Censimento Case e Map, ultimatum del Comune per gli inadempienti

19 Novembre 2013   16:04  

Coloro che non hanno presentato il censimento degli assegnatari degli alloggi Case e Map potranno sanare la situazione tra domani, 20 novembre, e mercoledì 4 dicembre. Lo ha reso noto il settore Politiche sociali e Cultura, che, in proposito, ha emanato un avviso.

Lo stesso obbligo è a carico di chi non ha presentato le ricevute dei canoni di compartecipazione, se dovuti.

La documentazione va depositata all’ufficio Case e Map di via Rocco Carabba n. 6.

A seguire l’avviso completo, con tutte le informazioni e le sanzioni in caso di ulteriore inadempimento.

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO SOGGETTI INADEMPIENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL CENSIMENTO PROGETTO CASE E MAP, ART. 7 L. 241/90

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 09.10.2013 è stata stabilita l’effettuazione del Censimento degli Assegnatari degli alloggi del Progetto C.A.S.E. e M.A.P.;

Che la medesima deliberazione approvava il relativo modulo ed obbligava, altresì, gli assegnatari a presentare, insieme col suddetto modulo debitamente compilato, le ricevute del pagamento del canone di compartecipazione, ove prescritto;

Che lo scopo di tale adempimento è esplicitamente individuato nella necessità di condurre una rilevazione dettagliata, aggiornata e puntuale delle caratteristiche demografiche, alloggiative e sociali della popolazione assistita presso gli alloggi emergenziali, nonché del permanere dei requisiti per l’assegnazione, tra i quali la data del termine dei lavori di riparazione o ricostruzione dell’alloggio;

Considerato che il citato provvedimento indicava la misura della revoca ed il recupero del dovuto in caso di incompletezza della documentazione richiesta e per la mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone di compartecipazione;

Preso atto che risulta pervenuto un numero di schede di censimento inferiore rispetto al numero degli alloggi occupati e che, pertanto, vi sono assegnatari che hanno disatteso il suddetto obbligo, sia con riferimento alla presentazione della scheda di censimento compilata, sia con riferimento all’ obbligo di dimostrare il regolare pagamento delle somme dovute;

Ritenuto quindi di dover procedere all’ avvio delle conseguenti verifiche e, con urgente priorità, all’ accertamento della eventuale insussistenza dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi nei confronti di quanti non hanno regolarmente compilato e depositato la scheda di censimento;

inoltre che, con la medesima urgente priorità, debba procedersi nei confronti di quanti non hanno presentato le ricevute di pagamento, al fine dell’emanazione dell’ eventuale revoca dell’ assegnazione dell’ alloggio e per il recupero del dovuto e considerando, per di più, che è onere del debitore fornire la prova dell’ adempimento dell’ obbligazione;

Ritenuto di dover procedere a dare la presente comunicazione nella forma dell’avviso pubblico, tenuto conto che non è stato ancora completato il lavoro di inserimento delle schede di censimento e di riscontro delle bollette di pagamento ed altresì considerato il numero dei destinatari della presente comunicazione;

Visto l’ art. 7 della L. 241/1990, l’ art. 823 c.c., l’ art. 107 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza;

ASSEGNA

a quanti hanno omesso, nel termine previsto la presentazione della scheda di censimento debitamente compilata e a quanti hanno omesso di presentare le ricevute dei pagamenti dovuti, il termine di giorni 15 a partire dal 20 novembre al 4 dicembre 2013, per:

a) depositare presso l’Ufficio CASE e MAP il modulo di censimento compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto dal dichiarante.

b) esibire gli originali delle ricevute di pagamento e depositare contestualmente copia fotostatica delle stesse

RAMMENTA

agli interessati che il decreto sindacale di assegnazione di ogni alloggio impone all’assegnatario di segnalare immediatamente al Comune, con lettera raccomandata, ogni variazione rispetto alle dichiarazioni rese per ottenere l’assegnazione dell’ alloggio provvisorio, nonché variazioni del nucleo familiare;

che il medesimo decreto sindacale stabilisce la risoluzione di diritto dell’assegnazione nel caso di perdita dei requisiti per l’assegnazione, con predeterminazione di un termine non superiore a trenta giorni per il rilascio dell’ alloggio e con una penale di € 40,00 per ogni giorni di ritardo;

che, infine, è causa di revoca e di avvio della procedura di recupero forzato il mancato pagamento delle somme dovute per il godimento e l’ utilizzo dell’ alloggio.

AVVISA

le persone sopra indicate dell’avvio del procedimento per l’accertamento della eventuale insussistenza dei requisiti per l’ assegnazione degli alloggi e per l’applicazione delle penale di € 40/die, salvo il risarcimento del maggior danno, e del procedimento per la revoca dell’ alloggio e per il recupero delle somme dovute.

 


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