Il TAR Abruzzo salva famiglia Rom dallo sfratto casa parcheggio Martinsicuro

11 Aprile 2014   11:45  

Accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione proposta dal difensore di Italo Guarnieri, cittadino rom di Martinsicuro, contro la decisione con la quale - in meno di 24 ore - il responsabile dell’area IV del Comune di Martinsicuro dott. Stefania Giudice disapplicata "in toto" la procedura vigente, omesso lo svolgimento di ogni attività istruttoria e l'acquisizione del parere della competente commissione provinciale alloggi, aveva dichiarato "l'inammissibilità" della richiesta di "sanatoria" del 20 febbraio 2014, proposta ai sensi dell’art. l'art. 36 L.R. (Abruzzo) del 25 ottobre 1996 n. 96 per l’assegnazione, in via definitiva, di una casa parcheggio concessa in “uso provvisorio” da oltre 15 anni.

La predetta Dirigente, in effetti, ha sostenuto la non applicabilità della “sanatoria”alle “case parcheggio”, nonostante l’espressa previsione contenuta nell’art. 1 comma 3 della legge regionale citata:

Le presenti procedure si applicano, altresì, alle case parcheggio o agli alloggi comunque acquisiti al patrimonio comunale per gli sfrattati.

Il Comune di Martinsicuro, costituitosi nel giudizio dinanzi al T.A.R. (difeso dall’avv. Camilo Orlando), nell’opporsi all’accoglimento della domanda cautelare ha sostenuto che l’intervenuto allontanamento (a seguito dell’arresto n.d.r.), ancorchè coattivo del ricorrente dall’alloggio per cui è causa, rende  non più attuale l’interesse a un procedimento di sospensione del provvedimento impugnato considerato il venir meno del requisito dell’occupazione dell’alloggio.
Ma, così ha replicato nel corso della discussione il sottoscritto difensore: è proprio la condizione di carcerazione del ricorrente ad offrire la prova più convincente della ricorrenza del pericolo di una danno grave ed irreparabile, considerata l’impossibilità di poter accedere ai benefici alternativi (detenzione domiciliare – affidamento in prova ai servizi sociali) nel caso di definitiva perdita della “casa parcheggio”! 

Il T.A.R. dell’Abruzzo (Presidente Paolo Passoni, Relatore Lucia Gizzi), ritenuta la piena ricorrenza dei presupposti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora), ha quindi accolto (ordinanza depositata il 10 aprile 2014 n.110/2014) la domanda cautelare e così, non solo preservato il diritto della famiglia Guarnieri a vivere in un alloggio assegnato “provvisoriamente” da oltre 15 anni, ma, soprattutto, la possibilità per il capo famiglia di ottenere la detenzione domiciliare!

Hanno condiviso e sostenuto le ragioni di Italo Guarnieri  il sindacato “Inquilini Casa e Territorio” (SICET), rappresentato dal responsabile provinciale Antonio Di Berardo e la Fondazione “Romanì” di Nazzareno Guarnieri, da sempre impegnata a combattere ogni forma di razzismo e discriminazione contro i cittadini rom.


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