Regioni: il CAL in via di istituzione, ultimi giorni utili per presentare le candidature

30 Gennaio 2012   09:49  

La legge regionale del 21 dicembre 2007, n. 41 istituì il Consiglio delle Autonomie locali, denominato CAL, l' organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali in attuazione degli articoli 70 e 71 dello Statuto della Regione Abruzzo.

Il Cal Abruzzo deve essere istituito e sta per scadere il tempo utile per presentare la propria candidatura. Il CAL è composto di venti membri.

Di diritto ne fanno parte i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.

Del CAL fanno parte anche i rappresentanti degli enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo, tra i Presidenti delle Comunità Montane e tra i Presidenti dei consigli provinciali e comunali, con le modalità di cui all'articolo.

Il CAL rimane in carica per la durata del Consiglio regionale e si riunisce presso la sede del Consiglio regionale.

Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o il Vicepresidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale o un VicePresidente del Consiglio, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari o relatori dei provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali.

Il CAL rimane in carica per la durata del Consiglio regionale.

I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del collegio per il quale si è verificata la vacanza.

FUNZIONI DEL CAL

Il CAL esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti all'esame del Consiglio regionale che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed enti locali, nonché su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione e dalle leggi statali e regionali.

Il CAL esprime inoltre parere sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari; formula motivate proposte ed indirizzi nei casi in cui lo ritenga opportuno; valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

Il CAL esprime altresì pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale, in tutti i casi in cui detti organi ritengano opportuna una preventiva concertazione con gli enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie locali nei casi in cui esercita le facoltà previste dall'articolo 70, commi 5 e 6, dello Statuto delibera a maggioranza assoluta.

 


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