Abruzzo petrolifero, no della Regione a estrazione oli combustibil

30 Novembre 2009   17:50  

Sostanzialmente, in Abruzzo non si potranno piu' esercitare attivita' di prospezione, ricerca, estrazione e prima lavorazione di olio combustibile. Lo ha deciso oggi l'Esecutivo regionale, riunito a Pescara, che ha modificato integralmente la precedente legge regionale, n. 14, "Provvedimenti urgenti a tutela della Costa teatina". Tale legge, sulla quale la Corte costituzionale ha anche mosso eccezioni, nelle more di vari strumenti di valutazione, sospendeva fino al 31 dicembre 2008, ogni permesso a costruire per l'insediamento di nuove industrie insalubri. Con il disegno di legge varato oggi, su proposta del presidente della Giunta regionale, Gianni Chiodi, si introduce un principio definitivo e generalizzato che intende preservare, dall'insediamento di attivita' contraddistinte da un alto potenziale di inquinamento, tutte quelle aree caratterizzate da particolari peculiarita' fisiche e geografiche. Nella sostanza, l'Esecutivo ha classificato sei aree, che costituiscono la quasi totalita' del territorio regionale, sulle quali sono vietate tutte le attivita' connesse allo sfruttamento del sottosuolo. Si tratta di: aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p.), di indicazione geografica protetta (i.g.p.), riconosciute ai sensi della vigente normativa statale e regionale; aree protette cosi' come individuate ai sensi delle normativa vigente; aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel piano paesaggistico, ai sensi della normativa statale e regionali vigente; siti di interesse comunitario (Sic), nelle Zone di Protezione speciale (Zps) e negli altri siti di interesse naturalistico; aree ricadenti nelle categorie di pericolosita' elevata (P2) e molto elevata (P3) e nelle classi di rischio elevata (R3) e molto elevata (R4) del piano regionale per l'Assetto idrogeologico; aree sismiche classificate come "Zona1" e "Zona 2", individuate dalla Regione ai sensi della normativa statale vigente in materia sismica.(


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