CASSAZIONE: TELEFONATE ANONIME? SE POCHE NON SUSSISTE REATO

07 Novembre 2007   18:18  
Nessun procedimento per chi effettua telefonate anonime, nel caso in cui si tratti di episodi assolutamente sporadici. Lo si evince da una sentenza della Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo contro la decisione del gip del Tribunale di Roma di archiviare un fascicolo, aperto contro ignoti, in cui si ipotizzava il reato di molestie. Il gip di Roma, infatti, aveva ritenuto "infondati i temi di indagine segnalati" e dello stesso parere è apparsa la quinta sezione penale della Suprema Corte: "per ´petulanzà - si legge nella sentenza n.40748 - ai fini della configurabilità del reato in questione, non può che intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò di fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell´altrui sfera". Deve dunque "escludersi - osservano gli ´ermellini´ - che l´effettuazione di due soli contatti telefonici possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto". Correttamente, quindi, conclude la sentenza, il gip ha ritenuto insussistente il reato in questione. (AGI)

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