Trebbiano d'Abruzzo, Passerina e Pecorino: il vino bianco regionale

28 Febbraio 2012   11:53  

Passerina

Vitigno appartenente alla grande famiglia dei Trebbiani, autoctono delle regioni centrali dell'Italia. Coltivato in piccole quantità in Abruzzo dove è stato denominato "trebbiano camplese" nel teramano e nell'aquilano, mentre nel chietino " trebbiano scenciato " e nel pescarese " trebbiano dorato".

Il vitigno presenta una bacca bianca e con foglia grande; il grappolo è medio con picciolo molto corto e acino medio grande.

Il vino è di colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli e odori di floreale e fruttato. Presenta una buona struttura.

Pecorino

Vitigno appartenente alla famiglia dei Trebbiani presente da lungo tempo nelle regioni centrali italiane, soprattutto nelle Marche ed in Abruzzo.

A bacca bianca con foglia medio piccola, quasi intera; grappolo medio e lungo spesso alato, semiserrato o spargolo; l'acino è piccolo e rotondo, di colore verde giallo a maturità.

Il vino è di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, aroma fruttato, floreale e speziato, con una buona struttura.

Trebbiano d'Abruzzo

Appartenente alla grande famiglia dei Trebbiani, presente quasi solo in Abruzzo è stato recentemente registrato nel catalogo nazionale delle varietà.

È un vitigno a bacca bianca con foglia grande e pentagonale; il grappolo è grande e compatto a forma piramidale. L'acino si presenta medio e grande, di colore giallo-verdastro a maturità.

Il vino è di colore giallo paglierino con odori e sapori caratteristici ma non ben delineati e pronunciati.

La denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione. In grandi linee il Trebbiano d'Abruzzo deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d'Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati od autorizzati per le provincie di Chieti, Teramo, Pescara e L'Aquila da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata devono esser prodotte nel territorio della regione abruzzese ed i vigneti devono essere ubicati in terreni collinari o altopiani la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m.(eccezionalmente 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno, nonché da quelli degradanti verso il mare con esclusione dei fondovalle umidi).

I territori interessati alla produzione del Trebbiano d'Abruzzo comprendono:

1) In provincia di Chieti l'intero territorio dei comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrognia, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri (...)

2) In provincia dell'Aquila l'intero territorio di comuni di: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, fontevecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio, Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo, Valle roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) In provincia di Pescara l'intero territorio dei comuni di: Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocca Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli; e parte dei comuni di: Farindola (...)

4) In provincia di Teramo l'intero territorio dei comuni di: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Santo Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione. Il Trebbiano d'Abruzzo non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare Trebbiano d'Abruzzo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% e di 10,5%.

Il vino "Trebbiano d'Abruzzo", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

• colore: paglierino;

• odore: vinoso, gradevole, delicatamente profumato;

• sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico;

• titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%.


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