Fondi ai Comuni abruzzesi che fanno raccolta differenziata

22 Ottobre 2008   14:13  

SCHEDE E  APPROFONDIMENTI - La Regione ha provveduto a liquidare la somma di trecentomila euro, a titolo di contributi premiali per la raccolta differenziata dei rifiuti, per venti Comuni che nel 2006 hanno superato l'obiettivo fissato al 40% di raccolta differenziata. Il provvedimento si inserisce nelle azioni previste dal nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, varato con legge regionale 45 del 2007, che ha stabilito la priorita' delle azioni finalizzate alla riduzione e al riciclo dei rifiuti urbani, stabilendo l'obiettivo di raccolta differenziata al 65% entro il 2011.

Questi i Comuni che beneficeranno del provvedimento regionale:

Barete (3.136 euro), Capitignano (3.271 euro), Villa S.Angelo (2.121), Castel Castagna (2.598 euro), Colonnella (16.814), Martinsicuro (25.855), S.Egidio alla Vibrata (15.565), S.Omero (8.924), Torano Nuovo (8005), Cepagatti (47.197), Collecorvino (27.038), Manoppello (10.354), Nocciano (3.008), Tocco da Casauria (13.581), Castel Frentano (19.249), Cupello (7.762), Fara San Martino (7.606), Orsogna (19.687), San Giovanni Teatino (53.374), San Martino sulla Marrucina (4.844).


SERVIZI TG SULL'ARGOMENTO

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Una soluzione compost...abile al problema dei rifiuti.

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LA LEGGE REGIONALE SUI RIFIUTI  45/2007
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità
                               
1. La presente legge intende preservare le risorse naturali e proteggere la salute umana e l’ambiente, con particolare riferimento ai valori naturali e paesaggistici del territorio regionale, dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, nonché prevenire e rimuovere le situazioni di rischio causate dalla contaminazione delle matrici ambientali.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative, i principi e le necessarie misure d’attuazione di detti principi, in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e di bonifica dei siti contaminati, anche mediante la delega alle province e ai comuni di specifiche attribuzioni.

3. La presente legge è adottata in attuazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato: "D.Lgs 152/2006"), nel rispetto dei principi del diritto comunitario, del Titolo V della Costituzione, nonché ai sensi dell’art. 9 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

4. La Regione, con la presente legge, promuove l’utilizzo di strumenti economici, bilanci ambientali, strumenti di certificazione ambientale degli operatori pubblici e privati, nonché dei sistemi di qualità, per contribuire ad un uso efficiente delle risorse e ad un elevato livello di protezione dell’ambiente.

Art. 2
Principi

1. La programmazione, anche negoziata, l’organizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti si conformano ai principi stabiliti dal presente articolo, che costituiscono criteri vincolanti per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare:

a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La Regione, le province e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze ed in particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono le iniziative atte a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti. A tal fine:

a) sono favorite la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti e, in secondo luogo, la progressiva riduzione del flusso dei rifiuti avviati ad operazioni di smaltimento attraverso il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi nell’ottica della realizzazione di una politica di programmazione assistita per una minore produzione di rifiuti e di riciclo di prodotto esausti;

b) il recupero dai rifiuti di materiali e prodotti di consumo è considerato preferibile rispetto al recupero energetico, salvi casi di comprovate ragioni di natura tecnica, economica ed ambientale;

c) è assicurato lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli. In attuazione di detto principio i rifiuti urbani non pericolosi devono essere smaltiti all’interno del territorio regionale, con una progressiva autosufficienza a livello di singolo ambito territoriale ottimale; per gli altri rifiuti, invece, il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento è attuato tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinate tipologie di rifiuti;

d) l’azione amministrativa in materia di gestione dei rifiuti si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, per contenere i costi di gestione dei rifiuti e rispettare gli standard qualitativi ed i principi per l’erogazione dei servizi a salvaguardia in particolare degli utenti;

e) sono attuati gli strumenti di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento ovvero prevedere per i settori di interesse il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

f) sono salvaguardati ed incrementati i livelli occupazionali e garantite le condizioni contrattuali degli operatori del settore, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;

g) favorisce l’applicazione di nuove tecnologie che determinino una riduzione dei fattori inquinanti.

4. Ai fini dell’attuazione del principio della vicinanza e della limitazione della movimentazione dei rifiuti di cui al comma 3, lettera c), ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettere b) ed i), del D.Lgs 152/2006, i rifiuti sono prodotti nel luogo dove si svolgono le attività dalle quali sono originati o dove sono effettuate operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni di trattamento di rifiuti, a condizione che dopo detti trattamenti la natura o la composizione di detti rifiuti sia modificata, conseguentemente, il soggetto che svolge dette attività, è qualificabile come produttore.

Art. 3
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs 152/2006, ai fini della presente legge e della programmazione regionale, si intende per:

a) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento delle strade, nonché il controllo di queste operazioni ed il controllo delle discariche dopo la chiusura;

b) Ambito Territoriale Ottimale (di seguito denominato: "ATO"): la circoscrizione territoriale, delimitata ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs 152/2006, all’interno della quale devono essere conseguiti l’autonomia della gestione integrata dei rifiuti urbani e gli altri obiettivi individuati dal piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (di seguito denominato: "piano regionale");

c) Autorità d’Ambito (di seguito denominata: "AdA"): la struttura dotata di personalità giuridica, costituita in ciascun ATO, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed a cui è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

d) Piano d’Ambito (di seguito denominato: "PdA"): il piano elaborato ed adottato dall’AdA, ai sensi degli articoli 201, comma 3, e 203, comma 3, del D.Lgs 152/2006, per conseguire la gestione integrata dei rifiuti urbani all’interno dell’ATO, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;

e) bacino di gestione dei rifiuti urbani: il territorio asservito ad un impianto di smaltimento, trattamento o recupero dei rifiuti, individuato e delimitato dal PdA, coincidente con l’ATO o a diverse porzioni del territorio all’interno dell’ATO;

f) area di raccolta dei rifiuti urbani: il territorio, delimitato dal PdA, coincidente con il bacino o con i bacini di gestione di rifiuti urbani, all’interno di un ATO, nel quale sono predisposte e realizzate soluzioni organizzative idonee a gestire i servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo criteri unitari, omogenei e comuni;

g) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani, sin dalla fase di conferimento e prelievo, in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

h) raccolta differenziata integrata: la raccolta differenziata effettuata con sistemi prevalentemente domiciliari e di prossimità, idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

i) punto di raccolta temporaneo: area di raccolta, che non costituisce attività di stoccaggio, individuata con provvedimento sindacale per effettuare singole campagne per il conferimento ed il ritiro di rifiuti, anche di origine agricola, della durata massima di tre giorni; l’area è individuata e predisposta secondo criteri e misure idonee a garantire che la campagna di raccolta si svolga senza creare rischi per la salute e per l’ambiente;

j) isola ecologica: area non custodita, che non costituisce attività di stoccaggio, presso la quale sono posizionati più contenitori stradali per la raccolta differenziata ed indifferenziata di rifiuti urbani;

k) stazione ecologica o centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti urbani: la struttura localizzata in un’area delimitata e sorvegliata per il conferimento in raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche ingombranti, da parte del cittadino utente, presso la quale i rifiuti devono essere raggruppati per frazioni omogenee e stoccati in attesa di essere avviati a recupero;

l) piattaforma ecologica: la struttura di livello locale a servizio di un bacino di utenza indicativamente variabile dai 30.000 ai 100.000 abitanti, localizzata in un’area delimitata e sorvegliata, presso la quale i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sono conferiti per essere sottoposti ad operazioni di selezione, di cernita e ad altri trattamenti che li rendono idonei, sotto il profilo merceologico ed ambientale, ad essere riutilizzati, riciclati e recuperati;

m) centro di trasferenza: la struttura localizzata in un’area delimitata e sorvegliata, che costituisce parte integrante del sistema di raccolta differenziata ed indifferenziata di rifiuti urbani, presso la quale i rifiuti sono sottoposti ad operazioni di carico, scarico e trasbordo da diversi mezzi di trasporto e possono essere sottoposti a deposito per il tempo strettamente necessario a prepararli per tali operazioni, comunque per non oltre 48 ore, senza che ciò costituisca attività di stoccaggio;

n) impianto: il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o di sistemi, costituito da una struttura fissa o da una struttura mobile ma assicurata al suolo durante la sua utilizzazione, dotata di una sua autonomia funzionale per l’esercizio di operazioni di smaltimento o di recupero di qualsiasi tipologia di rifiuti;

o) compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici selezionati, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del D.Lgs 217/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

p) riciclaggio: il ritrattamento in un processo di produzione di rifiuti di imballaggio finalizzato a ripristinare la funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

q) riciclaggio organico: il trattamento aerobico o anaerobico, ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti, con produzione di residui organici stabilizzati o di biogas con recupero energetico;

r) rifiuti biodegradabili: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e cartone;

s) recupero di energia: l’utilizzo di rifiuti, quale mezzo per produrre energia, mediante incenerimento o altre forme di trattamento termico, con o senza altri combustibili;

t) prevenzione: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l’ambiente dei rifiuti e dei materiali e delle sostanze che li compongono;

u) indici di efficienza: indicatori di qualità, identificati da una serie di parametri, riferiti a molteplici aspetti della gestione dei rifiuti.

TITOLO II
COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE

Capo I
Competenze istituzionali

Art. 4
Competenze della Regione

1. Spettano alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del D.Lgs 152/2006 ed in particolare l’esercizio delle seguenti funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione:

a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del piano regionale di cui all’art. 9 e del piano regionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati di cui all’art. 55, comma 2, lett. b) del D.Lgs 152/2006;

b) la delimitazione degli ATO per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le linee guida generali di cui all’art. 195, comma 1, lett. m) del D.Lgs 152/2006 e le procedure di cui all’art. 14 della presente legge, nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;

c) la disciplina del controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 200, comma 4, del D.Lgs 152/2006;

d) l’approvazione dei PdA, previa verifica di conformità con le previsioni del piano regionale; ([2])

e) l’elaborazione di norme tecniche ed amministrative per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province;

f) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’art. 195, comma 1, lett. p) del D.Lgs 152/2006;

g) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lett. a) del D.Lgs 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

h) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

i) l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alle modifiche ed il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’art. 195, comma 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006 salvo quelle delegate alle province ai sensi dell’art. 5, comma 3 della presente legge;

j) l’autorizzazione degli impianti mobili e degli impianti di ricerca e sperimentazione di cui, rispettivamente, agli articoli 208, comma 15, e 211 del D.Lgs 152/2006;

k) l’adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni di propria competenza;

l) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione dei rifiuti che lo stesso attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

m) la definizione di criteri per la redazione, da parte delle AdA, del regolamento di cui all’art. 6, comma 1 della presente legge;

n) le informazioni, i dati e gli altri contenuti minimi della comunicazione di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/2006, nonché i documenti da allegare alla stessa; ([3])

o) l’incentivazione delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge e del piano regionale, ed in particolare: la riduzione della produzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti; il passaggio da tassa a tariffa; la rilocalizzazione di impianti di trattamento secondo i criteri stabiliti dal piano regionale;

p) la stipula di accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti;

q) la definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l’utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché di recupero dei rifiuti con procedura semplificata;

r) l’emanazione di linee guida e criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;

s) l’adozione dello schema-tipo di contratto di servizio per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità ai criteri ed indirizzi di cui all’art. 195, comma 1, lettere l), m), n) e o) del D.Lgs 152/2006;

t) l’adozione dello schema-tipo dello statuto e della convenzione della forma di cooperazione di cui all’art. 16 della presente legge; ([4])

u) la definizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in conformità delle vigenti disposizioni statali;

v) l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati al di fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, nel caso di mancata attivazione da parte delle province ai sensi dell’art. 5, comma 6 della presente legge. ([5])

2. La Regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento; tale disposizione non si applica alle discariche.

3. L'adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), b), f) e g) è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; l’adozione dei rimanenti atti previsti dal comma 1, è attribuita alla competenza della Giunta regionale, del Presidente della Giunta regionale ovvero del Dirigente del competente servizio della Giunta regionale, secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i princìpi ed i criteri stabiliti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche.

4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di cui alla L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata "ARTA") ed, in caso di necessità, mediante apposita convenzione, con l’Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, (di seguito denominata "APAT"), di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5
Competenze delle Province

1. Spettano alle province le competenze e le funzioni di cui all’art. 197 del D.Lgs 152/2006 ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ed il conseguente monitoraggio;

b) l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare degli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione, nonché l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto;

c) la verifica ed il controllo delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/2006 per l’applicazione delle procedure semplificate ed in particolare che i rifiuti interessati, siano effettivamente destinati e sottoposti a operazioni di recupero nel rispetto di dette disposizioni;

d) l’individuazione, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito denominato: "PTCP"), di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e delle previsioni di cui all’art. 199, comma 3, lettere d) e h) del D.Lgs 152/2006, sentite le AdA ed i comuni, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

e) le funzioni sostitutive di cui all’art. 54 della presente legge.

2. Le province istituiscono gli Osservatori Provinciali Rifiuti (di seguito denominati: "OPR"), di cui all’art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) e successive modificazioni, al fine di organizzare, in particolare, il monitoraggio e l’analisi sulla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e sulle raccolte differenziate, mediante l’acquisizione dei dati quali-quantitativi ed il supporto tecnico-scientifico ed informativo agli enti pubblici e territoriali.

3. Sono inoltre delegate alle province, le seguenti funzioni e competenze:

a) l’autorizzazione unica dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani contemplati nel PdA, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs 152/2006;

b) l’autorizzazione unica dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti inerti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs 152/2006;

c) l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, centri di raccolta, impianti di recupero e di smaltimento dei veicoli fuori uso, nonché il rinnovo dell’autorizzazione e l’autorizzazione a modifiche di detti impianti e centri di raccolta, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs 152/2006 e del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);

d) l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché il rinnovo dell’autorizzazione e l’autorizzazione a modifiche di detti impianti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs 152/2006 e del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 15 (Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni;

e) l’autorizzazione delle attività di stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs 152/2006 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

f) l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento di oli minerali di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all’eliminazione degli oli usati), nonché il rinnovo dell’autorizzazione e l’autorizzazione a modifiche di detti impianti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs 152/2006;

g) l’autorizzazione degli impianti e delle operazioni di deposito di rifiuti di cui alla voce R 14 dell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006, nel caso non sussistono le condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lett. m) dello stesso;

h) l’approvazione dei progetti di bonifica e l’autorizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree contaminate dai rifiuti comprese nel territorio di più comuni;

i) l’adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

4. Al fine di poter espletare l’esercizio delle funzioni descritte nel presente articolo, le province si avvalgono dell’operato dell’ARTA.

5. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 197, comma 3, del D.Lgs 152/2006.

6. Restano delegate alle province le funzioni di cui all'art. 8 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani).

7. Gli Osservatori Provinciali Rifiuti di cui al precedente comma 2, sono tenuti a fornire all’Osservatorio Regionale Rifiuti di cui all’art. 8 della presente legge, secondo le disposizioni emanate da quest’ultimo, tutti i dati inerenti la gestione dei rifiuti.

8. Le province esercitano le nuove funzioni previste dalla presente legge a decorrere da novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, previa intesa sottoscritta con il competente servizio regionale.

Art. 6
Competenze dei Comuni

1. I comuni, che ricadono nel medesimo ATO, concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità ed in coerenza dei PdA.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1, è inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la sua pubblicazione e stabilisce in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria e la protezione dell’ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs 152/2006;

e) le misure necessarie per ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;

g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri fissati dalle vigenti norme statali.

3. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario del servizio da parte dell’AdA, i comuni continuano a gestire i rifiuti urbani ed i rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui all’art. 113, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

4. Ai comuni sono attribuite le seguenti competenze:

a) l’attività di vigilanza e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta nell’ambito del proprio territorio e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 261, comma 3, del D.Lgs 152/2006 per l’abbandono dei rifiuti;

b) lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo quinto del D.Lgs 152/2006, anche chiedendo la collaborazione dell’ARTA.

5. I comuni devono mensilmente fornire alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’ORR, all’ONR ed all’ARTA.

6. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni di regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l’esame conclusivo di un idoneo corso di formazione; i verbali redatti nell’esercizio di dette funzioni, hanno efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

Art. 7
Competenze dell’Autorità d’Ambito

1. La forma di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 6, comma 1, per l’esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, costituisce l’AdA.

2. I comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l’AdA alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente ed organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. La gestione e l’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall’AdA, con procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Per le finalità del precedente comma 2 e del comma 3 dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della loro attività, anche nell’ottica di una semplificazione istituzionale che determini la formazione di ambiti territoriali ottimali integrati per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale. In particolare l’affidamento riguarda le seguenti attività:

a) realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti sulla base delle previsioni del PdA di cui all’art. 18;

b) raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO.

4. Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, l’AdA svolge, tra l’altro, le seguenti attività:

a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 201, comma 3, del D.Lgs 152/2006; a tal fine redige, approva ed aggiorna il PdA, completo di programma degli interventi, piano finanziario, modello gestionale e organizzativo, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale;

b) controllo dell’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni ed all’offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti dalla Giunta regionale, predispone e trasmette a Regione, provincia e comuni un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;

c) determinazione della tariffa di ATO, ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006;

d) definizione delle forme e delle modalità di costituzione del "Comitato Consultivo degli utenti", di cui all’art. 32;

e) elaborazione ed approvazione, sentito il "Comitato Consultivo degli utenti", di cui all’art. 32, della "Carta dei Servizi" ai sensi dell’art. 31, nella quale sono specificati gli standard qualitativi minimi dei singoli servizi, nonché i diritti e gli obblighi degli utenti;

f) definizione delle procedure di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’ art. 201, comma 4, del D.Lgs 152/2006, al fine di garantire l’aggiudicazione per la realizzazione, la gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo di servizi integrativi e delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

g) nuovi affidamenti delle gestioni esistenti, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 152/2006, tenendo conto dell’obiettivo di limitare gli oneri economici a carico del cittadino utente a quelli minimi indispensabili richiesti dall’applicazione del principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza della gestione e di non gravare lo stesso con operazioni complesse;

h) controlla che il servizio reso sia svolto dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell’atto di affidamento e nella "Carta dei Servizi";

i) provvede alla ricognizione ed all’amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l’esercizio dei servizi pubblici.

5. Gli atti istitutivi di cui all’art 15 contengono una clausola ricognitiva di tutte le competenze e funzioni di cui al comma 2.

6. L’AdA, entro 120 giorni dalla sua costituzione, istituisce il "Comitato consultivo degli utenti" di cui all’art. 32, per il controllo della qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e ne assicura il funzionamento.

7. Al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani, per esigenze tecniche o per dare attuazione ad atti di programmazione negoziata, l’AdA può disporre, anche in relazione a singole fasi del ciclo integrato ed a particolari vocazioni territoriali di ordine economico-ambientale del territorio dell’ATO, che la gestione dei rifiuti sia organizzata all’interno di appositi bacini compresi in un medesimo ATO, garantendo in ogni caso che sia superata la frammentazione antieconomica della gestione stessa; a tal fine può proporre alla Regione specifici accordi di cui all’art. 3, comma 1, con comuni di Regioni contermini.

8. L’AdA per l’espletamento dei propri servizi, subentra, ai sensi della normativa vigente, nei rapporti in atto tra gli enti associati dell’ATO ed i terzi.

9. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari.

10. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a 15 anni.

11. L’AdA per l’espletamento delle proprie funzioni può avvalersi degli uffici dei comuni dell’ATO.

12. L’AdA per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonché per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuove accordi di programma con i soggetti gestori, pubblici e privati, di riconosciuta competenza.

13. L’AdA è tenuta a fornire alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’ORR, all’ONR ed all’ARTA.

Capo II
Strumenti di organizzazione

Art. 8
Osservatorio Regionale Rifiuti

1. E’ istituito l'osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, denominato Osservatorio Regionale Rifiuti (di seguito denominato: "ORR").

2. L’ORR opera in collaborazione con gli Enti locali, le AdA, l’APAT, l’ARTA, gli OPR, per la raccolta, l’elaborazione, l’integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l’organizzazione dell’ORR ed individua, le modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, nonché l’integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari Enti e soggetti interessati.

4. L’Osservatorio Regionale Rifiuti:

a) adotta in collaborazione con l’ARTA e le province, nell’ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale "SIRA", un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e l’integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale;

c) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

d) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell’erogazione nonché degli impianti;

e) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;

f) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi;

g) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l’eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;

h) redige una relazione a consuntivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, da inviare alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;

i) fornisce, al competente servizio della Regione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.

5. L’ORR è autorizzato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a trattare, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

TITOLO III
PIANIFICAZIONE

Capo I
Piano regionale

Art. 9
Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti

1. Il piano regionale è elaborato e redatto sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le AdA di cui all’art. 7, comma 1.

2. Il piano regionale è elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile;

b) autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità, flessibilità del sistema di recupero e di smaltimento;

c) riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti prodotti e l’effettivo recupero di materia nonché di energia;

d) creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti che, tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente sostenibili secondo la disciplina comunitaria nonché del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, consente lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, nel rispetto delle esigenze di protezione dell’ambiente e della salute pubblica ed al fine di garantire l’efficacia dei controlli sulla movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento;

e) individuazione delle tipologie e della quantità degli impianti per l’incenerimento o altra forma di trattamento termico, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile;

f) sostegno dell’innovazione tecnologica, valorizzando anche le esperienze del sistema industriale regionale.

3. Se sussistono comprovate situazioni di necessità nella gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale, sentite le province e le AdA interessate, sulla base di una relazione del competente servizio regionale, individua i flussi di rifiuti urbani e gli impianti di smaltimento e recupero necessari e adotta un piano straordinario che integra e modifica il piano regionale; tale piano straordinario di interventi viene approvato con le stesse procedure di cui all’art. 11 e recepito dalle AdA nei propri PdA.

4. Il piano regionale si articola nella relazione di piano, distinta in parti tematiche relative, in particolare, alla gestione dei rifiuti urbani e degli speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; costituisce parte integrante del piano regionale il piano regionale della bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.

5. La parte relativa alla gestione integrata dei rifiuti urbani, sentite le province, contiene in particolare, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari secondo criteri di autosufficienza all’interno di ciascun ATO ed, eventualmente, tra ATO diversi; la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.

6. Il piano regionale è coordinato con gli strumenti di pianificazione di competenza regionale, previsti dalle normative vigenti, ove adottati.

7. Il piano regionale è integrato dalla Valutazione Ambientale Strategica (di seguito denominata: "VAS"), condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, approvata il 27 giugno 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21.7.2000, serie L 197/30, nonché delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

8. Le variazioni tecniche e gli altri adeguamenti, necessari per conformare il piano regionale a norme statali sopravvenute, immediatamente operative, sono approvati con atto di Giunta regionale.

Art. 10
Approvazione del piano regionale

1. E’ approvato il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti che, allegato alla presente legge come parte integrante e sostanziale, si compone dei seguenti elaborati:

a) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Relazione di piano (All. 1);

b) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati (All. 2);

c) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Rapporto ambientale (VAS) (All. 3);

d) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Studio d’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 (All. 4).

Art. 11
Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale

1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita con L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), adotta il progetto di piano regionale e lo propone al Consiglio regionale che provvede alla sua approvazione; con lo stesso procedimento si provvede, almeno ogni tre anni, all’aggiornamento del piano regionale.

2. Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di formazione di cui all’art. 9, con i termini ridotti della metà.

3. Le prescrizioni normative e le previsioni contenute nel piano regionale hanno carattere vincolante per i PdA, gli Enti pubblici e loro Società nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici ed i soggetti privati interessati.

4. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limiti di tempo, fino a quando non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.

Art. 12
Monitoraggio sull’attuazione del piano regionale e suo aggiornamento

1. La Giunta regionale, tramite il competente servizio e l’ORR di cui all’art. 8, svolge l’attività di monitoraggio sull’efficacia del piano regionale e sulla definizione dei fabbisogni impiantistici in relazione alle effettive esigenze territoriali, anche al fine di un eventuale aggiornamento della programmazione.

2. Le AdA redigono una relazione annuale, da inviare alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento, sul livello di raggiungimento degli obiettivi posti dal piano regionale, che la stessa valuta ai fini dell'aggiornamento della pianificazione di settore; la prima relazione annuale è redatta ed inviata alla Giunta Regionale entro il 31 marzo 2008.

TITOLO IV
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Capo I
Organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Art. 13
Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in ATO.

2. Gli ATO costituiscono il comprensorio territoriale fondamentale del sistema di gestione integrata dei seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani;

b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, che usufruiscono del servizio pubblico;

c) rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;

d) rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, che a seguito di dette operazioni hanno, cioè, natura e composizione diverse rispetto ai rifiuti urbani indifferenziati.

3. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati si svolge nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) prevenzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, in particolare tramite misure, strumenti e attività che favoriscono modelli di produzione e consumo sostenibili, conseguendo l’obiettivo di garantire un impiego più razionale delle materie prime;

b) riciclaggio, riutilizzo e recupero dei rifiuti e tutte le altre iniziative ed azioni che consentono di ridurre i rifiuti avviati allo smaltimento, compresi il compostaggio domestico, il conferimento separato di rifiuti e la raccolta differenziata, al fine di utilizzare rifiuti o materiali recuperati dai rifiuti in sostituzione delle materie prime vergini, preservando le risorse naturali; a tal fine il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero;

c) realizzazione di strutture di servizio a supporto delle raccolte, delle raccolte differenziate, dei conferimenti separati e del trasporto, nonché per la rimozione dei rifiuti di cui all’art. 255 del D.Lgs 152/2006;

d) smaltimento finale in sicurezza, inteso come la fase residuale del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

4. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati si basa sull’organizzazione di servizi secondo criteri di trasparenza, tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità; con particolare attenzione ai costi ambientali ed all'individuazione, tramite una serie di parametri, di indici di efficienza dei servizi.

5. La Giunta regionale definisce, anche in riferimento agli obiettivi di cui al comma 4, ulteriori principi tecnici, organizzativi ed impiantistici del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 14
Ambiti Territoriali Ottimali

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, anche ai fini della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 e dell’art. 200 del D.Lgs 152/2006, è organizzata sulla base dei seguenti ATO:

a) ATO n. 1, comprendente tutti i comuni della provincia di Teramo;

b) ATO n. 2, comprendente comuni delle province di Pescara e Chieti, come da piano regionale allegato;

c) ATO n. 3, comprendente comuni della provincia di Chieti, come da piano regionale allegato;

d) ATO n. 4, comprendente tutti i comuni della provincia di L’Aquila;

fermo restando il principio che ad ogni ATO corrisponde un gestore unico.

2. La delimitazione degli ATO di cui al comma 1, nel rispetto del principio dell’autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti, è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni, attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni ed affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

3. La delimitazione e la modifica degli ATO sono comunicate alle province ed ai comuni interessati.

4. I singoli comuni interessati possono presentare alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione della delimitazione degli ATO di cui al comma 1, motivata e documentata richiesta di modifica dell’assegnazione ad uno specifico ATO e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione; la Giunta regionale esamina la richiesta e in caso di accoglimento la sottopone all’approvazione del Consiglio regionale che provvede sentita la Conferenza permanente Regione Enti locali di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale).

5. Decorso il termine di cui al comma 4, eventuali richieste di modifica dell’assegnazione di uno o più comuni ad uno specifico ATO e di spostamento di uno o più comuni in un ATO diverso, limitrofo a quello di assegnazione, possono essere presentate solo dall’AdA cedente previa deliberazione favorevole delle assemblee ATO coinvolte assunta a maggioranza. Le richieste sono motivate e documentate con la necessità di assicurare l’attuazione dei criteri individuati al comma 2, nonché ai sensi dell’art. 195, comma 1, lett. m), del D.Lgs 152/2006, con particolare riferimento a situazioni sopravvenute. Sulla richiesta, che è presentata alla Giunta regionale, provvede il Consiglio regionale ai sensi del comma 4.

6. Gli ATO possono comprendere il territorio di più comuni appartenenti a province o a regioni diverse. Gli ATO interregionali sono costituiti e delimitati d’intesa tra le regioni interessate mediante apposito accordo di programma. All’interno degli ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.

7. In ogni ATO:

a) è raggiunta, nell’arco di 5 anni dalla sua costituzione, l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e/o privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa con una discarica di servizio, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2, comma 3, lett. c).

Art. 15
Forme di cooperazione

1. Ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 152/2006, i comuni di ciascun ATO costituiscono un consorzio obbligatorio denominato "Autorità d’Ambito", disciplinato dalla presente legge, per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative ad essi spettanti in materia di gestione dei rifiuti.

2. L’AdA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa.

3. Gli enti locali appartenenti al medesimo ATO partecipano obbligatoriamente all’AdA, alla quale è trasferito l’esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 201, comma 2 del D.Lgs 152/2006.

4. Gli organi dell’AdA, le attribuzioni ed il funzionamento sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità all’art. 31 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni del presente articolo; sono costituiti da:

a) un’assemblea d’ambito, composta dal Presidente e dall’assemblea dei sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale;

b) un presidente, a cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall’assemblea tra i suoi componenti;

c) un consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell’AdA, composto da tre membri eletti dall’Assemblea;

d) un revisore dei conti;

e) un direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’AdA.

5. La rappresentanza in seno all’assemblea d’ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o loro delegati ed è determinata dallo statuto o dalla convenzione in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT ed a criteri volti a salvaguardare la rappresentatività dei piccoli comuni e dei comuni montani; non è ammessa la delega tra enti locali.

6. Le modalità di organizzazione dell’AdA sono determinate dalla convenzione o dallo statuto di cui al comma 4.

7. L'assunzione da parte dell'amministratore dell'Ente Locale della carica di componente degli organi di amministrazione dell'AdA e/o di società di capitali partecipate dallo stesso Ente Locale non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento. Nessun emolumento è parimenti dovuto ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

Non possono essere nominati amministratori dei soggetti gestori i sindaci, i presidenti, i componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province, comunità Montane e Regione.

Non possono essere nominati direttori dei soggetti gestori e dell'AdA:

a) i sindaci, i presidenti, i componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province, Comunità Montane e Regione;

b) coloro che hanno rivestito cariche elettive negli ultimi tre anni dalla data dell'incarico.

8. Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività, l’AdA si dota di una struttura operativa posta alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi, previa intesa, di uffici e servizi dei comuni e delle province i cui territori ricadono nell’ATO.

Art. 16
Costituzione della forma di cooperazione.

1. Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell’AdA, il presidente della provincia provvede a:

a) predisporre, previa intesa con l’ANCI, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, la convenzione e lo statuto dell’AdA, sulla base dello schema tipo di cui all’art. 4, comma 1, lett. t), che la Giunta regionale adotta entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

b) inviare ai comuni ricadenti nell’ATO interessato la convenzione e lo statuto di cui alla lett. a), stabilendo un termine perentorio, che non può superare i 60 giorni, per la loro approvazione da parte di ogni consiglio di comuni che costituiscono l’AdA;

c) convocare nei successivi 120 giorni dalla data di invio di cui alla lett. b) l’assemblea di insediamento per l’approvazione della convenzione e dello statuto per l’elezione degli organi dell’AdA.

2. La convenzione e lo statuto sono approvati dall’assemblea con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei comuni ricadenti nell’ATO.

3. La Giunta regionale, nel caso in cui i comuni o le province non costituiscono l’AdA nei termini indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi e nomina un commissario ad acta che provvede ad adottare gli atti necessari per l’istituzione dell’AdA.

4. Gli oneri conseguenti all’attività di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dell’AdA.

5. Nell’ipotesi di un ATO interprovinciale, la convocazione di cui al comma 1, lett. c), spetta alla provincia nel cui territorio è ricompresa la parte territorialmente prevalente dell’ATO, fermi i poteri di intervento della Regione.

6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della conferenza dei Sindaci di cui al comma 1, sia attivata la procedura per la modificazione degli ambiti di cui all’art. 14, comma 1, sono sospesi per una sola volta e per la durata della procedura; la proposta di modificazione perviene al Consiglio regionale entro e non oltre 60 giorni dall’attivazione della procedura.

Art. 17
Patrimonio, bilancio e fabbisogno dell’AdA

1. L’AdA ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti di natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dall’AdA nei modi di legge.

2. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione.

3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati all’ORR.

4. L&rsq


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