Semplicemente inammisibili, dunque neanche presi in esame, i ricorsi degli ambientalisti contro l'ipotesi di costruzione di un centro Oli nell'area compresa fra Ortona e Francavilla, in provincia di Chieti.
La sentenza del Tar dell'Aquila ha così rigettato i ricorsi che, insieme alle associazioni ambientaliste, avevano presentato alcuni Comuni, cantine sociali, aziende agricole e sindacati di categoria, già contestati dall'Eni, dal Comune di Ortona, che ha subito esultato per il “risultato” incassato, e da tutti coloro che si sono espressi favorevolmente negli ultimi tempi.
Il petrolio «ha una valenza pari se non addirittura superiore a quella agricola, nel momento attuale in cui l’economia italiana sopporta i gravi disagi economici conseguenti alla situazione mondiale nel campo delle risorse energetiche», questo uno dei passaggi più significativi, e forse più opinabili, della sentenza.
Un punto quindi a favore dei fautori dell’impianto che l’Ente nazionale degli idrocarburi intende realizzare in contrada Feudo di Ortona, una zona ad elevato pregio enogastronomico che garantisce un fatturato annuo di decine e decine di milioni di euro a molte aziende e quindi molte famiglie; l'impianto comprometterebbe il livello qualitativo, producendo alterazioni ambientali capaci di avere conseguenze negative su piante, animali e uomini secondo le rilevazioni di autorevoli istituti scientifici, come il Mario Negri sud.
I giudici Antonio Catoni, presidente ed estensore, Rolando Speca e Maria Abruzzese nella sentenza di merito hanno rigettato due ricorsi, il primo di Wwf e Legambiente, sostenuto anche da vari Comuni tra cui Pescara e Francavilla, l’altro di numerose cantine sociali, società agricole, consorzi e associazioni ortonesi con le stesse motivazioni.
L'inammissibilità è dovuta, da un lato, al fatto che i progetti sono ritenuti di interesse nazionale, dall'altro per alcune inadempienze formali delle impugnazioni nei confronti dell’Eni.
Nessun effetto, per i magistrati, hanno i provvedimenti legislativi: la legge regionale che di fatto ha bloccato “il rilascio di tutti i permessi a costruire nei territori tra cui quello di Ortona per l’insediamento di nuove industrie insalubri” non influisce sul collegio giudicante, perchè, in sostanza, la nuova legge regionale “non può che applicarsi ai nuovi insediamenti e non a quelli come il Centro oli per il quale la procedura con i relativi pareri favorevoli aveva compiutamente concluso il suo iter, senza contare l’autorizzazione dal competente ministero [...] il solo competente al suo rilascio e alla valutazione della conformità urbanistica, una volta che tutti i pareri erano stati espressi e che anche la conferenza dei servizi aveva avuto esito positivo”.
12.22 Il Comune di Pescara ricorrerà al al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo dell'Aquila che ha respinto il ricorso dei Comuni, delle associazioni ambientaliste e delle cantine contro la realizzazione del Centro Olii di Ortona (Chieti). Lo ha annunciato il sindaco del capoluogo adriatico, Luciano D'Alfonso. Nello specifico, l'Amministrazione chiederà l'impugnazione del pronunciamento, nella parte in cui dichiara inammissibile l'intervento del Comune di Pescara per carenza di interesse. "E' un passo necessario - ha affermato D'Alfonso - per un problema che ci impegna profondamente, considerati i rischi connessi alla realizzazione del centro, rischi che non sarebbero peraltro limitati al solo territorio di Ortona e vista la grande preoccupazione suscitata nella comunità che vive e lavora lungo tutta la costa". "Un passo - ha concluso il sindaco di Pescara - al quale si aggiungerà presto un esposto alla Comunità Europea a cui stanno già lavorando illustri esperti di diritto ambientale internazionale".
PARTE ESPOSTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Una segnalazione/esposto alla Commissione Europea per denunciare la possibile violazione di direttive europee nell'iter autorizzativo del Centro Eni Oli di Ortona (Chieti) è stata presentata dai consiglieri regionali: Angelo Orlando e Maria Rosaria La Morgia, dal presidente dell'associazione "Nuova Chieti 3 febbraio", Maria Rosaria Grazioso, e da Fabrizio Moretti del circolo Prc di Ortona. Secondo Orlando e La Morgia, dal 1985 ad oggi, l'iter ha, infatti, "attraversato" almeno cinque di queste direttive, destinate a regolare "in maniera stringente" la questione ambientale. In particolare - spiegano i due consiglieri - nel lasso di tempo 2001-2007, cioé dal protocollo d'intesa alla concessione del permesso a costruire, due direttive: la 42/01 e la 61/96, sono state recepite in ritardo, rispettivamente con i decreti legislativi 152/60 e 59/05, arrivando così alla definizione della cosidetta Autorizzazione Integrata Ambientale. I consiglieri si chiedono, dunque, "se il ministero per le Attività Produttive può agire in contrasto con le stesse per il solo fatto che non siano state formalmente recepite nell'ordinamento italiano e se il recepimento non produca effetti su procedimenti non ancora conclusi". Orlando e La Morgia citano poi la direttiva 4/2003 Ce sull'informazione ambientale, chiedendo se questa non sia "self executing" e se, quindi, non abbia prodotto effetti destinati ad incidere sulla vicenda. I due consiglieri hanno spiegato di aver presentato l'esposto, sperando in un intervento immediato, considerando che la moratoria regionale sul Centro Oli scade il 31 dicembre. Moratoria che chiedono venga prorogata.
IL TESTO DELL'ESPOSTO
Alla Commissione Europea
D.G. XI – Ambiente, Sicurezza nucleare, Protezione Civile
Direzione B
Unità Giuridica XI.B.3
Avenue de Beaulieu 29
1160 - Bruxelles
Alla Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
D.G. Salvaguardia Ambientale
c.a. Ing. Bruno Agricola
via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Oggetto: segnalazione/esposto proposto da
Orlando Angelo
Consigliere Regionale
Maria Rosaria La Morgia Consigliere Regionale
Maria Rosaria Grazioso
Pres Ass. Nuova Chieti 3 febbraio
Fabrizio Moretti
Circolo PRC Ortona
Come
noto alla Commissione, il recepimento italiano della direttiva 2001/42
CE del 21/06/01 sulla valutazione ambientale di piani e programmi (nota
con l’acronimo di VAS) non è avvenuto entro il termine obbligatorio del
21 luglio 2004 e, conseguentemente, l’Italia è stata condannata dalla
Corte di Giustizia europea, con sentenza 08/11/07 n.c-40/07, “per la
mancata trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale entro
il termine prescritto”.
In effetti, dopo l’inefficace tentativo del
DLgs 152/06, la direttiva è stata compiutamente recepita solo con il
DLgs 4/08 oramai acquisito come Testo Unico Ambientale.
Non
sfuggirà, comunque alla Commissione che la necessità di adozione, da
parte delle Regioni, dei provvedimenti conseguenti ha prodotto e
produce e produrrà notevoli ritardi e squilibri nell’applicazione della
Direttiva stessa.
Giova, altresì, ricordare che quando qualche
regione, il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, nel lontano 2005, aveva
proceduto al recepimento, il Governo Italiano aveva sollevato questioni
di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale
ricevendo una solenne bocciatura con Sentenza 01/12/06, n.398!
Ad
adiuvandum, per la esaustiva definizione dell’atteggiamento ostile del
Governo nei confronti della Direttiva 2001/42 Ce, si potrebbe citare la
legge 23 agosto 2004 n.239 – “Riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia” che al comma 77 recita testualmente:” Il permesso
di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in
terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e
delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono
dichiarati di pubblica utilità. Essi costituiscono, ad ogni effetto,
autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque
determinanti, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto
dal Dlgs 624/96, per poi concludere trionfalmente con il comma 82: “Gli
atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela
ambientale e dei beni culturali.
Qualora le opere di cui al comma 77
comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del
permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di
variante urbanistica”!
E’ di tutta evidenza che, soprattutto in
relazione al comma 82, alla luce della vicenda successivamente
illustrata, si configuri una palese infrazione della Direttiva 2003/4
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso
del pubblico all’informazione ambientale, direttiva che abroga la
direttiva90/313/CEE del Consiglio, in particolare in relazione agli
artt. 3 e 7.
Sempre ai fini della constatazione del ritardo
“funzionale” da parte dello Stato italiano al recepimento della
Direttiva europea è utile constatare che l’attuazione integrale della
Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale
dell’inquinamento si concretizza solo con il Dlgs 59/05 entrato in
vigore il 7 maggio 2005.
Da questa data è scattato per tutti gli
impianti che presentano un’elevata potenzialità di inquinamento
l’obbligo di ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale unica che
va a sostituire ed a integrare le autorizzazioni previste dalla
precedente disciplina relativamente alla tutela dell’acqua, dell’aria,
del suolo e della gestione dei rifiuti.
Questo decreto legislativo
disciplina, all’allegato 1, il rinnovo, il rilascio ed il riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio
degli impianti stessi.
Prevede, per gli impianti esistenti, che il
procedimento di rilascio dell’autorizzazione venga concluso entro il 30
ottobre 2007 e, per quanto concerne i nuovi impianti, una procedura più
complessa.
Questo ulteriore tassello per evidenziare come, anche in
questo caso, non c’è stata risposta univoca al problema da parte delle
regioni italiane e per introdurre la vicenda oggetto di questa
segnalazione, vicenda che investe la Regione Abruzzo, ancora una volta,
purtroppo, per il progetto di localizzazione in Ortona (provincia di
Chieti) in contrada Feudo di un insediamento produttivo (Centro Oli),
progetto di centrale per il trattamento di idrocarburi liquidi e
gassosi denominato Miglianico, richiesto dall’ENI SpA – Division
Exploration & Production – Distretto di Produzione di Ortona . Per
esemplificazione oggettiva di una procedura che la Commissione valuterà
alla luce della normativa europea e in relazione alla Direttiva citata,
si propone cronologia dei punti con documentazione esplicativa di
alcuni passaggi, allegando anche la ricostruzione della Direzione
Parchi Territorio Ambiente Energia della Regione Abruzzo.
Giova
ricordare che con LR 2/08 della regione Abruzzo il permesso a costruire
relativo al Centro Oli è stato sospeso fino al 31/12/08.
Ora, data
la scadenza imminente della sospensione, è opportuno che la
Commissione, una volta valutato il comportamento dello Stato rispetto
al dettato delle tre Direttive citate, la 96/61 CE, la 42/01 CE e la
4/2003 CE, intervenga tempestivamente sul Governo Italiano in funzione
preventiva prima che l’eventuale inizio dei lavori inneschi un percorso
poi difficilmente bloccabile, con danni irreversibili per il contesto
ambientale e per le caratteristiche socio economiche della zona.
Naturalmente,
poiché la valutazione è incentrata essenzialmente sul rapporto tra la
cronologia dell’impianto normativo e la successione delle richieste e
concessioni di autorizzazioni e pareri, la Commissione considererà, in
relazione al giudizio di correttezza della procedura, anche le
problematiche attinenti al rispetto della Direttiva 337/85 CE come
modificata dalla Direttiva 11/97 CE
ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DELL’ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO MIGLIANICO
-
Eni presenta istanza di rilascio concessione di coltivazione
“Miglianico” al Ministero delle Attività Produttive di seguito
denominato MAP in data 18/10/01 – prot. n°524.
- MAP, con nota C
445290 del 7.2.'02, chiede alla Regione Abruzzo - Direzione Attività
Produttive – parere ai fini dell’Intesa Stato/Regioni e invita Eni a
presentare alla stessa Regione la documentazione necessaria per la VIA .
-
Eni, con nota prot. n° 4701 del 21.12:01, dopo che il Comitato Tecnico
del MAP svoltosi il 20.12.'01 aveva espresso parere favorevole, per il
rilascio della concessione “Miglianico”, inoltra già la documentazione
necessaria per la VIA agli Uffici della Regione Abruzzo e alle altre
Amministrazioni deputate dalla legge regionale ad esprimere parere .
-
Lo SIA presentato da Eni e valutato dalla Regione, presentava le
seguenti caratteristiche, riportate sulle relazione dell'Ufficio VIA .
-
Centro Olio in loc. Feudo di Ortona a 100 m slm, in un'area di 55.000
m2, con una portata olio dì 1200 m3/g; portata gas associato 300 Sm3/g;
portata acqua associata 100 m3/g.
- Oleodotti della rete di raccolta: condotta C.O.-MI 1=1890 m; C.O.-MI 2= 810 Previsto anche ù metanodotto fino alla rete Snam
-
Nella stessa data 21.12.'01 – prot. n- 4704, è stata presentata istanza
alla regione Abruzzo Ufficio BBAA per il parere sul progetto .
-
L’Ufficio VIA della Regione Abruzzo, con Ordinanza n° 13102 del
13.3.'02 esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, sul
rilascio della concessione “Miglianico” e sulle opere di sviluppo
previste .
- L'Ufficio Intesa della Regione Abruzzo, con nota prot.
n° 868 del 22.3.2002, esprime parere favorevole sul rilascio della
concessione e sulla realizzazione del progetto .
- MAP, acquisiti i
pareri regionali ai fini ambientali e dell'intesa Stato-Regioni,
rilascia il Decreto di concessione Miglianico il 19.4.'02, approvando
il programma lavori presentato, che prevede:
- messa in produzione di 2 pozzi di cui 1 esistente (MI 1) e 1 da eseguire (MI 2);
-
costruzione di un centro olio situato in C.da Feudo di Ortona;
stoccaggio dell'olio prodotto in due serbatoi per una capacità totale
di 10.000 m3; trasporto dell'olio con ATB in Raffineria; gas prodotto
commercializzato tramite Snam, 2 Km. a sud del centro olio, in parte
utilizzati per autogenerazione di e.e.;
- rete di raccolta per il collegamento dei due pozzi al centro olio;
- collegamento eventuale del pozzo Granciaro 1, previsto sul permesso Bucchianico,
- perforazione di un eventuale altro pozzo di infittimento;
- programma da svolgersi entro 24 mesi dal 19.4.'02.
-
Eni, in agosto '02, presenta alla Regione Abruzzo – SRA Sportello
Regionale Ambientale, oltre che agli altri Enti e Uffici interessati,
un procedimento in materia ambientale per il progetto urbanistico
denominato “Oleodotto di export olio – campo Miglianico”, al fine di
poter convogliare l'olio prodotto dal Campo di Miglianico dal centro
olio al Deposito Costiero R&M presente nell'area ed evitare il
maggior impatto ambientale dovuto al trasporto su gomma .
- La
Regione Abruzzo Ufficio VIA, con nota prot. n° 7468/02 del 9.8.'02,
comunica che l'oleodotto, in quanto di lunghezza complessiva inferiore
a 20 Km-, non è soggetto a procedura di verifica di compatibilità
ambientale .
- La stessa Regione, con nota. Ufficio BB.AA. n°
7357/02 del 20.11.'02, esprime parere favorevole per la realizzazione
dell’oleodotto limitatamente alla “soluzione A” proposta.
- Su
istanza di Eni prot. 562 del 9.4.'03, la Regione Abruzzo Ufficio
BB.AA., concede, con nota prot. 4457/03 del 14.4.'03, il proprio
nulla-osta anche per la realizzazione della "soluzione B" del tracciato
dell'oleodotto, che sarà poi quello definitivo, di lunghezza pari a
5.895 m..
- Eni presenta, in data 3.7.'03, richiesta di variante ai
fini della compatibilità ambientale per il progetto di sviluppo
Miglianico relativamente a modifiche riferite:
- all'aumento dell'area del Centro Olio da 55.0000 a 78.0000 m2;
- all'area di stoccaggio “idrocarburi superiori”, e ad altre piccole variazioni .
-
L’Ufficio VIA della Regione Abruzzo risponde che le suddette modifiche
non costituiscono varianti sostanziali all'Ordinanza del 12.3.’02, in
quanto riduttive e/o migliorative dell'impatto ambientale.
- L'Ufficio BB.AA., con nota del 29.7.'03, esprime parere favorevole sulla richiesta di variante.
-
Eni, in data 28.12.'04, presenta a MAP un'istanza di variazione
programma lavori della concessione, in quanto, dopo la perforazione dei
pozzi “Granciaro 1” e “Miglianico 2”, con esito negativo nel primo caso
e con risultati contrastanti nel secondo, ha dovuto procedere ad una
revisione dello studio di. giacimento. L'esito di tale studio ha
confermato un'estensione ridotta del giacimento “Miglianico”, con
conseguente ridimensionamento delle riserve e quindi della vita stessa
del campo. Questi risultati hanno comportato lievi modifiche anche
negli impianti previsti dal progetto di sviluppo approvato da MAP e
valutato dalla Regione Abruzzo e hanno reso indispensabile, da parte di
MAP, coinvolgere nuovamente nell'iter procedimentale la stessa Regione,
soprattutto perché la variante sostanziale rispetto a quanto previsto
sul Decreto di conferimento della concessione, ossia la, realizzazione
dell'oleodotto di export dal centro olio al Deposito R&M non era
mai stato presentato formalmente a MAP: anche la valutazione ambientale
in tal senso da parte degli Uffici regionali non era mai pervenuta al
Ministero. Inoltre, è stato richiesto un differimento di termini per la
realizzazione del programma di sviluppo, previsto sul Decreto di
concessione in 24 mesi dal 19.4.'02, ma ad oggi non iniziato.
Le principali modifiche rispetto al precedente programma lavori riguardano:
-
il trasporto dell'olio dal centro olio al Deposito R&M tramite
oleodotto e non più con autobotti (modifica già valutata dalla Regione
ai fini ,della compatibilità ambientale con la nota del 9.8.’02);
-
il possibile utilizzo del pozzo Granciaro 1, risultato sterile, per la
reiniezione delle acque di produzione, dopo aver richiesto le dovute
autorizzazioni minerarie, quelle ai fini della L. 152 e quelle previste
ai fini della compatibilità ambientale dell’attività; il tracciata
della condotta di allaccio del pozzo al Centro olio sarà lo stesso già
indicato per il trasporto dell'eventuale olio prodotto (lunghezza 1130
m.), ma non valutato in sede di VIA in quanto il pozzo a quella data
non era stato ancora perforato. L'eventuale valutazione di
compatibilità ambientale sarà richiesta alla Regione una volta valutati
tutti i dati, seconda la procedura prevista dalle normative regionali
vigenti;
- la realizzazione del metanodotto di circa 1.500 m, per la
commercializzazione del gas dal centro olio al punto d’immissione nella
rete nazionale di distribuzione (già valutato in sede di VIA) al di
fuori della pertinenza mineraria e a cura diretta di Snam Rete Gas,
-
la diminuzione della superficie occupata dal centro olio da 78.000 m2
(77.000 m2 impianti + 1.000 parcheggio privato) a 59.200 m2 (58.000 m2
impianti + 1.200 m2 parcheggio privato);
- la conseguente
diminuzione dell’area totale di proprietà da adibire alla realizzazione
del Centro Olio da 120.000 m2 a 100.000 m2;
- i dati di processo rivisti a 1000 -m3/g di portata olio e 215 Sm3/g di gas associato;
- la sistemazione a quota unica dell'area del centro olio a 102.1 m in luogo della sistemazione a 3 gradoni;
- la scelta della “soluzione A” per la strada di accesso al centro Olio tra le due ipotizzate;
- il completamento del programma lavori entro il 19.4.2007.
Relativamente
alla rete di raccolta per il collegamento dei pozzi MI1 e MI2, i
percorsi delle condotte restano quelli valutati in sede di VIA; si sta
esaminando per l'allaccio del pozzo MI1, la possibilità di un'ulteriore
ottimizzazione del percorso che ne ridurrebbe la lunghezza e quindi
l'impatto: se tutti i riscontri saranno positivi presenteremo alla
Regione un'istanza di variante.
- MAP, con nota dell’11.2.2005,
chiede alla, Regione Abruzzo una conferma dei precedenti pareri ai fini
della compatibilità ambientale e dell'Intesa.
- La Direzione Territorio il 22/03/05 conferma il pronunciamento di compatibilità ambientale.
- La Direzione Attività Produttive esprime parere favorevole sull’istanza di variazione del programma al 18/04/05.
- MAP con il DM 06/07/05 accoglie la variazione del programma e proroga al 31/12/07 il termine di esecuzione del programma.
ALLEGATO 2
OGGETTO: Insediamento ad Ortona di un Centro Oli della Società
E.N.I. per il trattamento degli idrocarburi liquidi e gassosi.
Eventuale attivazione della procedura prevista dall’art.309 del D.Lgs.
n.152/2006.
In esito alle note dei Ministeri in indirizzo ed a
margine riportate, nelle quali si chiedono chiarimenti in relazione
alle procedure di approvazione del progetto in parola, a fronte di
alcune perplessità rappresentate dal Sindaco del Comune di Pescara, si
rendono le seguenti informazioni.
L’E.N.I. S.p.A. in data
22/10/2001 presentava al Ministero per le Attività Produttive
un’istanza volta ad ottenere il permesso per la concessione di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
La concessione di
coltivazione denominata “Miglianico”, interessante il territorio di
Ortona è territorialmente compresa nel più ampio permesso di ricerca
denominato “Bucchianico”.
In data 21/12/2001, l’E.N.I. inviava alla
Regione Abruzzo la documentazione necessaria per l’espletamento della
procedura di VIA regionale ai sensi del D.P.R. 12/04/96 e s.m.i. art.1
comma 3 All.A lett.t).
La Regione Abruzzo, rispetto a questa
istanza, si esprimeva favorevolmente con ordinanza VIA n° 13/02 del
12.03.2002. A tale riguardo è importante sottolineare come
l’espletamento della procedura di V.I.A., da un lato, non abbia
interessato solo il Centro Oli, ma abbia avuto ad oggetto il Progetto
di Sviluppo Campo Miglianico nel suo complesso, comprensivo, quindi,
degli interventi di realizzazione di due pozzi produttivi, del centro
olio e del relativo oleodotto di collegamento; dall’altro non sia stato
attuato con modalità semplificate (screening). E Valga a tal proposito
ricordare l’iter delle misure di pubblicità cui lo Studio di Impatto
Ambientale è stato assoggettato, nel rispetto della normativa vigente
in materia:
1) Il Dr. Fiori Roberto, Geologo iscritto all’albo dei
Geologi Regione Lombardia n.376, in qualità di coordinatore dello
Studio di Impatto Ambientale, in data 20/12/2001, davanti al Notaio
Massimo D’Ambrosio (Piazza della Rinascita, 24 Pescara), ha giurato che
quanto contenuto nello Studio di Impatto Ambientale corrisponde a
verità;
2) Lo Studio di Impatto Ambientale è stato depositato per
sessanta giorni presso la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, il
Comune di Ortona ed il Comune di Miglianico;
3) Dell’avvenuto deposito presso gli Enti sopra ricordati è stata data pubblicità sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Centro”;
4)
Tutti gli Enti locali interessati hanno espresso pareri favorevoli
nell’ordine: il Comune di Miglianico con D.G.C. n.22 del 07/02/2002; il
Comune di Ortona con D.G.C. n.68 del 19/02/2002; la Provincia di Chieti
con D.G.P. n.14 del 27/02/2002. Lo Studio di impatto Ambientale è stato
consegnato agli altri Enti rappresentati nella Commissione Regionale
per la Valutazione di Impatto Ambientale, segnatamente:l’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Chieti; il Servizio Difesa del Suolo;
il Servizio Gestione Rifiuti; il Genio civile di Chieti.
5) Durante
il periodo di deposito presso gli Enti Locali interessati, non sono
pervenute osservazioni da parte di associazioni e/o cittadini.
Il
Ministero delle Attività Produttive, acquisiti i pareri regionali ai
fini ambientali e dell’Intesa Stato-Regioni, ha così approvato
definitivamente il programma dei lavori accordando all’E.N.I. S.p.A.
con D.M. 19/04/2002 per la durata di anni venti, “la concessione di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata “Miglianico”
sita nella Provincia di Chieti.
In merito alla riferita
possibilità di attivare la procedura di cui all’art.309 del D.lgs.
152/2006, in materia di potenziali gravi danni ambientali, è doveroso
poi fornire i seguenti ulteriori chiarimenti.
Sotto il profilo
relativo alle emissioni in atmosfera ai fini ed ai sensi dell’art.269
del D.lgs 152/06, il rispetto, da parte dell’Amministrazione regionale,
della normativa vigente è stato assicurato dall’attivazione del
relativo procedimento e dalla contestuale convocazione della Conferenza
di servizi, alla quale sono stati invitati a partecipare: la Ditta;
l’Amministrazione provinciale di Chieti; Il Sindaco di Ortona; la ASL
Servizio Igiene e Prevenzione; l’ARTA Abruzzo - Dipartimento
Provinciale di Chieti. All’esito della prima Conferenza di Servizi,
svoltasi in data 25/07/2006, all’E.N.I. S.p.A. sono state richieste
integrazioni ed approfondimenti per la valutazione dei quali è stata
convocata una seconda Conferenza di Servizi per il giorno 20/03/2007,
alla quale hanno partecipato la Ditta E.N.I. S.p.A.; la provincia di
Chieti; l’ARTA Abruzzo e l’Ufficio Nazionale minerario per gli
Idrocarburi, l’UNMIG. In tale Conferenza è stata approvata la
documentazione ed i relativi allegati; inoltre, l’ARTA ha espresso
parere favorevole per i punti di emissione E1 ed E2; la Regione ha
richiesto specifico parere all’ARTA circa l’istruttoria tecnica
relativa ai punti assoggettati all’ex art. 17 del D.P.R. 203/88 per i
punti di emissione E3, E4, E12, E13; la Provincia ha espresso parere
favorevole. La conferenza si è conclusa con la convocazione di una
ulteriore Conferenza di Servizi per il giorno 04/04/07, a cui hanno
partecipato nuovamente tutti i soggetti competenti ad esprimersi,
concludendosi la Conferenza stessa con esito favorevole, con
prescrizioni rispetto ad entrambi i procedimenti legislativi (D.Lgs.
112/98 e art.269 del D.Lgs.152/06). Le prescrizioni attengono, in
particolare, alla richiesta alla Ditta E.N.I. S.p.A. di produrre un
bilancio energetico complessivo dell’impianto con i dati analitici
raccolti entro 12 mesi dalla data di messa a regime dell’impianto. In
seno alla Conferenza di Servizi è stato, inoltre, precisato che tale
bilancio dovrà essere inviato alla Provincia, alla Regione e all’ARTA
entro 60 giorni dal termine sopra indicato.
All’esito del
procedimento in atto, la Ditta è stata autorizzata per le emissioni in
atmosfera con Determina Dirigenziale regionale n. DN2/47 del 18/04/2007.
Il
Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione al mancato rispetto
delle norme di programmazione regionale nella procedura seguita per
l’Autorizzazione dell’intervento di cui si discute, riferisce le
presunte irregolarità del procedimento autorizzativo che, in
particolare, non sarebbe pienamente conforme alla normativa contenuta
nel nuovo Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria,
approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007 ed
emanato in base ai dettami legislativi del D.M. del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 1 ottobre 2002 n. 261.
Invero,
nel Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, in
corrispondenza della sezione dedicata agli “Interventi sulle sorgenti
diffuse”, al punto MD3, si fa espressamente riferimento al ”Divieto di
insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni
in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate,
nell’ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del D.Lgs.
n.152/2006”. Cionondimeno, come è dato rilevare dalla puntuale
descrizione delle fasi procedimentali de quibus, l’iter autorizzatorio
relativo all’insediamento produttivo del centro oli si è concluso
anteriormente all’emanazione del Piano per la tutela dell’aria.
A
ciò si aggiunga che con Deliberazione di Giunta regionale 26 aprile
2006, n. 436 “Modalità e criteri per l’attribuzione alle province delle
funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione di cui
al D.P.R. n. 203/1988 e alle altre attività connesse in materia di
inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la
determinazione degli oneri a carico dei richiedenti” le funzioni
amministrative per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera di cui agli artt. 269 e ss. del D. Lgs. 152/2006 (ex D.P.R.
203/1988 successivamente abrogato dal D. Lgs. 152/2006) e per le
attività connesse relativamente agli impianti esistenti sono state
trasferite alle Province di L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo. Ai sensi
della suddetta delibera restano in capo alle competenti strutture
regionali soltanto le funzioni e le attività relative al rilascio di
tutte le autorizzazioni oggetto di delega le cui richieste siano
pervenute alla Regione precedentemente alla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della delibera stessa
(B.U.R.A. 24 maggio 2006, n. 31).
Poiché la società E.N.I. S.p.A.
presentava istanza di autorizzazione in data 18/05/2006, ns. prot. n.
4699 del 19/05/2006, e dunque prima della pubblicazione sul BURA della
DGR 436/2006, la competenza al rilascio dell’autorizzazione restava in
capo alla Regione, la quale, come è noto, ha provveduto in tal senso
svolgendo tutte le attività necessarie ai sensi degli artt. 269 e ss.
del D. Lgs. 152/2006 e rilasciando, l’autorizzazione con determinazione
dirigenziale DN2/47 del 18/04/2007.
Cionondimeno, ai sensi della DGR
436/2006, con il rilascio della suddetta autorizzazione alle emissioni
in atmosfera la Regione ha esaurito la propria competenza; ed ogni e
qualsiasi provvedimento idoneo ad incidere direttamente sulla suddetta
autorizzazione (annullamento, riforma, revoca …) è di competenza della
Provincia di Chieti, che quindi può legittimamente intervenire –come in
realtà sta già intervendo-, anche successivamente ed in relazione ad
interventi, già assentiti dalla Regione durante il regime normativo
anteriore al sistema delle competenze così come oggi delineato. Da ciò
deriva che l’eventuale provvedimento giurisdizionale di sospensione e/o
annullamento del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera rilasciato dalla Regione, dovrà essere attuato dalla
Provincia, in quanto autorità competente ai sensi della DGR 436/2006.
Per
quanto attiene gli ulteriori profili di contrasto riguardanti, in
particolare, la procedura di variante urbanistica, attivata
dall’Amministrazione Ortona, nell’ambito del procedimento
autorizzatorio dell’impianto, si segnala che l’Assessore Franco
Caramanico, con propria nota del 16/08/07, indirizzata
all’Amministrazione comunale di Ortona, raccomandava l’attenta
applicazione dell’art.68 della L.R. 18/83, nel testo vigente. Si
rammenta che sulla questione è pendente un giudizio dinanzi al T.A.R.
di Pescara con richiesta di sospensiva, che verrà presumibilmente
discussa nel mese di marzo. Si attende l’esito del giudizio.
La
scrivente Direzione evidenzia che su proposta del Ministro delle
Attività Produttive è stata emanata la L.239/04, la quale statuisce che
il rilascio del permesso o della concessione per la coltivazione di
idrocarburi ha effetto di variante urbanistica.
In relazione
alle perplessità relative al contrasto dell’impianto con il Piano
paesistico Regionale, si sottolinea che l’eventuale non rispondenza
dell’intervento rispetto agli usi compatibili previsti e disciplinati
dalla pianificazione paesaggistica del progetto è stata verificata
dall’autorità regionale per la gestione del vincolo. Quest’ultima si è
pronunciata in svariate occasioni con i seguenti provvedimenti: Nulla
Osta prot. n.7357/02 del 20/11/2002; Nulla Osta prot. n.4457/03 del
19/05/2003; Nulla Osta prot. n.8438/03 del 30/07/2003; Nulla Osta
prot.n.11705/05 del 11/01/2006. A riscontro di quanto detto, valga
segnatamente il riferimento all’ultimo Nulla Osta regionale prot.
n.4252/07 del 17/04/2007, dove in relazione alle prescrizioni previste
è dato leggere: “Gli interventi ricadenti in zona “A” di PRP siano
compatibili con gli usi previsti dallo stesso. Rispetto dell’art.80
della L.R.18/83, nel testo in vigore”. L’autorità regionale, dunque, ha
verificato la compatibilità dell’iniziativa con l’esistenza del vincolo
paesaggistico.
E’ opportuno ricordare che la Soprintendenza
regionale per i beni ambientali, ha ritenuto che i soprarichiamati
N.O.BB.AA. fossero legittimi e conformi alle prescrizioni di tutela del
paesaggio.
Da ultimo, in relazione al rispetto della legge
istitutiva del Parco nazionale della Costa Teatina, occorre rammentare
che la L .n.93/2001, all’art.8 comma 3, statuisce: ”Con Decreto del
presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’ambiente,
d’intesa con la Regione interessata è istituito il Parco nazionale
della Costa Teatina”. Questa Direzione, già dal 2006 ha avviato una
serie di incontri con le Amministrazioni locali per la definizione
della proposta di perimetrazione del Parco Nazionale.
A tal
proposito, posto che la L. n.93/2001 è anteriore al D.M. 19/04/2002 che
ha approvato il programma dei lavori dell’impianto, il Ministero delle
Attività Produttive, che ha rilasciato la relativa concessione di
coltivazione di idrocarburi, avrebbe dovuto considerare le implicazioni
derivanti dall’applicazione della legge istitutiva del Parco Nazionale
della Costa Teatina.
In esito alle considerazioni, ai
chiarimenti ed alle informazioni riportati, e ricordando che sulla
questione è pendente un giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale, le Amministrazioni in indirizzo, potranno valutare, ciascuna
per le proprie competenze, la sussistenza dei presupposti per
l’adozione dei conseguenti provvedimenti anche in relazione alla
eventuale attivazione della procedura di cui all’art.309 del D.lgs.
152/2006.