Cremazione, funerali e salma in casa: ecco tutte le novità della nuova legge in materia funeraria

IL TESTO DELLA LEGGE

31 Luglio 2012   18:17  

E' stato approvato all'unanimita' dal Consiglio regionale, questo pomeriggio, un testo di legge unificato sulla "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" frutto della combinazione di due distinti progetti di legge, uno dei quali proveniente dalla Giunta e proposto dall'assessore competente Luigi De Fanis. Al nostro microfono la consigliera Nicoletta Verì.

Alla Regione sono affidate funzioni di indirizzo e coordinamento di specifiche attivita' che sono state trasferite ai Comuni".

Considerata la delicatezza dei compiti che vengono trasferiti ai Comuni e alle responsabilita' connesse, la tutela della salute pubblica e' garantita comunque attraverso la previsione della specifica formazione della quale e' destinatario il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla legge.

Infatti, queste figure professionali dovranno garantire la regolarita' delle operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione. Una delle novita' introdotte dalla legge e' che l'osservazione della salma puo' essere svolta a certe condizioni presso l'abitazione, presso la struttura obitoriale o presso la casa funeraria. Il cadavere o la salma, con le necessarie precauzioni finalizzate a non impedire l'eventuale ripresa della vita, puo' essere trasportata da un luogo di osservazione all'altro senza particolari limitazioni salvo i casi in cui non sia possibile per motivi di tutela della salute pubblica.

La novita' della legge consiste nel fatto che viene del tutto e definitivamente svincolato il personale sanitario della ASL da attivita' che non richiedono discrezionalita' tecnico-professionale, ma possono essere piu' utilmente svolte dal personale, opportunamente formato, delle imprese funebri.

 Cio' si evince soprattutto nelle operazioni di inumazione,tumulazione, esumazione e estumulazione cimiteriali introducendo un elemento di semplificazione, infatti non viene previsto l'obbligo di presenza della Asl alle operazioni di esumazione ed estumulazione. Solo nel caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorita' giudiziaria e' previsto che il personale sanitario della Asl possa assistere alle operazioni su espressa richiesta della stessa Autorita'. Nel caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune e' prevista la possibilita' da parte dello stesso Ente di richiedere l'intervento del personale della Asl solo in caso di necessita'.

Questa scelta, sollecitata da piu' parti, e' supportata dal fatto che non vi e' evidenza scientifica di rischi per la salute pubblica legati a queste operazioni: il rischio specifico per i lavoratori va invece inquadrato nella responsabilita' del datore di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.81/2008. Importante e' anche la previsione della figura del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico sanitari nelle operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie autorizzate dal Comune, il quale dovra' essere destinatario di specifica formazione alla quale dovra' provvedere lo stesso Comune.

Di rilevante interesse e' altresi' la Sezione della legge dedicata alla cremazione, pratica funeraria un tempo poco seguita che ora trova sempre maggiori adesioni da parte della popolazione ed e' percio' oggetto di crescente attenzione da parte delle amministrazioni comunali.

E' prevista la istituzione del registro per la cremazione, presso ogni Comune, sul quale annotare la manifestazione di volonta' del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

IL TESTO DELLA LEGGE APPROVATO

(Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI E  PRINCIPI

Art. 1 (Finalità, oggetto e principi)

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di  improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni. 2 In particolare, la presente legge:a) definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge:

a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;

b) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;c) nell’ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.4. La Regione promuove l’informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l’ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.  

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

b) Attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:  

1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei  familiari;

2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;

3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge;

5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell’autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;

c) Autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;

d) Autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte  o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall’autorità giudiziaria;

e) Bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;

f) Cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;

g) Casa funeraria: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l’osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi  e la custodia e l’esposizione del cadavere;

h) Cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

i) Ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di  fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi

j) Cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;

k) Cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

l) Cofano – contenitore  per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;

m) Cofano- contenitore  di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare  in caso di tumulazione;

n) Colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;

o) Cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;p) Deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita,  per la durata del periodo di osservazione;

q) Dispersione: versamento del contenuto di un’urna cineraria in un luogo all’interno del cimitero, sia all’aperto che al chiuso, o all’esterno del cimitero, in natura;

r) Esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;

s) Feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto:

t) Impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l’attività funebre;

u) Inumazione: sepoltura del  feretro nella nuda terra;v) Medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;w) Obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi  pubblici o in abitazioni antigieniche;

x) Operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all’attività funebre;

y) Ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

z) Ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa

aa) Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;

bb) Riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed  epidemiologici;

cc) Struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;

dd) Salma: corpo inanimato di una persona fino all’accertamento della morte;

ee) Tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l’aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;

ff) Traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un’altra;

gg) Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;

hh) Urna cineraria: contenitore di ceneri.

TITOLO II 

FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Capo I Funzioni regionali

Art. 3 (Funzioni della Regione)

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull’intero territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni.

2. La Regione, d’intesa con l’ANCI e le associazioni di categoria, promuove l’adozione del codice deontologico delle ditte individuali e società che svolgono attività funebre.

Art. 4 (Poteri sostitutivi)

1. Con riferimento alle funzioni e ai  compiti spettanti ai Comuni,  in  caso  di  accertata  inattivita' che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il  Presidente  della Giunta Regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna  all'Ente  inadempiente  un  congruo  termine  per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un Commissario che provvede in via sostitutiva.3. Le spese relative all'attività del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.
Capo II Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 5 (Norme in materia di cimiteri)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori.

2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le  norme contenute nel titolo VI del R.D. 27-7-1934 n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”.

4 L’area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L’area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:  la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori; l’eventuale necessità di ampliamento; l’eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno del cimitero e le conseguenti distanze dì tutela;  il rispetto delle attività di culto. 

5 In ogni cimitero sono presenti almeno: un campo di inumazione; un campo di inumazione speciale; una camera mortuaria; un ossario comune; un cinerario comune.

6 In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati: loculi per la tumulazione di feretri; celle per la conservazione di cassette ossario; celle per la conservazione di urne cinerarie; uno spazio per la dispersione delle ceneri.

7. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione

8. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

9. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione

Art.6 (Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata  inerzia trova applicazione l’art. 4 della presente legge.

2 In particolare il regolamento di polizia mortuaria:a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione. 

3. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale, sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.

4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche,  di quelle  private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti  economici e alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.

6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l’apertura delle strutture per il commiato di cui all'articolo 36 e delle case funerarie di cui all’articolo 37. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la  realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.

7. I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il  responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico  ruolo definito dalla presente legge.

8. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

9. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l’obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura altresì il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

10. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per  gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

TITOLO III NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I

Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 7(Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)

1 Le  strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell’attività stessa.  Tali strutture intervengono in  particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti fuori dall’ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l’accertamento.

2. La funzione di medico necroscopo  è svolta dai medici dipendenti delle  strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle  ASL, al fine di assicurare la tempestività e l’ottimale distribuzione del servizio.

3 Tutte le funzioni attribuite al “coordinatore sanitario” della ASL  nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al  Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso la organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al  medico necroscopo. 

Art. 8(Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte)

1 Dopo la dichiarazione e l’avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull’ordinamento di stato civile, l’accertamento di morte è effettuato:a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e  la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in  caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio- sanitarie o socio-assistenziali.

2. L’accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10  del  D.P.R. n. 285 del 1990 , e comunque non oltre le 30 ore.3. Il medico necroscopo contestualmente all’accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II  del titolo III della presente legge e alla sepoltura.

4. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall’accertamento del decesso.

5. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat.

6. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l’evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso con compilazione della relativa scheda di morte Istat.

7. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Art. 9 (Decesso per malattia infettiva e diffusiva)

1. Il medico che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell’art. 8  ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia  infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del D.P.R. n. 285 del 1990.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

Art. 10(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore salvo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 285/1990.

3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei  per  lo svolgimento del periodo di osservazione ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l’autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.

4. Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l’attività funebre.

5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:  a) alla sala del commiato;b) all’obitorio o deposito di osservazione del Comune;c) all’abitazione propria dei familiari;d) alla casa funeraria.

6. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.  

7. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione8. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti.9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l’utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 11(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1 Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorità comunali che ne danno subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

Art. 12(Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)

1 Per consentire il prelievo di cornea presso l’abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all’ASL

2 Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all’ufficiale di stato civile, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.

Art. 13(Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi  ospedalieri)

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al  responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL qualora l’obitorio abbia una sede extraospedaliera.

Art. 14(Imbalsamazione)

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti,  collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l’autorizzazione da parte dell’autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.

2. La richiesta di autorizzazione all’imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all’esercizio professionale, incaricato dell’operazione, che indica il procedimento che  intende utilizzare, il luogo e l’ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e del certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e  assicurano la vigilanza sulle operazioni.4. Sono vietate  le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 15 (Tanatocosmesi)

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 7.

Capo IITrasporto funebre

Art. 16(Trasferimento di salma)

1. Il trasferimento di salma è previsto nei casi :a) decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l’osservazione;b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell’art. 10 della presente legge, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.

2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l’osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l’obitorio comunale (art. 12 D.P.R.285/90) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare  la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell’art.10 della presente legge.

3. Il trasporto della salma da una  abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.

4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell’art. 10 della presente legge, il Direttore Sanitario dell’Ospedale dove è avvenuto il decesso  può  autorizzare  il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all’obitorio comunale, alla propria abitazione; l’autorizzazione viene rilasciata  previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.

5. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell’art. 10, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall’abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all’obitorio comunale; l’autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.

6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato che redige un apposito verbale.

7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l’accettazione della salma, con l’indicazione del luogo di partenza, dell’orario di arrivo, dell’addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

8. Se la salma viene trasportata in  un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell’ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3,4 e 5 del presente articolo che rilasciano  l’autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.  

Art. 17 (Trasporto di cadavere)

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento  all’obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l’accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme  di cui al comma 6  dell’articolo 16.

2. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa  comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all’art.8 della presente legge.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

4. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l’utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da  personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

5. L’esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all’incaricato del trasporto. L’incaricato redige un verbale dell' operazione eseguita e dichiara l’identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune  dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il  seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il  ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura.

6. In caso di trasporto di cadaveri all’estero si applicano le norme  vigenti (art. 27 e 29 D.P.R. 285/1990). 

7 I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità. 

8 Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui all’art. 30 del DPR n.285/90 può essere assolto con l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Art. 18(Trasporto di resti mortali)

1. Il  trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie.2. Il  trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune  competente per territorio.3. Il trasporto di parti anatomiche  per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

Art. 19(Prodotti del concepimento)

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1.3. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 20(Vigilanza igienico sanitaria)

1. Il Comune deve comunicare tempestivamente  al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità   Pubblica  della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.

2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell’ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo,  da un soggetto esercente l’attività funebre.

Art. 21(Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)

1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. 

2. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.

3. L’ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa  verifica della sussistenza dei requisiti  di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell’autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito.4. Il proprietario dell’autofunebre trasmette annualmente  alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, una autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento  dei requisiti previsti e sul permanere  del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.

Art. 22(Trasporto funebre tra Stati)

1 I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n.1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2 I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4 Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

CAPO III Inumazioni, tumulazioni, esumazioni e estumulazioni cimiteriali

Art. 23(Diritto di sepoltura)

1 Nel cimitero devono essere ricevuti:a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25.

Art. 24(Identificazione della sepoltura)

1 Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.2 Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art.  25(Autorizzazione alla  inumazione e tumulazione)

1. L’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta  della ASL.

3. Per i prodotti abortivi di  età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura;b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 26(Esumazione ed estumulazione ordinarie)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

3. Le operazioni di esumazione e estumulazione ordinaria  sono regolate dal Comune nel rispetto della presente legge attraverso il regolamento di cui all’art. 6.4. Il Comune  invia   il piano annuale dei turni di rotazione  delle operazioni di esumazione ed estumulazione alla ASL competente per territorio.

5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l’intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell’art. 52 del D.P.R. 285/1990.

6. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell’ossario comune.

7. In caso di estumulazione  allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco)  o collocazione nell’ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l’inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione. 

Art. 27(Esumazione ed estumulazione straordinarie)

1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall’Autorità Giudiziaria, l’operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall’Autorità giudiziaria devono essere effettuate all’interno delle strutture obitoriali. Il  personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell’Autorità giudiziaria.

2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune  per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l’intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell’art. 52 del D.P.R. 285/1990.

3. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta  settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell’anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede alla inumazione del feretro per almeno cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l’operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.
CAPO IVCremazione e destinazione delle ceneri

Art. 28(Cremazione)

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art.29(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della Legge 30.3.2001 n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h, della legge n. 130/200l, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

Art. 30(Crematori)

1 Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla legge 130/2001. 

Art. 31(Espressione di volontà)

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 130/2001.

Art. 32(Registro per la cremazione)

1. È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 33(Consegna e destinazione finale delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 32 sono annotati:a) numero progressivo e data;b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;c) modalità di espressione della volontà;d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente .6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune  che ha rilasciato l'autorizzazione.7 Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;b) dall'esecutore testamentario;c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;d) dal tutore di minore o interdetto;e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere  a), b), c), d), dal personale autorizzato dal comune.

Art. 34(Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;b) in natura;c) in aree private.

2 La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;c) nei fiumi;d) in mare;e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3 La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4 La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5 E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6 La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 33.

7 I soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 33 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

8 Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione. 

9 Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

10 La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

TITOLO IV ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 35(Attività funebre)

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. I soggetti  che intendono svolgere l’attività funebre  presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell’articolo19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La  Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al successivo comma 3.

3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;b) che  dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui

1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre in possesso di specifica certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;

2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;

3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l’apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affaric) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l’esercente l’attività funebre.4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3 del comma 3 del presente articolo le imprese esercenti l’attività funebre hanno l’obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.

5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle  sale del commiato.

7. Le imprese esercenti l’attività funebre rendono disponibile il prezziario dei servizi funerari  offerti o tramite pubblicazione sul sito internet dell’impresa stessa o tramite affissione di apposita tabella all’esterno dei locali di esercizio.8. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

Art. 36(Strutture per il commiato)

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell’art. 10 della presente legge, per la custodia e l’esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.

2. Le strutture per il commiato sono  fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso.

3. Per l’esercizio  delle attività di cui al comma 1 le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale  per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private. 

4. L’autorizzazione all’apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda,  previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse . La Asl rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del


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