Quegli interessi anche del 374% per le rate dei mutui sospesi dopo il terremoto...

COPERNICO - SECONDA PUNTATA

13 Luglio 2012   15:00  

La seconda puntata di Copernico si occupa di un altro tema spinoso: la sospensione dei mutui a seguito del sisma del 2009 in Abruzzo. 

protagonista in studio  Gianni Colangelo, esperto in servizi finanziari, saggista, consulente giuridico.

In seguito al sisma del 4 aprile 2009 il governo ha sospeso per legge i pagamenti delle rate dei mutui (e dei finanziamenti) dal 4 aprile 2009 al 31 dicembre del 2009 a tutti i soggetti residenti nel cratere.

A causa della sospensione imposta per legge solo alcune banche non hanno richiesto interessi. Il legislatore, per legge, avrebbe potuto disporre che su tale dilazione non gravassero interessi. Così non è stato.

Di conseguenza seppure discutibile dal punto di vista etico e morale, spiega Gianni Colangelo, la decisione è lecita.

Le banche che hanno sospeso la richiesta dei pagamenti obbedendo ad una prescrizione di legge hanno il diritto di richiedere gli interessi per il periodo della durata della dilazione (art. 820 c.c.).

Tuttavia, le banche devono attenersi al contratto interpretato secondo la legge.

Il tasso d’interesse da applicare è quello contrattuale, l’ammontare dell’interesse deve essere commisurato alla durata della dilazione di ciascuna, singola rata prorogata ed essi devono essere calcolati sulla sola quota capitale risultante dal piano di ammortamento risultante dall’applicazione dell’interesse semplice (non di quello composto).

Chi applica non il tasso così come appena descritto ma richiede un interesse usurario commette un reato. Ebbene si sono verificati casi che purtroppo vanno in questa ultima e deprecabile direzione.

I fatti sotto esame assumono maggior rilievo se si pensa che anche ai terremotati dell’Emilia è stata annunciata la proroga delle rate dei mutui.

Per cui è del tutto lecito attendersi che certi giochini si ripetano.

Gianni Colangelo fa un esempio concreto, ed è il caso più eclatante.

Si tratta delle rate del mutuo contratto da una signora ''terremotata'' su una casa che ora è un cumulo di macerie.

Il contratto prevede un tasso numericamente determinato del 3,25% d’interesse annuo da restituire con 240 rate mensili di cui 6 rate da € 680,63 oltre a 234 rate da € 726,14.

Ciò che determina il tasso effettivo del 5,03%.

Si tratta del solito giochetto di cui abbiamo parlato nella prima puntata per cui si pattuiscono contemporaneamente più prezzi in cambio del prestito di una somma data a mutuo. Ciò che rende il contratto radicalmente nullo.

Ma torniamo a parlare degli interessi applicati sulla dilazione delle otto rate di mutuo per il periodo aprile- dicembre 2009. Dopo lo scadere della proroga (inizio 2009) la banca richiede alla s.ra A.L.C. gli interessi sulle rate scadute relative al mutuo sulla su casa che ora è un cumulo di macerie. La somma delle quote di capitale contenute nelle rate scadute è pari a € 3.381,61.

La banca per questi otto mesi di dilazione chiede alla s.ra A.L.C. un totale di interessi pari a € 3.367,84. Si tratta del 100%.

In termini assoluti. Io ti do 100 e ti restituisco 200, se questo genere di richiesta avviene dopo un anno di dilazione sarebbe del 100%.

Il calcolo effettuato da Gianni Colangelo è più complesso e determina un tasso effettivo del 374,237%. È evidentemente un tasso ed una richiesta usuraria.

Per capire come si giunga a questo risultato usiamo l’intuito (i calcoli, si ripete sono più complessi).

Se riceviamo un prestito di 100 e dopo un anno restituiamo al prestatore di denaro 200 avremo un tasso del 100% su base annua. Ma nel caso della signora A.L.C. si tratta di dilazionare 8 rate (dal 3 aprile al 31 dicembre) mensili.

Dunque la dilazione massima è di otto mesi e la minima è di pochi giorni.

Possiamo assumere che la data mediana da cui far decorrere la dilazione è 4 mesi (8 diviso 2), dunque da settembre. Quattro mesi sono un terzo dell’anno, di conseguenza, tornando all’esempio di prima, se prendiamo a prestito 100 e restituiamo 200 dopo quattro mesi abbiamo un tasso del 300%.

Il TEG del 374,237% è intuitivamente plausibile e possiamo pianamente concludere che la banca ha fatto usura nei confronti di una terremotata. Applicando, invece, il tasso numericamente determinato e previsto dal contratto alle quote capitale di ciascuna, singola rata, la signora A.L.C. avrebbe dovuto pagare solo 44,3 euro. Postilla angosciosa.

Poiché la sospensione dei pagamenti riguarda tutti i soggetti insistenti sul cratere e poiché le banche si conducono con gli enti pubblici così come fanno con i privati, la domanda è: quale tasso è stato applicato agli enti pubblici sulle rate prorogate per legge?

La risposta coinvolge l’entità del debito pubblico che si riflette sulla pressione fiscale gravante su ciascun cittadino e sulla deprivazione dei servizi pubblici essenziali.

E di questo ci occuperemo nelle prossime puntate. 

Sul sito www.giannicolangelo.it a tal proposito è a disposizione di tutti un calcolatore che, data una somma prestata ed un rimborso rateale, consente di rilevare il tasso effettivo se conoscete la rata o di quantificare la rata se conoscete il tasso d'interesse".

Intanto chi vuole avere delucidazioni intorno a questa ed altre questioni, chi ha segnalazioni e denunce da fare, in particolare di casi personali o emblematici, può scrivere , con in oggetto ''COPERNICO'', all'indirizzo email:

redazione@abruzzo24ore.tv

Grazie dell'attenzione e alla prossima puntata.

Filippo Tronca

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