Verso la legge di iniziativa popolare per la ricostruzione

In piazza duomo e su Wikipedia

24 Agosto 2010   13:29  

Riceviamo e pubblichiamo l'appello rivolto, agli aquilani e non, dall'assemblea cittadina di Piazza Duomo: 

'' Stiamo scrivendo la proposta di legge di iniziativa popolare per la ricostruzione dei territori del cratere da presentare in Parlamento. La raccolta delle 50mila firme necessarie inizierà a settembre. Tutti sono invitati a collaborare alla redazione della proposta di legge. Oggi Martedì 24 agosto dalle ore 17 si terrà il primo incontro per discutere la proposta di legge organica: partecipate numerosi.''

Sulle pagine on line  di stage.spaziopubblico.it/wikipedia, intanto sono stati raccolti i materiali in progress per la stesura della legge di iniziativa popolare

Lo strumento è stato scelto per la redazione condivisa della legge. Tutti infatti possono modificare la pagina, per le discussioni invece è possibile utilizza la voce "discussione".

Ecco lo stato di avanzamento della stesura della legge legge organica dovrebbe avere questo schema e questi contenuti:


Proposta di legge per la ricostruzione dei territori del cratere simico aquilano

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali alla ricostruzione fisica e alla riorganizzazione socio-economica del territorio colpito dal sisma del 6 aprile e diretti in modo specifico a:

a) restaurare e ricostruire il patrimonio storico monumentale, il patrimonio edilizio pubblico e privato, ridisegnare e riorganizzare da un punto di vista morfologico e funzionale le aree gravemente danneggiate;

b) ridurre la vulnerabilità sismica dei centri colpiti;

c) ricostruire il tessuto economico sociale;

d) prevenire la rischiosità sismica ed il degrado idro-geologico.

2. Le disposizioni della presente legge sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, in prosecuzione di quelli già avviati con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e con le successive seguenti Ordinanze del Presidente del Consiglio dei MInistri: (elencare tutte le ordinanze emesse e la data della loro pubblicazione).

3. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dal sisma, il Governo, la Regione Abruzzo ed i Comuni colpiti dal sisma, utilizzano lo strumento dell'intesa istituzionale di programma.

4. A tal fine la Regione Abruzzo, in concerto con i Comuni colpiti dal sisma, predispone, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

5. Nell'ambito dei territori interessati dal sisma, la Regione Abruzzo, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli ___________, provvede, d'intesa con i comuni interessati dal sisma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ottemperanza all'articolo 6 della L.R. 70/95, a predisporre il piano strategico per il "cratere" con allegato il P.P.A. (Piano Pluriennale di Attuazione), ed in base ad esso:

a) a definire, con criteri omogenei, linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili ed il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri omogenei in base ai quali i Comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli Enti Locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.

6. Tutti gli interventi di cui al comma 5 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.


NOTA ALL'ARTICOLO: Identificazione della zona oggetto del disastro o della catastrofe e conseguente nomina delle Autorità competenti in virtù della dimensione della zona colpita, dei loro rispettivi ruoli (limitando l'intervento della Protezione Civile e dei VV.FF. alla sola emergenza, sotto la responsabilità dell'Autorità identificata, salvo ulteriore richiesta di assistenza da parte dell'Autorità competente, rifiutando il commissariamento ed altre forme che escludano le popolazioni colpite dalle scelte e dalle decisioni relative alla ricostruzione)


Art. 2
Programmazione degli interventi

1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3,lettera c), i Comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, adottano il piano di ricostruzione omologo a quello previsto dalla L.R. 70/95 e predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione si sostituisce al Comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 1, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei Comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma xxxxxxxxxxx.

4. La Regione assicura l'assistenza tecnica ai Comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle Province, valuta e approva, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, stabilisce tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determina i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti a favore dei privati per beni immobili e mobili, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i Comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 3.

7. Il consorzio di cui al comma 5 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo articolo 3.

8. Nella stesura dei criteri di ricostruzione, la Regione ed i Comuni devono contemplare: a)l'obbligo per tutti gli edifici pubblici e privati (con la sola esclusione di edifici di particolare pregio e/o eseguiti con tecniche costruttive particolari) del rispetto della normativa in materia di energia e ambiente ( D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, recante "Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia") e incremento delle performance energetiche e ambientali; b) l'incentivazione agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici privati mediante integrazione al contributo di ricostruzione, in relazione alla classe energetica garantita; c) la trasformazione, nell'area del cratere, della già prevista agevolazione fiscale (D.L: 19 febbraio 2007 e s. i. per la Riqualificazione energetica degli edifici) in contributo in conto capitale; d) una proroga quinquennale e umento della tariffa incentivante (Conto Energia) per tutti gli impianti di produzione di energia con impianti fotovoltaici, per tutta l'area del cratere, compresi i nuclei industriali produttivi e le aree sportive.

9. La Regione ed i Comuni hanno l'obbligo di applicare i criteri di trasparenza e partecipazione nei confronti delle popolazioni colpite, di dare sollecita e puntuale rendicontazione delle spese sostenute, di rispettare i tempi previsti dalla presente legge relativamente alla determinazione del danno, alla sua quantificazione, alla predisposizione dei piani di recupero, ristrutturazione e ricostruzione. A tal fine le popolazioni colpite dall'evento calamitoso possono adire il Comitato dell'intesa istituzionale di programma che è obbligato, con cadenza semestrale a predisporre una relazione sul corretto svolgersi del programma nei tempi, nei modi e nella spesa. Detta relazione deve essere portata a conoscenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Regionale, dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali relativi al territorio colpito dall'evento calamitoso.

NOTA ALL'ARTICOLO Adempimenti delle Autorità competenti e vincoli connessi (tempistica sulla specificazione del danno, sulla sua "quantificazione", sulle modalità di intervento stabilendo le priorità, i criteri di ricostruzione nel rispetto della sicurezza ed eco-sostenibilità, i tempi di ricostruzione il tutto applicando i criteri pi trasparenza e partecipazione delle cittadinanze colpite; determinazione di obblighi di rendicontazione,delle sanzioni per inadempienze e della sussidiarietà).

Art. 3
Interventi a favore dei privati per beni mobili ed immobili; per i beni culturali, storici e monumentali; per immobili statali e pubblici.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, le ulteriori abitazioni di proprietà ancorché non adibite ad abitazione principale dal proprietario e gli immobili adibiti ad attività commerciali, artigianali e produttive in genere, devono essere definite le modalità di intervento e le fasce di indennizzo, stabilendo i criteri di copertura finanziaria e vincolando la stessa, nel caso di abitazioni di proprietà non adibite ad abitazione principale dal proprietario, all'obbligo per il proprietario di immetterli nella disponibilità del Comune per la copertura del fabbisogno abitativo nel periodo dell'emergenza.

Per gli immobili di proprietà pubblica, gli immobili di particolare interesse artistico, architettonico, storico o monumentale, devono essere stabilite le modalità di intervento, il contributo per la ricostruzione ed il restauro ed i criteri per l'assegnazione degli appalti relativi.

Occorre anche stabilire l'utilizzo di fondi pubblici e privati, finalizzati o meno, e la loro gestione.

Art. 4
Interventi sulle attività economiche.

1. Attuazione istantanea di una sospensione degli obblighi fiscali, delle operazione bancarie e finanziarie, di tutte le imposte, tasse e contributi - compreso Equitalia - fino alla data che l'Autorità competente di concerto con il Governo, deciderà essere la fine dell'emergenza socio-economica.

2. Istituzione di un consorzio di garanzia fidi pubblico, nel quale far confluire le risorse non impegnate in indennizzi riscarcitori, siano esse pubbliche o private, provenienti da fondi europei, statali, regionali, e donazioni private, finalizzate alle attività produttive in modo da non causare dispersione delle risorse, cattivo utilizzo delle stesse o gestioni privatistiche.

2. Conseguente ripresa degli adempimenti fiscali diretti ed indiretti secondo un schema ordinato di scadenze che consenta ai cittadini,alle imprese ed ai professionisti il riallineamento entro un termine congruo, senza ulteriori vessazioni a carico delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.

3. Attuazione in automatico della Zona di Rilancio Economico, cioè di un periodo, dalla fine dell'emergenza socio-economica, in cui le attività economiche godono di particolari agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie per il rilancio delle attività: detassazione immediata per il tempo dell'emergenza e ad un graduale rientro alla normalità ricominciando a pagare dopo i primi due anni solari, il XX%, dopo altri due anni solari il XX% in modo da tornare alla tassazione normale entro la data della fine dell'emergenza socio-economica; i contributi INPS per gli autonomi ed i dipendenti devono figurare ancorché non versati e devono essere conteggiati come versati ai fini pensionistici ed anche qui un rientro graduale.

4. Tutela dell'occupazione ed incentivi all'occupazione, mediante applicazione di ammortizzatori sociali anche in deroga estesi per tutta la durata dell'emergenza, prorogabili fino all'effetivo riavvio dell'attività produttiva; per incentivare l'occupazione, riduzione degli oneri contributivi ed assicurativi commisurati alla durata del rapporto di lavoro, in modo da favorire l'applicazione di contratti a tempo indeterminato con durata superiore al periodo di emergenza socio-economica. Riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in caso di bandi o concorsi, per i cittadini colpiti dall'evento calamitoso che hanno avuto lutti in fammiglia causati dall'evento stesso.

5. Sospensione dei mutui ipotecari fino alla data in cui il bene su cui grava il mutuo non torni nella disponibilità piena del proprietario, senza che ciò produca aggravio e maturazione di interessi a carico del mutuatario. L'eventuale disaggio subito dai mutuanti (istituti bancari) dovrà essere coperto dai fondi di cui al prossimo articolo 6.

6. Congelamento di tutte le forme di finanziamento, debiti finanziari di ogni tipo e commerciali, compresi i leasing e le forme di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, contratti da privati, aziende o professionisti fino alla data di fine dell'emergenza socio-economica, senza che ciò produca aggravio e maturazione di interessi a carico del debitore. L'eventuale disaggio subito dai creditori (istituti bancari, società di leasing, società finanziarie) dovrà essere coperto dai fondi di cui al prossimo articolo 6.

7. Concessione della possibilità di rateizzo fino a 120 mesi delle somme a qualsiasi titolo iscritte a ruolo presso Equitalia o altro gestore della riscossione, incluse quelle già oggetto di precedenti forme agevolative di riscossione,senza che ciò produca aggravio e maturazione di interessi a carico del debitore contrubuente. L'eventuale disaggio subito dai gestori della riscossione (Equitalia) dovrà essere coperto dai fondi di cui al prossimo articolo 6.

Art. 5
Misure a favore dei Comuni.

1. Ai Comuni interessati dagli eventi calamitosi, è concessa un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare le mancate entrate relative all'Imposta Comunale sugli Immobili, alla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, all'Imposta sulla Pubblicità e a qualsiasi altra imposta o tributo sospesi ai sensi dell'articolo 4.

2. Al fine di garantire i servizi alla cittadinanza colpita dall'evento calamitoso, prestati dai Comuni, mediante aziende a totale o parziale partecipazione del Comune, relativi a trasporto pubblico, raccolta e smaltimento rifiuti, altri servizi di primaria importanza, lo Stato provvede a garantire il funzionamento degli stessi facendo ricorso ai fondi previsti dall'articolo 6.

3. E' prorogata la scadenza degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consuntivo, di previsione, delle deliberazioni relative alle tariffe, alle aliquote d'imposta ed alle variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali fino alla data della prima scadenza successiva alla fine dell'emergenza.

Art. 6
Copertura finanziaria.

La copertura delle spese necessarie per garantire l'intera ricostruzione come indicato nell'articolo 3, la copertura dei bilanci dei Comuni interessati dall'evento calamitoso a seguito delle minori entrate e delle maggiori uscite prevista dall'articolo 5, della copertura dei contributi INPS, degli interessi bancari e finanziari in genere, del "congelamento" del pagamento di tasse, imposte, ruoli esattoriali previste dall'articolo 4, della copertura delle mancate entrate erariali a seguito del mancato pagamento delle tasse da parte dei cittadini dovrà derivare da entrate certe, costanti e sufficienti al totale recupero sia del patrimonio immobiliare ed economico-sociale, che del disaggio subito da comuni, enti, banche, aziende e privati cittadini.

Per quanto riguarda il fondo permanente per la prevenzione e l'emergenza si avrà copertura dall'aumento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (attualmente al 12.5%); per quanto riguarda i fondi necessari alla ricostruzione, di copertura dei bilanci dei comuni, essi devono derivare da un'entrata straordinaria dello Stato: Tassa di scopo, Contributo di solidarietà e fondi della Protezione Civile.

Art 7.
Osservatorio e controllo sulla Ricostruzione.

Per garantire la corretta applicazione delle norme previste dalla legge, sul rispetto della tempistica di ricostruzione, sulle erogazioni finanziarie nel rispetto di quanto stabilito nei singoli interventi, sulle eventuali more e diffide, la Regione ed i Comuni nominano una commissione di vigilanza, con la partecipazione almeno di due rappresentanti scelti tra i cittadini colpiti dall'evento calamitoso, con poteri di accesso e controllo ed obbligo di rendicontazione. La Commissione di Vigilanza svolge anche funzioni di supporto legale tutela dei cittadini.

 


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