Ecco il progetto di legge per gli impianti a biomasse sostenibili

20 Gennaio 2012   13:34  

Sabato prossimo presso la sala del Comune di Luco  dei Marsi, il Sindaco e gli assessori comunali terranno una conferenza stampa in ragione della proposta di legge"Disposizioni relative alla costruzione di impianti per la produzione di energia tramite combustione da biomasse" presentata   nel corso della discussione della finanziaria regionale 2012 , e respinta dalla maggioranza di centro destra del Consiglio Regionale.Alla conferenza stampa saranno presenti i Consiglieri regionali Giuseppe Di Pangrazio e Giovanni D'Amico,sottoscrittori della proposta di legge.

A seguire la Relazione e l'articolato del progetto di legge

Relazione al progetto di legge recante “Disposizioni relative alla costruzione di impianti per la produzione di energia tramite combustione da biomasse” 

Il presente progetto di legge ha lo scopo di regolamentare la realizzazione di centrali per la produzione di energia tramite biomasse. Il dibattito sulle energie alternative o rinnovabili dura ormai da diversi anni e all’urgenza di dare risposta ad una esigenza sempre più forte (sostituire almeno in parte l’energia prodotta con l’uso di combustibili fossili con fonti energetiche diverse e soprattutto meno inquinanti) sono state date risposte sempre diverse: si è infatti parlato di energia eolica (con tutte le polemiche sull’impatto paesaggistico degli aerogeneratori), di energia solare, di motori a idrogeno ecc. ecc.

Ultimamente c’è un’attenzione crescente, con risvolti anche di carattere speculativo, all’utilizzo delle biomasse vegetali sia agricole sia forestali per produrre energia elettrica. Il Piano Energetico della Regione Abruzzo stima in oltre 200 MWe la quantità di energia che potenzialmente può essere prodotta utilizzando le biomasse derivanti da produzioni agricole e forestali.

Attualmente la procedura di autorizzazione delle centrali a biomasse non tiene nella necessaria considerazione l’aspetto fondamentale dell’approvvigionamento. Se infatti parliamo genericamente di centrali a biomasse come da definizione dell’art. 2 del D.Lgs. 387/2003, che annovera fra le biomasse anche la parte biodegradabile dei RSU, è bene che le popolazioni interessate sappiano che negli impianti saranno bruciati anche RSU.Se invece l’autorizzazione riguarda impianti a biomassa vergine, che è quella che proviene dai boschi, dalle colture dedicate e dai residui delle coltivazioni agricole, occorre chiarire adeguatamente quale deve essere il piano di approvvigionamento, che non può essere costituito da carte sottoscritte da fornitori che autocertificano la disponibilità del materiale necessario.

L’autorizzazione ad installare e far funzionare una centrale a biomasse vergini dovrebbe pertanto basarsi sui punti seguenti:

1)potenza;
2)dimensionamento;
3)approvvigionamento.

Nell’articolo 1 infatti si va a limitare la potenza della centrale che non può essere superiore ai 4 MW e tale da consentirne l’alimentazione con le risorse agro-forestali effettivamente disponibili. Il suo dimensionamento deve pertanto rispondere a criteri di sostenibilità territoriale, in modo tale che la potenza installata sia effettivamente prodotta con le risorse che il singolo territorio può produrre senza impoverirsi. In ragione di ciò è prevista l’alimentazione degli impianti con le risorse agroforestali disponibili entro una distanza massima dalle centrali non superiore ad un raggio di30 Km in linea d’aria.
Previsto il divieto di realizzazione di centrali a biomasse vicino ad aree definite sensibili, ad aree agricole caratterizzate da produzioni pregiate e ad una distanza inferiore a 3 Km dal limite dei centri abitati.Ulteriore divieto è quello di utilizzo di biomasse derivanti da rifiuti.

Nell’articolo 2 si va a subordinare l’autorizzazione alla realizzazione della centrale alla presentazione di un piano di approvvigionamento che va pertanto redatto sulla base delle risorse di cui si ha certezza e non sulla base di generiche previsioni. In altri termini deve contenere, per ogni anno di funzionamento della centrale: 

a)l’esatta individuazione, mediante l’indicazione degli estremi catastali, delle superfici boscate da sottoporre a taglio per ogni annualità di esercizio, nonché delle quantità dalle stesse ritraibili e destinabili alla combustione. Nel caso di superfici boscate appartenenti ai demani civici deve inoltre essere adeguatamente dimostrato il soddisfacimento dell’uso civico di legnatico;

b)l’esatta individuazione, mediante l’indicazione degli estremi catastali, dei terreni già utilizzati per colture dedicate e di quelli che a tal fine possono essere destinati, con la quantificazione delle produzioni effettive utilizzabili per ogni anno di esercizio della centrale. Tali terreni, qualora non siano al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione già coltivati a colture per biomassa, non devono essere stati destinati a produzioni agroalimentari nel triennio precedente l’anno nel quale è presentata la richiesta di autorizzazione;

c)l’esatta individuazione, mediante l’indicazione degli estremi catastali, delle colture agricole dalle quali provengono i sottoprodotti da destinare alla combustione, la cui quantità deve comunque essere precisamente indicata per ogni annualità di esercizio della centrale;

d)l’esatta individuazione delle risorse diverse da quelle forestali e da quelle provenienti da colture dedicate e da sottoprodotti agricoli la cui quantità deve comunque essere precisamente indicata per ogni annualità di esercizio della centrale.
Ciò significa che ogni singola autorizzazione viene rilasciata sulla base di dati certi in merito alle risorse che saranno utilizzate per tutto il ciclo di vita della centrale e non sulla base di semplice e generiche stime di disponibilità basate su buone intenzioni che rimangono da verificare.

PROGETTO DI LEGGE

 “Disposizioni relative alla costruzione di impianti per la produzione di energia tramite combustione da biomasse” 

Art.1

1. Nel territorio della Regione Abruzzo è consentita la costruzione di impianti per la produzione di energia tramite combustione da biomasse entro i seguenti limiti:

a) le biomasse da utilizzare devono essere prodotte esclusivamente in Abruzzo;

b) non può essere autorizzata la realizzazione di centrali alimentate a biomasse aventi potenza superiore a 4 MW;

c)  fermo restando il limite massimo di potenza di 4 MW, la potenza effettiva della centrale deve essere tale da consentire l’alimentazione con le risorse agroforestali effettivamente disponibili entro una distanza massima dalla centrale non superiore ad un raggio di 30 km in linea d’aria; 

d) non può essere autorizzata la realizzazione di centrali a biomasse vicino ad aree definite sensibili (SIC, ZPS, aree naturali protette) e ad aree agricole caratterizzate da produzioni pregiate;

e)  non può essere autorizzata la realizzazione di centrali  a biomasse ad una distanza inferiore a 3 Km dal limite dei centri abitati così come normati dai Piani Regolatori Generali approvati dalla Regione Abruzzo;

f) è prioritariamente autorizzata la realizzazione di impianti pubblici, finanziati attraverso un azionariato diffuso, in cui i produttori delle biomasse siano anche fruitori dell’energia prodotta;

g) non è consentito l’utilizzo di biomasse derivanti da rifiuti (CDR, frazione secca, e altre tipologie). 

Art.2

1. L’autorizzazione alla realizzazione della centrale è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto proponente, di un Piano di Approvvigionamento dettagliato, valido per l’intero periodo di esercizio della centrale, nel quale siano contenuti:

a) l’esatta individuazione, mediante l’indicazione degli estremi catastali, delle superfici boscate da sottoporre a taglio per ogni annualità di esercizio, nonché delle quantità dalle stesse ritraibili e destinabili alla combustione. Nel caso di superfici boscate appartenenti ai demani civici deve inoltre essere adeguatamente dimostrato il soddisfacimento dell’uso civico di legnatico;

b) l’esatta individuazione, mediante l’indicazione degli estremi catastali, dei terreni già utilizzati per colture dedicate e di quelli che a tal fine possono essere destinati, con la quantificazione delle produzioni effettive utilizzabili per ogni anno di esercizio della centrale. Tali terreni, qualora non siano al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione già coltivati a colture per biomassa, non devono essere stati destinati a produzioni agroalimentari nel triennio precedente l’anno nel quale è presentata la richiesta di autorizzazione;

c) l’esatta individuazione, mediante l’indicazione degli estremi catastali, delle colture agricole dalle quali provengono i sottoprodotti da destinare alla combustione, la cui quantità deve comunque essere precisamente indicata per ogni annualità di esercizio della centrale;

d) l’esatta individuazione delle risorse diverse da quelle forestali e da quelle provenienti da colture dedicate e da sottoprodotti agricoli la cui quantità deve comunque essere precisamente indicata per ogni annualità di esercizio della centrale.

Art.3

1. Sono fatte salve le centrali a biomasse aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dalla presente disposizione, qualora già realizzate ed entrate in funzione alla data di entrata in vigore della legge.

Art.4
1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Relazione al progetto di legge recante “Disposizioni relative alla costruzione di impianti per la produzione di energia tramite combustione da biomasse” 

Il presente progetto di legge ha lo scopo di regolamentare la realizzazione di centrali per la produzione di energia tramite biomasse. Il dibattito sulle energie alternative o rinnovabili dura ormai da diversi anni e all’urgenza di dare risposta ad una esigenza sempre più forte (sostituire almeno in parte l’energia prodotta con l’uso di combustibili fossili con fonti energetiche diverse e soprattutto meno inquinanti) sono state date risposte sempre diverse: si è infatti parlato di energia eolica (con tutte le polemiche sull’impatto paesaggistico degli aerogeneratori), di energia solare, di motori a idrogeno ecc. ecc.

Ultimamente c’è un’attenzione crescente, con risvolti anche di carattere speculativo, all’utilizzo delle biomasse vegetali sia agricole sia forestali per produrre energia elettrica. Il Piano Energetico della Regione Abruzzo stima in oltre 200 MWe la quantità di energia che potenzialmente può essere prodotta utilizzando le biomasse derivanti da produzioni agricole e forestali.

Attualmente la procedura di autorizzazione delle centrali a biomasse non tiene nella necessaria considerazione l’aspetto fondamentale dell’approvvigionamento. Se infatti parliamo genericamente di centrali a biomasse come da definizione dell’art. 2 del D.Lgs. 387/2003, che annovera fra le biomasse anche la parte biodegradabile dei RSU, è bene che le popolazioni interessate sappiano che negli impianti saranno bruciati anche RSU.Se invece l’autorizzazione riguarda impianti a biomassa vergine, che è quella che proviene dai boschi, dalle colture dedicate e dai residui delle coltivazioni agricole, occorre chiarire adeguatamente quale deve essere il piano di approvvigionamento, che non può essere costituito da carte sottoscritte da fornitori che autocertificano la disponibilità del materiale necessario.

L’autorizzazione ad installare e far funzionare una centrale a biomasse vergini dovrebbe pertanto basarsi sui punti seguenti:

1)potenza;
2)dimensionamento;
3)approvvigionamento.

Nell’articolo 1 infatti si va a limitare la potenza della centrale che non può essere superiore ai 4 MW e tale da consentirne l’alimentazione con le risorse agro-forestali effettivamente disponibili. Il suo dimensionamento deve pertanto rispondere a criteri di sostenibilità territoriale, in modo tale che la potenza installata sia effettivamente prodotta con le risorse che il singolo territorio può produrre senza impoverirsi. In ragione di ciò è prevista l’alimentazione degli impianti con le risorse agroforestali disponibili entro una distanza massima dalle centrali non superiore ad un raggio di30 Km in linea d’aria.
Previsto il divieto di realizzazione di centrali a biomasse vicino ad aree definite sensibili, ad aree agricole caratterizzate da produzioni pregiate e ad una distanza inferiore a 3 Km dal limite dei centri abitati.Ulteriore divieto è quello di utilizzo di biomasse derivanti da rifiuti.

Nell’articolo 2 si va a subordinare l’autorizzazione alla realizzazione della centrale alla presentazione di un piano di approvvigionamento che va pertanto redatto sulla base delle risorse di cui si ha certezza e non sulla base di generiche previsioni. In altri termini deve contenere, per ogni anno di funzionamento della centrale: 
a)l’esatta individuazione, mediante l’indicazione degli estremi catastali, delle superfici boscate da sottoporre a taglio per ogni annualità di esercizio, nonché delle quantità dalle stesse ritraibili e destinabili alla combustione. Nel caso di superfici boscate appartenenti ai demani civici deve inoltre essere adeguatamente dimostrato il soddisfacimento dell’uso civico di legnatico;

b)l’esatta individuazione, mediante l’indicazione degli estremi catastali, dei terreni già utilizzati per colture dedicate e di quelli che a tal fine possono essere destinati, con la quantificazione delle produzioni effettive utilizzabili per ogni anno di esercizio della centrale. Tali terreni, qualora non siano al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione già coltivati a colture per biomassa, non devono essere stati destinati a produzioni agroalimentari nel triennio precedente l’anno nel quale è presentata la richiesta di autorizzazione;

c)l’esatta individuazione, mediante l’indicazione degli estremi catastali, delle colture agricole dalle quali provengono i sottoprodotti da destinare alla combustione, la cui quantità deve comunque essere precisamente indicata per ogni annualità di esercizio della centrale;
d)l’esatta individuazione delle risorse diverse da quelle forestali e da quelle provenienti da colture dedicate e da sottoprodotti agricoli la cui quantità deve comunque essere precisamente indicata per ogni annualità di esercizio della centrale.
Ciò significa che ogni singola autorizzazione viene rilasciata sulla base di dati certi in merito alle risorse che saranno utilizzate per tutto il ciclo di vita della centrale e non sulla base di semplice e generiche stime di disponibilità basate su buone intenzioni che rimangono da verificare.


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