Ronde: ecco le regole per gli ''osservatori volontari''

Il decreto del ministro dell'Interno

09 Agosto 2009   11:02  

Composto da nove articoli e da un allegato, il decreto del ministro dell'Interno stabilisce testualmente che "gli osservatori volontari" devono avere "eta' non inferiore a 18 anni, "buona salute fisica e mentale", "assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da certificazione medica delle autorita' sanitarie pubbliche"; devono "non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi"; "non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401", "non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205". Devono essere, inoltre, "in possesso di idonea copertura assicurativa".

In caso di perdita di uno o piu' requisiti previsti dal decreto, o se il volontario pone in essere comportamenti in contrasto con il regolamento, "il Prefetto dispone con effetto immediato il divieto di impiego nelle attivita'" ed assegna all'associazione di cui il volontario fa parte "il termine di un mese" per la cessazione dal rapporto con l'interessato. "Analogo effetto - si legge nel testo - si produce qualora l'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza".

Il decreto stabilisce ancora che anche l'iscrizione dell'associazione nell'elenco dei volontari possa essere revocata dal Prefetto in caso di comportamenti non conformi alle indicazioni. In questo caso il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizione dell'associazione nell'elenco provinciale. Sempre al prefetto, competente per territorio, spetta provvedere annualmente alla revisione dell'elenco delle associazioni per verificare il permanere dei requisiti. "A tal fine il legale rappresentante dell'associazione, almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante l'attualita' dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato - si legge - comporta automaticamente la sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto" L'esito della revisione e' comunicato al sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della provincia. Secondo il regolamento, l'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente segnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

Quanto alle associazioni gia' costituite, "che alla data del presente decreto svolgono attivita' di volontariato con finalita'di solidarieta' sociale comunque riconducibili alle norme sulla sicurezza, queste "possono essere iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni di osservatori volontari" se in possesso degli altri requisiti previsti. Queste associazioni possono continuare la propria attivita' prima dell'iscrizione e comunque "per un periodo non superiore a sei mesi" a partire da ieri.

 


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