La regola generale dice che le gomme da neve, o in alternativa le catene a bordo, vanno tenute a partire dal 15 novembre 2019 fino al 15 aprile 2020.
La normativa dichiara che in questo periodo bisogna essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli oppure di pneumatici invernali che siano idonei alla marcia sul ghiaccio o sulla neve. Esiste una direttiva del Ministero dei Trasporti che prevede una deroga che permette di installare i suddetti dispositivi da un mese prima all’entrata in vigore, cioè dal 15 ottobre, e di disinstallare gli stessi entro un mese dopo la fine dell’obbligo, quindi il 15 maggio.
Il Codice della Strada introduce l’obbligo di montare le gomme invernali sia sulle auto che sui mezzi pesanti, secondo quanto prescritto dall’art. 6 riguardo la legge n.120 del 29 luglio 2010. Sono poi gli enti che gestiscono le singole tratte ad emettere le ordinanze specifiche e quindi decidere se imporre tal obbligo, segnalandolo sulla strada con gli appositi cartelli che indicano le catene da neve obbligatorie; tale imposizione parte proprio dal punto in cui viene posizionato il segnale.
Non rispettare l’obbligo di circolare con gomme termiche oppure con catene a bordo dal 15 novembre, sulle strade dove è previsto, comporta il rischio di dover pagare una sanzione amministrativa. Gli importi della multa possono variare da un minimo di 41 euro nei centri abitati, fino a 168 euro, come previsto dall’art. 7 e dall’art. 14 del Codice della Strada, e da un minimo di 84 euro, fino ad arrivare alla cifra di 335 euro, per quanto riguarda invece le zone al di fuori dei centri abitati, quindi le autostrade, le strade extraurbane principali o assimilate.