L´Ambasciata italiana a Berna (Svizzera) informa dellentrata in vigore della clausola di non assicurazione per il ritiro in contanti della prestazione professionale svolta dai cittadini italiani residenti in Svizzera che lasciano definitivamente il paese dopo il 1 giugno 2007 senza aver raggiunto letà pensionistica.
La condizione prevista dallarticolo 10 del Regolamento Ce 1408/71, che coordina i sistemi di sicurezza sociale, è stata infatti sospesa per un periodo transitorio di cinque anni a partire dal 1 giugno 2002, data di entrata in vigore dellaccordo fra lUnione europea e la Svizzera sulla libera circolazione. Di conseguenza, prima della scadenza del periodo transitorio, si è reso necessario negoziare una procedura amministrativa che uniformasse il comportamento dei beneficiari e delle amministrazioni interessate.
Una persona che lascia definitivamente la Svizzera e rientra in Italia, quindi, può richiedere in qualsiasi momento il pagamento in contanti della parte obbligatoria riguardante la prestazione professionale svolta, come previsto dall´accordo firmato il 24 gennaio 2007 dai rappresentanti del Fondo di garanzia del secondo pilastro e dellInps.
E´ necessario, ai fini della liquidazione, che il richiedente non risulti iscritto allassicurazione obbligatoria contro i rischi di invalidità, vecchiaia e superstiti al momento della comunicazione da parte dell´Inps al casellario centrale (90 giorni dopo la notifica di ritiro presso lautorità competente in Svizzera). La prestazione professionale svolta in Svizzera, infine, potrà essere ritirata in capitale senza condizioni al compimento dei 65 anni o alletà della pensione anticipata, secondo i regolamenti delle singole casse professionali.