clinici" (sull’uomo).

Anche l’Ufficio di Farmacovigilanza dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) segnala un preoccupante aumento delle reazioni avverse ai farmaci che porterebbero a confermare l’inattendibilità della sperimentazione animale.

Va evidenziato poi che le prove effettuate su animali si rivelano "non predittive" per l’uomo, fallendo cioè l’obiettivo di prevedere il risultato sugli umani nel 99,7% dei casi (fonte: 2005 - Lindl et al. ALTEX22(3):143-151) generando cosi possibili conclusioni sbagliate e spesso pericolose.

L’errore generato nella fase "pre-clinica" sembrerebbe quindi trascinarsi e dilatarsi in fase "clinica" su volontari umani, con il risultato che il 90% dei potenziali farmaci non supera le prove sui volontari umani mostrando effetti avversi che nei test sugli animali non erano stati rilevati (fonte: Lav – "Sperimentazione Animale e farmaci che ammalano" – 2006 Mike Leavit (US Secretary of Healt and Human Services).

Vi è pertanto la necessità di introdurre metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali non solo a tutela di quest’ultimi ma anche a tutela dei volontari umani e successivamente sui pazienti che si prestano alla fase finale delle sperimentazioni prima del rilascio definitivo.

Attualmente i principali centri di ricerca scientifica hanno incrementato la sostituzione degli animali da esperimento, ad esempio, con colture cellulari sistema biologico di riferimento per l’intera comunità scientifica, nei campi virologico, farmacologico, tossicologico, oncologico, immunologico, anche in collaborazione con il mondo universitario.

In virtù di queste attività, appare evidente come sia auspicabile, ed è questo lo scopo della presente legge, un orientamento delle istituzioni verso la promozione di metodi di ricerca che mettano in primo piano la salvaguardia della vita e del benessere degli animali senza diminuzione dell’impegno e dei risultati della ricerca per la salute umana e animale. 

TESTO DELLA LEGGE APPROVATA

Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

Articolo 1 (Finalità)

La Regione Abruzzo tutela e promuove il benessere degli animali in quanto esseri senzienti, sostiene la riduzione del loro utilizzo a fini sperimentali e ad altri fini didattici e scientifici, mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso ad animali vivi.

Articolo 2 (Accordi con le Università e gli Istituti scientifici)

Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove e realizza appositi accordi con le Università degli Studi e gli Istituti scientifici e di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale. Gli accordi di cui al comma 1, possono prevedere l’istituzione da parte delle Università e degli Istituti scientifici di comitati per la sperimentazione animale. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dalla Giunta Regionale tramite la Direzione competente in materia di tutela della salute.

Articolo 3 (Osservatorio Regionale sulla Sperimentazione Animale)

Al fine di promuovere il benessere e la tutela degli animali impiegati nella sperimentazione e svolgere funzione di proposta in merito a metodologie alternative all’uso di animali vivi è istituito presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute, l’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) per il trattamento della documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione animale in ambito regionale.

L’ORSA si compone di cinque membri, senza specifica retribuzione, esperti nelle discipline che hanno attinenza con la sperimentazione animale. I componenti dell’ORSA sono nominati dal Consiglio Regionale.

Dei cinque componenti almeno uno deve essere scelto tra i nominativi indicati dalle associazioni di volontariato legalmente riconosciute aventi finalità di protezione degli animali e di sviluppo di metodi di ricerca che non facciano uso di animali.

L’ORSA attiva e gestisce un sistema informativo regionale per la registrazione della documentazione trattata ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

I dati e le informazioni elaborati dall’ORSA sono raccolti annualmente in un Rapporto annuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo contenente:

- l’elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti fornitori autorizzati a livello regionale;

- il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori; - le finalità e le tipologie dell’esperimento;

- il numero e le specie degli animali ceduti o detenuti dagli stabilimenti di allevamento.

Al fine di assicurare la competenza professionale del personale che, a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, l’ORSA coordina e programma corsi formazione attinenti alle attività di competenza ed alle specie utilizzate, assieme all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo che ne sostiene la spesa. Le informazioni che rivestono particolare interesse commerciale, ai sensi del d.lgs. 116/92, non sono pubblicate sul Rapporto annuale.

Art. 4 ( Norma finanziaria)

Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. Le pubbliche amministrazioni deputate e competenti provvedono alle attività previste dall’articolo 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 ( Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


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