La ricostruzione post-terremoto e la trasparenza che non c'è

Se la verità è un'opinione la legge è un fatto

12 Giugno 2009   22:05  

In uno stato di diritto subito dopo la realtà materiale l’unica certezza su cui una persona possa fare affidamento è la legge. La legge è infatti l’unica cosa su cui non si possano fare illazioni, sulla quale non è possibile avere opinione. Per questo prima delle leggi che ci dicono cosa dobbiamo fare ci sono delle leggi che ci dicono come dobbiamo farlo.
Approfondiamo due aspetti del decreto 39, più conosciuto come decreto Abruzzo.
Le procedure per l'assegnazione dei lavori di realizzazione degli alloggi definiti provvisori che da settembre - stando alle promesse di Governo e Protezione civile - ospiteranno circa quindicimila sfollati, come è noto hanno visto partecipare con successo ditte esclusivamente extra regionali. Il responso delle assegnazioni ha lasciato l'amaro in bocca a molti imprenditori abruzzesi e suscitato qualche polemica.
A molti, tuttavia, deve essere sfuggito un dettaglio non secondario che potrebbe contenere la motivazione dell'esclusione delle aziende locali. Molto probabilmente, infatti, ditte abruzzesi ed aquilane in particolare non sono state neanche interpellate.
Prima di ogni altra cosa, c'è da sottolineare l'assoluta legalità delle procedure. Scopo di questo articolo non è quello di denunciare trasgressioni o presunti illeciti, perchè, è doveroso precisare, quanto fatto fino ad ora rientra assolutamente nella leglità, quanto quello di cercare di capire se i mezzi di diritto adottati siano stati quelli più idonei.
L'assegnazione dei lavori di opere infrastrutturali ha lo scudo normativo che consente alla Protezione civile di scegliere le ditte con la semplice negoziazione e non attraverso la pubblicazione di bandi di appalto pubblici aperti a tutti i soggetti interessati.
La legge infatti impone che l’assegnazione di ogni lavoro svolto su commissione dell’amministrazione pubblica debba essere fatto attraverso una gara pubblica aperta a tutti i soggetti che vogliano partecipare, sarà poi l’offerta migliore a vincere la possibilità di svolgere quel lavoro.
Ma non sempre è così, in alcuni casi, emergenze particolari o altro, si procede diversamente perché non si ha il tempo o il modo per istituire una gara; il responsabile dell’amministrazione che ha bisogno di quel lavoro quindi individua chi può svolgerlo e lo assegna.
Infatti il decreto 39 rimanda all'art. 57 del decreto legislativo 163 del 2006 che permette l'assegnazione di lavori pubblici attraverso la libera negoziazione in caso di emergenza.
Quindi il commissario Bertolaso può scegliere le aziende cui far svolgere i lavori con una sorta di chiamata diretta, con il potere di interpellare direttamente l'azienda alla quale si vuole affidare l'incarico.
Questo tipo di procedura, specificamente prevista per situazioni di emergenza, trova ragione nella necessaria tempestività d'azione data dalle situazioni.
Fin qui nulla di anomalo, le anomalie iniziano quando si va ad analizzare cosa si intende per stato di emergenza; secondo la legge 225 del 24 febbraio 1992, quella che istituisce la protezione civile, lo stato di emergenza deve avere dei limiti espressi di durata ed estensione territoriale. Ad oggi è stata individuata con precisione l’estensione territoriale, ma nulla si sa di quanto i parametri dell’emergenza dureranno nel tempo.
Si potrebbe dire che la legittimità non necessariamente giustifica l'opportunità.
Se ciò può essere non solo compreso ma auspicato nella fase immediatamente successiva al tragico evento per l'organizzazione della fase dell'emergenza, non è tollerabile diventi la costante con la quale si operano scelte anche strategiche e dunque determinanti per il futuro di un territorio.
La necessità di tempi rapidi, ha probabilmente dettato le scelte della Protezione civile, che inevitabilmente avranno la controindicazione di non fa lavorare neanche un aquilano e far girare molto meno risorse nell'economia locale.

Il decreto 39 poi prevede una deroga della legge 241 del 1990 in materia di comunicazione dei procedimenti amministrativi.
Il risultato della deroga però non snellisce di fatto il passaggio burocratico, evita semplicemente l'obbligo di indicare l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento e i suoi tempi, le possibilità di impugnazione e gli uffici nei quali si può prendere visione degli atti.
Infatti dal 6 aprile nessun procedimento è stato comunicato nelle forme prescritte.
Venendo a esempi concreti, coloro ai quali la Protezione civile ha espropriato i terreni per la localizzazione degli alloggi, hanno si saputo degli espropri, intuendolo dalle sommarie piantine pubblicate dai quotidiani, ma non: chi li ha fatti (l'amministrazione competente), a chi protestare (l'ufficio competente), come far valere i propri eventuali diritti (possibilità di impugnazione); indicazioni che la legge impone ma che grazie alla deroga possono essere evitate.
A stupire quindi è il fatto che nel decreto venga derogata una legge per nulla in contrasto con le modalità di comunicazione previste dal decreto stesso, facendo sorgere il sospetto che gli omissis che si vengono a verificare siano studiati ad arte per ledere profondamente la popolazione a tutto vantaggio di eventuali scelte impopolari o gruppi di potere.
Ai cittadini non sarà comunque possibile sapere chi, con quali modalità, quali tempi, gestirà i fiumi di denaro che fino ad oggi si sono spesi e che si spenderanno ancora fino alla fine del periodo definito di emergenza.
Il ministro Brunetta, in ogni caso, assicurò che tutto sarebbe stato pubblicato su internet. Gli aquilani e gli abruzzesi attendano fiduciosi.

Marco Signori
Daniele Mingroni


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