Albore Mascia sul provvedimento disciplinare al vigile del caso Morosini

14 Maggio 2012   17:30  

“Sospensione dal servizio per sei mesi per il vigile urbano di Pescara, un Maggiore, che lo scorso 14 aprile lasciò l’auto di servizio all’ingresso della cosiddetta Curva Maratona, all’interno dello Stadio Cornacchia, creando un ostacolo al passaggio dell’autoambulanza attesa sul campo per i soccorsi allo sfortunato calciatore del Livorno Piermario Morosini poi deceduto. E’ stato questo il provvedimento assunto a maggioranza nella tarda mattinata odierna dall’Ufficio Provvedimenti disciplinari del Comune di Pescara. Nei confronti dello stesso ufficiale è stata decisa la sospensione per sei mesi dalla retribuzione che, come previsto nel Regolamento, verrà corrisposta al 50 per cento dello stipendio tabellare oltre agli assegni familiari per eventuali figli, se l’agente li percepiva, per garantire comunque il sostentamento minimo alla famiglia. Si tratta, come ho detto sin dal primo giorno, di un provvedimento amministrativo, e non certo politico, che accolgo con imparzialità, che dimostra la fermezza dell’amministrazione comunale, secondo il principio che chi sbaglia paga”. Lo ha detto il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia ufficializzando il provvedimento assunto stamane dall’Ufficio Provvedimenti disciplinari che, come previsto, è tornato a riunirsi alle ore 12. Presenti il Presidente, ossia il Direttore generale Stefano Ilari, la dirigente dell’Ufficio Personale Gabriella Pollio e il Dirigente della Polizia Municipale Carlo Maggitti, oltre, ovviamente, all’agente e al suo difensore, l’avvocato Antonella Vellante.

“Siamo dunque arrivati all’esito di quel procedimento disciplinare che si è incardinato il lunedì successivo all’incidente occorso al povero Morosini il 14 aprile scorso, e – ha ricordato il sindaco Albore Mascia - già il lunedì, 16 aprile, avevamo preannunciato che l’amministrazione avrebbe avviato un provvedimento secondo il regolamento disciplinare del personale normato dalla legge 250 del 2009 e che noi abbiamo recepito il 31 gennaio 2011. Il procedimento disciplinare si configura nella fattispecie dell’articolo 18, ossia violazione dei doveri comportamentali ricompresi nell’articolo ‘i’ che prevede una sanzione minima di 11 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a un massimo di 6 mesi ed è bene specificare che si tratta di un procedimento esclusivamente disciplinare che non ha connessioni o risvolti penali, anche perché sono stato in contatto con la Procura per un atteggiamento di zelo e cautela e la stessa Procura ha confermato che a oggi non ci sono iniziative giudiziarie o penali per la persona interessata, dunque tutto è circoscritto alla questione di carattere amministrativo. Il procedimento era stato convocato lunedì scorso, con un rinvio di 5 giorni chiesto dal difensore dell’agente, dunque sabato si è svolta l’udienza con un contraddittorio articolato con l’ufficiale e il suo difensore nel corso della quale lo stesso legale ha presentato una notevole mole di documenti che hanno richiesto circa quarantotto ore alla Commissione disciplinare per effettuare tutte le valutazioni del caso anche alla luce delle prove documentali prodotte, a testimoniare anche la serietà e la circospezione delle attività condotte. Stamane l’Ufficio dei Provvedimenti disciplinari è tornato a riunirsi alle 12 con le parti coinvolte e ha letto il provvedimento disciplinare adottato”. ‘L’Ufficio Provvedimenti disciplinari – si legge nel verbale – rigetta le ulteriori richieste della difesa dell’incolpato volte alla produzione di ulteriori note difensive e documenti, in quanto non prodotti entro il termine del 12 maggio 2012, termine ultimo per le produzioni documentali concesso alla difesa con la nota del 4 maggio 2012 che accoglieva l’istanza di rinvio presentata dalla stessa difesa dell’agente; conferma di non aver dato corso a ulteriore attività istruttoria dopo l’audizione del 12 maggio del corrente mese e, per l’effetto, ritenuto sufficientemente istruito il presente procedimento; indi, valutate le giustificazioni fornite dal prestatore di lavoro, anche mediante deposito di memoria difensiva corredata da documenti e ritenute le stesse non sufficienti a far venir meno la fondatezza dell’addebito contestato; rammentato in particolare che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 2008 ha rimarcato i limiti e le attribuzioni dei vigili in servizio di polizia locale, ribadendo il carattere sussidiario del servizio rispetto a quello fornito dai Corpi di Polizia di Stato e che l’espletamento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza non è autonomo ma soggetto all’assegnazione a un pubblico ufficiale; ritenuto pertanto che le polizie municipali non fatto parte delle Forze dell’Ordine, né delle Forze di Polizia, ragion per cui l’ordine di servizio a cui fa riferimento il dipendente non è di per sé sufficiente a giustificare la presenza dell’autovettura di servizio condotta dallo stesso ufficiale di Polizia municipale sul piazzale denominato ‘Ingresso Maratona’ all’ora dei fatti contestati, 15.30 circa, in posizione tale da ritardare l’ingresso sul terreno di gioco dell’autoambulanza di servizio impegnata a prestare l’assistenza al calciatore della squadra ospite colto da malore; rilevato altresì che l’incolpato non ha fornito elementi sufficienti a escludere con certezza l’impossibilità per il medesimo di porre in essere una diversa condotta ossia tale da evitare l’intralcio ai mezzi di soccorso, posizionando l’autovettura in altra zona custodita dello stadio ovvero investendo della custodia temporanea del mezzo un altro dipendente della Polizia municipale alle sue dirette dipendenze in qualità di Ufficiale responsabile del coordinamento e controllo della viabilità cittadina nella fascia oraria 13-19; considerata la gravità dei fatti addebitati, consistenti in una condotta contraria al dovere di collaborare all’attività dell’Ente con impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa; considerato altresì che dalla condotta oggetto di contestazione è derivato all’Ente un notevole pregiudizio reputazionale, stante la diffusione su base nazionale e internazionale di immagini tali da ingenerare sfiducia nella capacità dell’Ente e in particolare del Corpo di Polizia municipale di operare con efficienza nel rispetto delle regole e delle necessità della collettività; a maggioranza dei suoi componenti decide di irrogare la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi’. “L’Ufficio disciplinare – ha dunque ripreso il sindaco Albore Mascia – ha deciso di applicare la sanzione massima prevista; contro tale procedimento l’agente potrà ora proporre ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro o ricorso d’urgenza. E’ evidente che non si tratta di una decisione politica, ho auspicato che l’amministrazione istruisse subito un procedimento disciplinare che fosse corretto e c’è stato un contraddittorio serrato. Credo che rispetto al comportamento di un ufficiale ci sia una risposta dell’amministrazione che vuole dare un buon esempio; ritengo inoltre che il comportamento dell’ufficiale sia stato ingiustificabile e superficiale, un comportamento che potrebbe aver determinato conseguenze sull’autoambulanza, anche se oggi credo che collegare la morte di Morosini al ritardato arrivo dell’ambulanza non sia corretto. Il procedimento disciplinare ha senza dubbio rispettato i dettami della norma ed è arrivato a una conclusione esemplare e accolgo tale verdetto con imparzialità. Avevo detto sin dal primo giorno che chi sbaglia paga e oggi abbiamo dato prova dell’atteggiamento fermo dell’amministrazione comunale”. “Il provvedimento – ha puntualizzato il Direttore Ilari – è fortemente motivato e non sarebbe neanche stato necessario, ma abbiamo ritenuto di motivarlo come se si trattasse di un provvedimento giudiziario per dare il senso della motivazione che sottende al procedimento, affinchè non si pensasse che fosse nato sotto l’onda emozionale”.

 


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